Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2703 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 18/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12548-2014 proposto da:

R.D.T.G., rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRO NICOLODI;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G.AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO PAPINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato NICOLOSI Alessandro, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PAPINI Cosimo, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Il Tribunale di Firenze con sentenza del 18-20 marzo 2006 rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da R.D.T.G. avverso il decreto concesso in favore del Dott. F.F., per il pagamento della somma di Euro 13.500,00 a titolo di compenso per la relazione peritale avente ad oggetto la stima del valore di alcune quote societarie appartenenti alla massa ereditaria dell’eredità della Sig.ra T.B.O. (eredità accettata con beneficio d’inventario dallo stesso opponente).

A seguito dell’appello di R.D.T.G., la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata in data 7 febbraio 2013, dichiarata la contumacia della Sig.ra T.B.L., rigettava il gravame e condannava l’appellante a rifondere le spese del giudizio, liquidate in Euro 3.960,00, oltre accessori.

La Corte d’Appello rilevava l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di specificità della censura inerente la presunta illegittimità ed inutilità dell’incarico conferito e riteneva infondate le doglianze sulla correttezza della liquidazione, sul presupposto che tali censure avrebbero dovuto formare oggetto di un giudizio instaurato secondo lo schema del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 e non dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso R.D.T.G. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Il F. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati, indicati in epigrafe, non hanno svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Alla scorsa adunanza la Corte, ritenuto che il ricorso presentava profili di particolare rilevanza e complessità, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza.

In prossimità dell’odierna udienza, entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo mezzo denuncia “violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 71 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: il ricorrente lamenta il mancato rispetto del termine, espressamente previsto a pena di decadenza, per la presentazione della richiesta di liquidazione in relazione all’espletamento dell’incarico da parte degli ausiliari del giudice.

Secondo la prospettazione del ricorrente, il Dott. F. avrebbe dovuto richiedere al giudice adito la corresponsione degli importi a lui spettanti per il lavoro svolto entro i cento giorni dal compimento delle relative operazioni, come stabilito in forza del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, comma 2.

Il motivo è inammissibile.

Occorre rilevare che non può ritenersi ammissibile, in questa sede, una censura inerente la presunta tardività della richiesta di liquidazione, atteso che nei precedenti gradi di giudizio il ricorrente non ha mai contestato il diritto del Dott. F. a ricevere il compenso per l’attività svolta avuto riguardo all’intervenuta decadenza dalla relativa richiesta, censurando soltanto l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento e la misura del compenso.

Il consolidato orientamento di questa Corte afferma che motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficiò’, con la precisazione che ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2140 del 31/01/2006).

Non può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente, secondo cui la decadenza in esame ben può essere rilevata d’ufficio dal giudice, in quanto si tratta di materia “sottratta alla disponibilità delle parti”.

Il diritto al pagamento del compenso per lo svolgimento dell’attività professionale svolta quale ausiliario in un procedimento civile costituisce un diritto disponibile avente contenuto patrimoniale.

Va infatti tenuto distinto l’incarico conferito al Ctu, la cui natura pubblicistica, quale ausiliario del giudice, giustifica l’inapplicabilità delle tariffe professionali, dal diritto al compenso e correlativo obbligo di pagamento, che, in materia civile, a differenza della consulenza espletata in sede penale, ha invece natura privatistica ed è rimesso alla disponibilità delle parti.

Pertanto, una censura inerente la presunta violazione dei termini di decadenza, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170non rientra tra le questioni rilevabili d’ufficio.

Essa, dunque, costituisce un nuovo tema di contestazione, che non è stato oggetto di trattazione nella precedenti fasi di giudizio ed involge accertamenti di fatto e non può essere prospettato per la prima volta in sede di legittimità.

Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 e degli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 100 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la Corte d’Appello rigettato il ricorso, in forza dell’assunto per cui la contestazione della misura del compenso avrebbe dovuto essere effettuata per il tramite del procedimento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il ricorrente deduce, in primo luogo, che il Giudice delle successioni, in violazione delle disposizioni degli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c., non ha indicato “la parte tenuta alla corresponsione” dell’importo dovuto a titolo di compenso, con la conseguenza di non aver avuto valida comunicazione del detto provvedimento di liquidazione, così come espressamente stabilito dall’art. 170, ma di esserne venuto a conoscenza soltanto per il tramite della notificazione del decreto ingiuntivo.

Il ricorrente fa da ciò discendere la necessità di definire tutte le questioni inerenti l’incarico conferito al Dott. F. nell’ambito nell’ unico giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in conformità al fondamentale principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha affermato che ai fini del decorso del termine di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 costituisse idonea comunicazione la lettera depositata dal ctu dott. F., con la quale costui aveva sollecitato l’odierno ricorrente al pagamento delle competenze liquidate.

Si osserva in contrario che il “dies a quo del termine per l’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 nel testo vigente “ratione temporis”, decorre dalla comunicazione del decreto, effettuata ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e ss. o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l’effettiva ed integrale conoscenza dello stesso, ai fini dell’esercizio della facoltà di impugnazione (Cass. civ., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16717 del 04/07/2013).

In particolare, in materia di spese di giustizia, solo la comunicazione del decreto di pagamento in favore dell’ausiliario, completa ed esaustiva circa l’importo delle somme liquidate, comprensiva della parte a cui carico tale pagamento viene posto, fa decorrere il termine di 20 gg. per promuovere l’opposizione, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 nella formulazione vigente ratione temporis, anteriore all’ entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011.

Nel caso di specie dunque non risulta, fino alla notifica del decreto ingiuntivo, una rituale comunicazione al ricorrente del provvedimento di liquidazione del compenso al Ctu, onde nessuna decadenza si era verificata in ordine all’impugnazione di detto provvedimento.

Da ciò discende la possibilità di far valere nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le contestazioni che il ricorrente, in presenza di rituale comunicazione del provvedimento di liquidazione, avrebbe dovuto far valere mediante lo specifico procedimento di opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Si osserva infatti che1secondo il più recente indirizzo di questa Corte, il consulente tecnico d’ufficio può chiedere il pagamento del compenso a lui spettante anche alle parti nei cui confronti il giudice non abbia addossato le relative spese, promuovendo in tal caso ordinaria azione di cognizione, che si aggiunge all’azione esecutiva proponibile contro le altre parti in forza del decreto di liquidazione adottato dal giudice ai sensi della L. 7 agosto 1980, n. 319, art. 11 purchè nel relativo giudizio abbia dedotto e dimostrato l’inadempienza delle parti obbligate (Cass.25179/2013).

Ove l’ausiliario si determini al ricorso a tale strumento – ricorso monitorio – il relativo procedimento seguirà le regole dell’ordinario procedimento di opposizione ex art. 645 c.p.c. e ss. e dunque l’opponente ben potrà contestare non solo 1 cm ma pure il quantum del credito azionato, non essendosi verificato nei suoi confronti, in assenza di rituale notifica del decreto di liquidazione – notifica che peraltro renderebbe improponibile il ricorso per ingiunzione da parte dell’ausiliario (Cass. 25179/2013) – alcun effetto preclusivo.

Orbene, nel caso di specie l’ausiliario, il quale pacificamente non aveva mai ritualmente notificato il provvedimento di liquidazione del proprio compenso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 all’odierno ricorrente, ha fatto ricorso al procedimento di ingiunzione al fine di munirsi di idoneo titolo esecutivo nei confronti della parte.

Una volta che, non essendo stato instaurato lo speciale procedimento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 la pretesa dell’ausiliario sia stata fatta valere mediante ricorso per ingiunzione, la relativa opposizione non può che seguire le regole ordinarie, non sussistendo dunque alcuna preclusione o limite particolare alle eccezioni che l’opponente può dedurre al fine di contestare la pretesa del creditore opposto.

L’accoglimento del presente motivo assorbe l’esame del terzo motivo, che denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 tab. all. al D.M. 30 maggio 2002 in materia di adeguamento dei compensi spettanti ai periti e degli artt. 50 e 52 T.U. spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per errata applicazione dei criteri di determinazione del compenso dell’ausiliario, posto che, come già evidenziato, la Corte territoriale non si è pronunciata sul quantum del compenso liquidato all’ausiliario; e ciò sul presupposto, disatteso da questa Corte, che la determinazione in concreto delle spettanze dell’ausiliario non avrebbero potuto formare oggetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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