Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2703 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24069/2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE 34, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI RABACCHI, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1924/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- F.I. notificava a M.M. intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Civitavecchia. Non essendo comparso l’intimato, veniva emessa, in data 13 novembre 2013, ordinanza di convalida dello sfratto, relativamente al contratto di locazione, stipulato tra le parti con decorrenza dal (OMISSIS), riguardante un appartamento con posto auto, sito in (OMISSIS).

Con citazione notificata al F. in data 20 dicembre 2013, il M. proponeva appello avverso l’ordinanza, deducendo che il provvedimento di convalida, avente natura di sentenza (e perciò appellabile), era nullo sia per la nullità dell’intimazione dello sfratto, dovuta alla mancanza dell’avvertimento, prescritto a pena di nullità, appunto, dall’art. 660 c.p.c., comma 3, sia per la nullità della notificazione; che la morosità contestata, iniziata nel luglio 2003, era dovuta all’impossibilità di fare fronte ai pagamenti a causa della mancata corresponsione da parte del Comune di Santa Marinella del contributo finalizzato al pagamento del canone di locazione già deliberato e concesso dall’ente territoriale per le condizioni di salute ed economiche del M. e della moglie.

Il F. si costituiva in appello, eccependone l’inammissibilità e chiedendone comunque il rigetto, perchè infondato, con conferma dell’ordinanza di convalida impugnata e con vittoria delle spese del doppio grado.

2.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata l’8 luglio 2015, la Corte d’appello di Roma ha ritenuto ammissibile il gravame, perchè il provvedimento di convalida era stato emesso all’esito di un procedimento instaurato con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida nullo, in quanto privo dell’avvertimento prescritto dall’art. 660 c.p.c., comma 3. Ne ha perciò dichiarato la nullità e, reputando che non si trattasse di ipotesi di rimessione della causa al primo giudice (essendo queste tassative, come da giurisprudenza richiamata in sentenza), ha ritenuto assorbito l’ulteriore motivo di nullità della notificazione dell’intimazione di sfratto (che ha però ritenuto rilevante tutt’al più ai fini di un’eventuale opposizione tardiva ai sensi dell’art. 668 c.p.c.) ed ha deciso nel merito. Ha quindi accolto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta dal locatore (che ha reputato “reiterata” dall’appellato “chiedendo la conferma della convalida”) e, per l’effetto, ha dichiarato risolto il contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l’appartamento ed annesso posto auto, meglio descritti in sentenza, fissando il termine per il rilascio e condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

3.- La sentenza è impugnata da M.M. con quattro motivi, erroneamente indicati come cinque.

L’intimato F.I. non si difende.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 354 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 660 c.p.c., comma 3, “quanto alla mancata rimessione del procedimento sommario al primo giudice, con ulteriore violazione del diritto di difesa dell’intimato e degli artt. 657 c.p.c. e segg.”, anche e soprattutto perchè, nel procedimento per convalida di sfratto, la mancata comparizione dell’intimato dinanzi al primo giudice ha comportato che questi sia stato definitivamente privato della fase sommaria, non esperibile dinanzi al giudice di appello.

Per di più, nel caso di specie, secondo il ricorrente, la Corte d’appello si sarebbe pronunciata sul merito della domanda di risoluzione del contratto per morosità senza che questa pronuncia fosse stata chiesta dall’appellato, il quale, nel costituirsi in grado d’appello, non avrebbe riproposto la domanda di merito, essendosi limitato a chiedere la conferma della convalida. Quindi, per un verso, la Corte d’appello sarebbe caduta in contraddizione nel revocare e poi sostanzialmente confermare la convalida; per altro verso, avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., pronunciando la risoluzione del contratto senza che questa fosse stata richiesta ai sensi dell’art. 1453 c.c. e senza nemmeno motivare sull’equivalenza tra la domanda di “conferma della convalida” avanzata dall’appellato e la domanda di risoluzione contrattuale.

1.1.- Il motivo è infondato, sotto tutti i profili.

Quanto al primo, va qui ribadita la tassatività delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice di cui dell’art. 354 c.p.c., comma 1, in ragione della quale si è ritenuto, proprio con riguardo al procedimento di convalida di sfratto per morosità, che, una volta ammesso l’appello e dichiarata la nullità dell’ordinanza di convalida perchè emessa in mancanza delle condizioni previste dalla legge, la causa va decisa nel merito dal giudice di secondo grado (cfr., tra le altre, Cass. n. 11494/2000 e n. 1222/2006, citate in sentenza), senza che sussista “la violazione all’art. 24 Cost., sol che si consideri, in via assorbente, che il doppio grado del giudizio di merito non è costituzionalmente garantito (Cass. 20 marzo 1998 n. 2938, Cass. 13 marzo 1997 n. 2251, Cass. 10 agosto 1996 n. 7436)” (come si legge nella motivazione della sentenza n. 11494/2000 cit.).

D’altronde, questa conclusione è coerente con il sistema: quando il conduttore non abbia avuto conoscenza tempestiva dell’intimazione e perciò non sia potuto comparire all’udienza fissata in sede sommaria, può far valere le proprie ragioni con l’opposizione tardiva, che consente di svolgere, nel doppio grado di giudizio, le attività difensive precluse dalla mancata incolpevole partecipazione al procedimento sommario; quando, invece, l’ordinanza di convalida sia stata emessa in difetto delle condizioni previste dalla legge, essa equivale ad una sentenza che risolve il contratto per morosità o ne dichiara la cessazione per scadenza del termine (così già Cass. n. 1650/79, nonchè, di recente, Cass. n. 15230/14): il conduttore si può allora avvalere dell’appello che appunto è il rimedio previsto per le sentenze che si assumono contrarie alla legge. Ne consegue l’applicabilità delle norme che regolano il giudizio di secondo grado, ivi compresa quella dell’art. 354 c.p.c., senza che il processo possa regredire nella fase sommaria dinanzi al primo giudice.

D’altronde, quest’ultima, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, è prevista per consentire al locatore di ottenere, a suo favore, in caso di mancata comparizione dell’intimato o di sua mancata opposizione, un provvedimento immediatamente esecutivo, come è l’ordinanza di convalida di sfratto. Non si tratta quindi di un procedimento posto a garanzia delle ragioni del conduttore. Queste, invece, trovano adeguata tutela nella fase di merito che segue all’opposizione.

1.2.- Quanto al profilo di censura concernente l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., è sufficiente osservare che proprio l’equivalenza di cui si è detto sopra tra ordinanza di convalida di sfratto per morosità e sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore dell’obbligazione di pagare i canoni, rende corretta la decisione della Corte d’appello di Roma. Questa, infatti, ha interpretato la domanda del locatore appellato, ribadita ai sensi dell’art. 346 c.p.c., in conformità a siffatta equivalenza sostanziale: chiedendo, sia pure con espressione inappropriata, la conferma della convalida, il locatore ha chiaramente manifestato la volontà di ottenere un provvedimento di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore.

2.- Col secondo motivo, erroneamente indicato come terzo, il ricorrente deduce “ulteriore violazione dell’art. 354 c.p.c., comma 1, con riferimento all’art. 137 c.p.c. e segg., alla L. n. 53 del 1994, artt. 1 e 7, nonchè all’art. 668 c.p.c., con erronea mancata rimessione della causa al primo giudice, malgrado la nullità della notifica della intimazione/citazione introduttiva, nullità dedotta dall’appellante, ma erroneamente dichiarata assorbita dalla gravata sentenza”.

2.1.- Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Lo stesso ricorrente riconosce che le (asserite) ragioni di nullità della notificazione dell’atto di intimazione (notificazione indicata come effettuata dall’Ufficiale giudiziario ma con spedizione della raccomandata direttamente da parte del difensore) non impedirono al destinatario di avere tempestiva conoscenza dell’atto (per come è desumibile dall’affermazione espressa nel ricorso, secondo cui sarebbe stato “difficilmente sostenibile” di non aver avuto tale tempestiva conoscenza, tanto è vero che sarebbe stato perciò precluso, a detta dello stesso ricorrente, il rimedio dell’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.: cfr. pagg. 23-21 del ricorso).

La situazione seguita alla notificazione dell’atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida, come riferita dal ricorrente, rende palese che qualsivoglia irregolarità, od, anche, invalidità, della notificazione si è sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 160 c.p.c..

Qualora il giudice d’appello avesse preso in esame anche il dedotto vizio di notificazione non sarebbe perciò potuto addivenire alla rimessione della causa al primo giudice, invocata dal ricorrente.

3.- Col terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e l’omessa applicazione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 84, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 “per mancato espletamento del procedimento di mediazione, con conseguente improcedibilità, rilevabile d’ufficio, ma che l’intimato non ha potuto dedurre, della domanda attorea”; in via subordinata, violazione del diritto di difesa dell’intimato (art. 24 Cost.) e del contraddittorio (art. 111 Cost.), per non avere rimesso la causa al primo giudice per rinnovazione della fase sommaria, con conseguente rinnovazione degli atti nulli e rimessione in termini dell’intimato per tutte le attività e le eccezioni difensive, compresa l’eccezione di improcedibilità, in difetto di mediazione obbligatoria.

3.1.- Richiamato quanto detto a proposito del primo motivo di ricorso e della tassatività delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, la censura proposta in via subordinata è infondata per le stesse ragioni.

E’ invece inammissibile la censura proposta in via principale, poichè la questione di improcedibilità della domanda avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di appello, e non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Ai sensi del D.Lsg. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, art. 84, lett. b), convertito nella L. n. 98 del 2013, l’improcedibilità della domanda giudiziaria per il mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice, ma non oltre la prima udienza. Pertanto, se non venga per qualsiasi motivo rilevata entro questo termine, non può essere sollevata nel prosieguo del giudizio (cfr., per un’ipotesi analoga, Cass. n. 427/91), fatta salva la proponibilità, con l’atto di appello, dell’eccezione (anche di improcedibilità), che l’appellante assuma di non aver potuto proporre in primo grado per nullità del relativo procedimento. Poichè tuttavia non risulta affatto che il M. abbia mai posto al giudice d’appello la questione di procedibilità della domanda, il terzo motivo di ricorso va reputato, per questo profilo, inammissibile.

4.- Col quarto motivo, il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, “per la ingiusta condanna dell’appellante all’integrale pagamento delle spese di soccombenza in favore dell’appellato, malgrado quest’ultimo sia rimasto soccombente sul motivo principale di gravame, e malgrado la sussistenza, quanto meno, di soccombenza reciproca, con conseguente possibilità di compensazione integrale di dette spese”.

Il motivo non merita di essere accolto.

4.1.- Quanto all’art. 91 c.p.c., va ribadito che la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (cfr., tra le altre, Cass. n. 406/08, n. 14542/11); quanto al primo criterio, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 406/08, Cass. n. 13229/11, Cass. n.15317/13).

E’ da escludere che, nel caso di specie, l’art. 91 c.p.c., sia stato violato: il giudice d’appello ha condannato al pagamento delle spese del secondo grado, la parte che, pur avendo avuto accolto uno dei motivi di gravame, è rimasta comunque soccombente nel merito, avuto riguardo all’esito complessivo della lite (cfr., tra le altre, Cass. ord. n. 6259/14, che ribadisce che, ai fini del riparto delle spese, la valutazione della soccombenza va fatta in base ad un criterio unitario e globale, che tenga conto dell’esito complessivo della lite).

4.2.- Quanto alla censura di omessa compensazione, il motivo è inammissibile alla stregua del principio di diritto secondo cui, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. S.U. n. 14989/05).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè l’intimato non si è difeso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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