Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27029 del 15/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27029
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17437/2010 proposto da:
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA (OMISSIS) (già denominata
UNICREDITO GESTIONE CREDITI SOCIETA’ PER AZIONI – BANCA PER LA
GESTIONE DEI CREDITI, in forma abbreviata UGC BANCA SPA, quale
mandataria di Unicredit SpA, aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi (quale avente causa di Capitalia SpA, a seguito
di fusione per incorporazione) in 2011 persona del quadro direttivo,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI VILLINI 13/15, presso lo
studio dell’avvocato CAPRINO Gaetano, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati COLIVA GIUSEPPE, CREMONINI CARLANDREA,
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MEDIOLANUM VITA SPA (OMISSIS) in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo
studio dell’avvocato SIGGIA Fabrizio, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DANISI IGNAZIO, giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
B.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1028/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
09/06/2009, depositata il 07/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.M. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- La Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Parma, ha respinto la domanda proposta dalla s.p.a. Banca di Roma (oggi s.p.a. Unicredit, rappresentata dalla mandataria Unicredit Credit Management s.p.a.) contro la s.p.a. Mediolanum Vita.
L’attrice chiedeva il pagamento di L. 90.461.200, in adempimento degli accordi con i quali erano stati vincolati in suo favore i valori di riscatto di due polizze assicurative stipulate con la Mediolanum da B.M., debitore di Unicredit, polizze che ammontavano rispettivamente a L. 84.617.500 ed a L. 116.376.000. Il B. aveva conferito alla Banca di Roma mandato irrevocabile a chiedere il riscatto delle due polizze e Mediolanum si era impegnata a non apportare variazioni alle polizze stesse.
Escussa la garanzia, Mediolanum aveva versato ad Unicredit non gli interi importi di cui sopra, ma somme inferiori, avendo preventivamente compensato le somme da essa dovute al B. quali valori di riscatto con preesistenti debiti di quest’ultimo nei suoi confronti. (La somma chiesta giudizialmente dalla banca corrisponde alla differenza fra gli importi iniziali e quelli effettivamente versati).
La Corte di appello ha rilevato che con la lettera 7.8.1997 – con cui chiedeva la liquidazione del riscatto delle due polizze – la Banca di Roma aveva anche dichiarato di rinunciare al vincolo in suo favore sulle polizze da estinguere, sicchè Mediolanum si è ritenuta autorizzata a compensare le somme dovute al B. con quella a suo credito.
Tanto è vero che i pagamenti sono stati effettuati non in favore della Banca di Roma, ma direttamente al B., tramite versamenti sul suo conto corrente.
3.- Unicredit propone tre motivi di ricorso per cassazione con i quali lamenta violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti e degli atti privati – in particolare, violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 cod. civ. (primo e secondo motivo), artt. 1176 e 1453 cod. civ. (terzo motivo) – nella parte in cui la Corte di appello ha attribuito al contratto ed alla lettera 7.8.1997 il significato sopra indicato.
4.- Resiste Mediolanum con controricorso.
5.- Deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, sollevata dall’intimata.
La ricorrente mette in questione la correttezza dei criteri interpretativi mediante i quali la Corte di appello ha ricostruito la volontà delle parti, senza in alcun modo indicare nel ricorso quale sia il preciso contenuto degli atti che assume erroneamente interpretati (per la parte che interessa in questa sede), sì da consentire alla Corte di cassazione di valutare in concreto se sussistano le denunciate violazioni di legge.
Essa neppure dichiara di avere prodotto in questo giudizio i suddetti documenti, specificando come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli atti e i documenti di causa (se ivi contenuti), come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.
Il nuovo testo dell’art. 366, approvato con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, richiede la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019), imponendo così al ricorrente di produrli unitamente al ricorso, ove non siano contenuti nel suo fascicolo, o di dichiarare di averli prodotti, specificando dove essi si trovino e come siano contrassegnati, sì da renderli facilmente reperibili e controllabili.
In mancanza, il ricorso è inammissibile (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante).
6.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
– Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria della ricorrente non consentono di disattendere.
Nel primo motivo di ricorso si dice che la materia controversa è “delimitata all’interpretazione dei due accordi stipulati fra B.M., Mediolanum Vita s.p.a. e Banca di Roma portanti i numeri 94401 e 94476..”; che “la previsione di vincolo era accompagnata dal l’impegno di Mediolanum Vita a non apportare variazioni… e dal contestuale rilascio da parte di B.M. di mandato irrevocabile all’incasso…”, ecc..
Tali atti non sono stati prodotti in allegato al ricorso, nè sono specificamente individuati fra quelli prodotti con i fascicoli relativi ai gradi di merito, come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, al fine di consentirne il controllo in questa sede.
Nella memoria illustrativa la ricorrente afferma ora che unico atto rilevante ai fini della decisione è la lettera 7.8.1997, con cui la Banca ha chiesto alla compagnia assicuratrice la liquidazione delle polizze.
Ma la Corte di appello ha meticolosamente motivato la sua decisione circa il significato da attribuire alla citata lettera, in senso opposto a quello voluto dalla ricorrente, che ne confuta l’interpretazione proprio sulla base dei documenti pregressi (polizze ed allegati contenenti la previsione del vincolo e gli impegni assunti da Mediolanum), di cui ora assume l’irrilevanza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011