Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27028 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27028 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
sul ricorso 24133-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SOCIETÀ’ IMMOBILIARE IUNGLER SRL 00139560213, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

Data pubblicazione: 02/12/2013

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCCHESE TIZIANO giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

– intimata avverso la sentenza n. 45/1/2009 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA DI II GRADO di BOLZANO del 16/06/2009,
depositata il 10/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ Agenzia delle entrate ricorre contro la società Immobiliare Ringler srl e nei
confronti di Equitalia Alto Adige srl per la cassazione della sentenza con cui
la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, confermando la
sentenza di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento avente ad
oggetto l’imposta INVIM straordinaria (relativa alla dichiarazione presentata
dalla contribuente il 20.12.91) liquidata con avviso di rettifica e liquidazione
notificato il 7.12.94 e iscritta a ruolo il 25.8.06, all’esito del passaggio in
giudicato della sentenza che aveva respinto il ricorso della contribuente
avverso detto avviso.
Il giudice territoriale ha giudicato tardiva la cartella impugnata, affermando di
condividere l’assunto del primo giudice secondo cui “per tutte le imposte corre
il termine breve del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui

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EQUITALIA ALTO ADIGE SUDTIROL SPA;

l’accertamento è divenuto definitivo”.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate censura la suddetta
statuizione, lamentando la violazione e falsa applicazione del!’ articolo 17,
terzo comma, d.p.r 602/73, dell’articolo 6 D.Lgs. 46/99, dell’articolo 5 ter d.l.
106/05, degli articoli 18 e 19 d.p.r 643/72, dell’articolo 41 D.Lgs. 346/90, in

Il contribuente resiste con controricorso; Equitalia Alto Adige non si è
costituita in questa sede.
La causa è stata discussa anella pubblica udienza del 23.10.13, in cui il PG ha
concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa erariale assume che la disposizione di cui all’articolo 17 d.p.r 602/73
– secondo cui le somme dovute in base ad accertamenti dell’Ufficio devono
essere iscritte a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo – sulla quale si
fonda la ratio decidendi della sentenza gravata si applicherebbe
esclusivamente alle imposte dirette e (per il disposto dell’articolo 23 D.Lgs.
46/99) all’IVA; la Commissione Tributaria di secondo grado avrebbe dunque
errato nell’applicare tale disposizione nella presente fattispecie, relativa all’
INVIM decennale dovuta dalle società ai sensi dell’articolo 18, sesto comma,
d.p.r 643/72. Secondo la ricorrente, dunque, poiché il regime di liquidazione
e riscossione del!’ INVIM decennale si identifica, per il disposto dell’articolo
19 d.p.r 643/72, in quello previsto per l’imposta di successione, alla riscossione
dell’ INVIM decennale non si applicherebbe il termine di decadenza di cui
all’articolo 17 d.p.r 602/73, bensì unicamente il termine di prescrizione
decennale di cui all’articolo 41 D.Lgs. 346/90.
Detto assunto, in cui si risolve la censura proposta con l’unico motivo di
ricorso, è infondato.
L’art. 17, comma 3, d.p.r 602/73 – abrogato dal 2005 per effetto dell’articolo
1, comma 5 ter, lett. “a” , n. 1, del decreto legge n. 106/05, convertito con la
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combinato disposto con l’articolo 2946 cc.

legge n. 156/05 – disponeva, nel terzo comma della formulazione anteriore
alla modifica recata dall’articolo 6 D.Lgs. 46/99, applicabile nella fattispecie
ratione temporis (ma analoga disposizione è rimasta nella lettera “c” della

formulazione successiva a detta notifica), che le imposte, le maggiori
imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici

pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui
l’accertamento era divenuto definitivo.
La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato il principio che, a seguito
della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il d.p.r 43/88,
la suddetta disposizione si applicava anche a tutte le imposte diverse da
quelle sui redditi, senza che, in presenza di una normativa così armonizzata e
collegata ai fini della riscossione, potesse invocarsi il diverso termine
prescrizionale di cui all’art. 2946 c.c. Si è altresì precisato che l’articolo 23 del
d. lgs. 46/99, – che nell’ambito del generale riordino della disciplina della
riscossione mediante ruolo ha limitato alle sole imposte sui redditi e all’IVA
l’applicabilità della decadenza stabilita dall’alt 17 del d.p.r 602/73, come
modificato dall’art. 6 dello stesso d. lgs. 46/99, opera solo con effetto dal 1^
luglio 1999; mentre prima di tale data, in forza del disposto dell’art. 67 del
d.p.r 43/88 e del carattere unitario del sistema di riscossione da questo
delineato, a tutte le imposte indirette menzionate nel richiamato alt 67 del
d.p.r 43/88 era applicabile la disciplina dettata dall’articolo 17 d.p.r 602/73,
nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall’ari 6 del d. lgs 46/99 (vedi,
con riferimento all’IVA, le sentenze nn. 13869/99, 10053/00, 13140/01,
4939/02, 6256/03, 19071/03, 12587/04, 5253/07 e 11690/07; con riferimento
all’INVIM, le sentenze nn. 11235/02 e 1921/08; con riferimento all’imposta
sulle successioni, la sentenza n. 22204/11).
Deve quindi escludersi che l’articolo 23 del D.Lgs. 46/99 abbia per la prima
volta introdotto, con effetto estensivo e a decorrere soltanto dal l^ luglio 1999,
il termine di decadenza per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto,
laddove il significato della norma – compatibile con il tenore letterale della
medesima e desumibile dal suo sistematico coordinamento con il previgente e
unitario regime della riscossione delle imposte indirette mediante ruolo,
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fossero essere iscritte in ruoli forniti e consegnati all’Intendenza di finanza, a

delineato dall’art. 67 del d.p.r 43/88 – va individuato nell’esigenza, avvertita dal
legislatore, di limitare la portata del regime della decadenza della riscossione
mediante ruolo, in precedenza applicabile a tutte le imposte indirette
menzionate nel citato art. 67 del d.p.r 43/88, circoscrivendone l’applicabilità,
oltre che alle imposte sui redditi, soltanto, tra quelle indirette, all’imposta sul

La censura mossa dalla difesa erariale alla sentenza gravata va dunque
disattesa, perché si fonda sull’erroneo assunto che l’articolo 17 d.p.r 602/73
non sarebbe stato applicabile in materia di INVIM nemmeno prima del luglio
1999, epoca di entrata in vigore dell’articolo 23 del D.Lgs. 46/99.
Nell’esercizio della funzione di nomofilachia propria di questa Corte va
peraltro precisato – ancorché si tratti di precisazione irrilevante ai fini della
decisione sul ricorso, non avendo la difesa erariale censurato la sentenza
gravata sotto tale profilo – che la decisione del giudice territoriale, conforme a
diritto nell’aver ritenuto la disposizione di cui all’articolo 17 d.p.r 602/73
applicabile in materia di INVIM (in fattispecie soggetta alla disciplina
anteriore al luglio 1999), sarebbe stata invece censurabile (ma, si ripete, non
è stata censurata) per aver ritenuto detto articolo applicabile in un caso in cui
la defínitività del provvedimento impositivo conseguiva non dalla sua mancata
impugnazione, ma dal rigetto della sua impugnazione con sentenza passata in
giudicato (vedi Cass. 5837/11 “Il diritto alla riscossione di un’ imposta,
conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, perché confermato
con sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza
e prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativo-tributaria,
ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953
cod. civ., in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione
non è più l’atto amministrativo, ma la sentenza. “); sempre che, in linea di
fatto, la cartella fosse stata notificata entro dieci anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di rigetto del ricorso avverso l’avviso di accertamento
presupposto (circostanza, questa, che nel presente giudizio non emerge dalla
sentenza gravata, né viene indicata nel ricorso per cassazione, nel quale si
menziona solo la data di iscrizione a ruolo degli importi posti in riscossione).
La complessa articolazione delle questioni trattate induce a compensare le
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valore aggiunto.

spese tra Agenzia delle entrate e contribuente (non vi è luogo a regolazione di
spese per Equitalia Alto Adige, non costituitasi in questa sede).

PQM
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013

Il Consigliere rei

Il Pre ente

Compensa le spese tra l’Agenzia delle entrate ed il contribuente.

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