Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27027 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24274/2010 proposto da:

NOVITA’ IMPORT SRL (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUTEZIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMEO Rodolfo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TURCI MARCO, giusta

mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SCHENKER ITALIANA SPA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELANTONIO Claudio,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONGIOVANNI

ELISA, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2009 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO –

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO del 24.6.09, depositata il 17/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: la Shenker Italiana S.p.A. ha intimato alla Novità Import S.r.l. il pagamento di Euro 25.474,81 a titolo di controstallie e spese di giacenza di tre container contenenti merci che la seconda aveva importato dalla (OMISSIS) avvalendosi della prima come spedizioniere – ricevitore e che la Dogana di Genova aveva assoggettato prima a fermo amministrativo e poi a confisca.

Con sentenza depositata in data 17 agosto 2009 la Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’opposizione proposta dalla Novità Import al decreto ingiuntivo intimatole dalla Shenker.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: su quale delle parti debba gravare l’onere delle spese de quibus.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio; violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.; violazione ed erronea applicazione del D.P.R. 10 maggio 2002, n. 115, art. 8.

In sostanza si assume che la parte, una volta subita la privazione della proprietà della mercè per effetto del provvedimento di confisca, non è più responsabile per la custodia essendo i beni ormai passati nella proprietà di un terzo.

Le argomentazioni a sostegno si rivelano generiche e non chiariscono le ragioni degli addotti vizi di motivazione, nè delle denunciate violazioni e false applicazioni di norme di diritto. In sostanza la ricorrente si limita a proporre la propria tesi (“Sin dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo l’esponente ha sempre eccepito…”), ma omette di spendere specifici argomenti critici della sentenza impugnata, la quale ha fatto leva sulla conoscenza solo da parte della importatrice (la Novità Import) della diversa natura della merce contenuta nei container rispetto a quella dichiarata nei documenti doganali.

E’ appena il caso di aggiungere che il tema della perdita di proprietà della mercè non è rilevante, in quanto il “terzo” cui essa era passata in proprietà non può certamente essere identificato con la Shenker, nè con l’agenzia dell’armatore.

Il secondo motivo adduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio;

violazione ed errata applicazione degli artt. 1710, 1737, 1739 e 2697 c.c..

La censura concerne l’affermazione della Corte territoriale secondo cui fermo amministrativo e confisca della merce erano sicuramente imputabili alla Novità Import, importatrice della merce e destinataria passiva dei provvedimenti, essendo solo essa a conoscenza della natura della merce effettivamente inserita nei container. Essa viene sviluppata con argomentazioni riferite alle norme generali sul mandato, la spedizione e l’onere della prova, ma che non dimostrano che la sentenza impugnata abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e che, in realtà, attaccano un apprezzamento di fatto (l’individuazione di quale tra i soggetti coinvolti fosse a conoscenza della differente natura della merce effettivamente importata rispetto a quella dichiarata) che non può essere risolto difformemente in questa sede.

Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio;

violazione ed erronea applicazione degli artt. 1719 e 1720 c.c.. Il tema è la prova della effettuazione del pagamento della somma da parte della Novità Import. La ricorrente assume che la controparte ha provato solo di avere ricevuto la richiesta da parte dell’agente dell’armatore.

La censura pecca di autosufficienza. La sentenza impugnata riferisce che la Novità Import aveva contestato solo l’ammontare del corrispettivo preteso, per cui, al fine di sfuggire alla sanzione di inammissibilità per novità della questione, essa aveva l’onere – non adempiuto – non solo di allegarne – come effettivamente ha fatto – l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, al fine di consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di eseguire la necessaria verifica (Cass. n. 20518 del 2008).

Ragioni di completezza inducono a rilevare che la ricorrente neppure in questa censura ha dimostrato che la sentenza abbia deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte, poichè i risalenti precedenti indicati hanno regolato fattispecie diversa da quella di causa.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a statuizione diversa; si osserva, ulteriormente, che la sentenza prodotta è quella che risulta notificata; il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8, contiene prescrizioni diverse da quelle cui fa riferimento la ricorrente;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA