Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27027 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27027 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio
sollevato dal Tribunale di Catania nel procedimento tra
Antonino Carbone ed il Ministero dell’interno ed altra.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 30 maggio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza
emessa dal Giudice di pace di Ragusa in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Tribunale della
stessa città, con sentenza n. 1157/09, ha declinato la
propria competenza in favore del Tribunale di Catania,
in applicazione della regola del foro erariale.

Data pubblicazione: 02/12/2013

Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente con comparsa di riassunzione notificata in data 6
aprile 2010, il Tribunale di Catania, con ordinanza in
data 9 gennaio 2013, ha sollevato conflitto, richiedendo

Il relatore formula una proposta di definizione nel senso dell’inammissibilità del conflitto, sulla base delle
seguenti considerazioni.
Anche ai fini della richiesta di regolamento di competenza d’ufficio valgono le regole poste dall’art. 38
cod. proc. civ., sicché il giudice dinanzi al quale la
causa viene riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza deve richiedere il regolamento di competenza
entro i limiti temporali fissati dalla menzionata disposizione e, cioè, non oltre l’udienza di prima comparizione e trattazione o, per lo meno, entro tali limiti
deve riservarsi di richiederlo (Cass., Sez. III, 29 marzo 2003, n. 4863; Cass., Sez. VI-3, 20 luglio 2011, n.
15951).
Nella specie il Tribunale di Catania ha invece rilevato
d’ufficio la propria incompetenza, sollevando conflitto,
una volta superata tale preclusione. Infatti, dagli atti
di causa emerge che il processo dinanzi al Tribunale ha
avuto una prima udienza il 20 ottobre 2010, una seconda
udienza il 17 gennaio 2011, una terza udienza il 30 mag-

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d’ufficio il regolamento di competenza.

gio 2011 ed una quarta udienza, dedicata alla precisazione delle conclusioni, il 10 ottobre 2012.
Soltanto in esito a quest’ultima udienza il Tribunale,
ma ormai tardivamente, ha rilevato, per la prima volta,

alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la propria incompetenza».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il regolamento di competenza deve
essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di
competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

dopo avere trattenuto la causa in decisione ed assegnato

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