Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27026 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 26/11/2020), n.27026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9053-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RVN GROUP SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2095/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 17 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla RVN Group s.r.l. contro l’avviso di pagamento relativo all’omesso versamento dell’imposta di consumo dovuta per acquisti intracomunitari di olio lubrificante. Riteneva la CTR che il presupposto impositivo, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 61, si realizzava solo nell’ipotesi in cui gli oli lubrificanti di origine comunitaria acquistati fossero destinati al consumo interno, mentre l’obbligo d’imposta non sussisteva nel caso di specie, in cui la merce era destinata all’esportazione.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con atto del 15/20 marzo 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 61, e del D.M. n. 557 del 1996, art. 6, in relazione, in particolare, all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “il presupposto impositivo è in ogni caso l’immissione in consumo nel mercato interno (art. 61 T.U., comma 1, lett. a), e solo se tale presupposto si verifica soccorre la lett. c) per individuare il momento in cui si considera realizzato (all’atto del ricevimento della merce di provenienza comunitaria), altrimenti (merce destinata all’esportazione), in mancanza di tale presupposto non hanno alcuna rilevanza le previsioni della lett. c) sul momento di applicazione”.

Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 61, in relazione all’imposta di consumo sugli oli lubrificanti, stabilisce, alla lett. a), che “l’imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l’aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l’immissione in consumo”; alla lett. b), che è obbligato al pagamento dell’imposta “il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria”; alla lett. c), che l’immissione in consumo si verifica “per i prodotti nazionali, all’atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita”, “per i prodotti di provenienza comunitaria, all’atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell’esercizio di una impresa, arte o professione”.

Dal chiaro ed univoco tenore letterale della disposizione normativa si rileva che il presupposto impositivo si realizza nel momento in cui i prodotti sono immessi in consumo nel mercato interno e che il legislatore, in relazione ai prodotti di provenienza comunitaria – a differenza di quanto previsto per i prodotti nazionali, per i quali rileva l’atto di cessione all’utilizzatore, consumatore o rivenditore – ha stabilito che l’immissione in consumo coincide con l’atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente.

Nel caso di specie, concernente l’acquisto da parte della società contribuente di prodotti di provenienza comunitaria destinati all’esportazione, il presupposto impositivo si realizza dunque, per espressa previsione legislativa, all’atto del ricevimento della merce, senza che possa assumere rilievo che la stessa non sia destinata ad una cessione interna, circostanza questa rilevante solo per i prodotti nazionali.

Non depone in senso contrario, come invece ritenuto dalla CTR, il D.M. n. 557 del 1996, art. 6, secondo cui “non sono considerati immessi in consumo i prodotti di cui all’art. 1, ad esclusione dei prodotti di provenienza comunitaria o da Paesi terzi che non devono essere sottoposti a lavorazione o a confezionamento, trasferiti agli impianti eserciti dai soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 6, o inviati dai suddetti impianti a depositi propri o di altri in conto deposito, prima della distribuzione alla rete commerciale”. Dal dato testuale della norma si evince, difatti, che solo i prodotti di provenienza comunitaria che devono essere sottoposti a lavorazione o a confezionamento non sono soggetti ad imposta – dovendosi in tal caso considerare i prodotti, in ragione del legame che si instaura con il territorio dello Stato, come fabbricati in Italia -, mentre i prodotti di provenienza comunitaria che non devono essere sottoposti a lavorazione o a confezionamento – come nel caso di specie, in sono destinati all’esportazione – sono soggetti all’imposta al momento del ricevimento da parte dell’acquirente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 61, lett. c).

In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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