Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27026 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24064/2010 proposto da:

DEL MECIO ANDREA ed ALESSANDRO SNC (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A.

RIBOTY 28, presso lo studio dell’avvocato PALADINO SUSANNA,

rappresentati e difesi dall’Avvocato MUSSIO Francesco, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILLENNIUM DI MAGNANI MASSIMILIANO e VITTORIO SNC (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1238/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

17/09/2009, depositata l’l/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: la Millennium di Magnani Massimiliano e Vittorio S.n.c. ha intimato sfratto per morosità alla Del Mecio Andrea ed Alessandro S.n.c. in relazione al contratto di affitto di azienda tra esse intercorso.

Con sentenza depositata in data 1 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Firenze, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Grosseto, ha condannato la Del Mecio a pagare Euro 12.375,00 a favore della Millennium.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il ricorso viola l’art. 366, comma 1, n. 3, poichè non riferisce l’esito del giudizio di primo grado, le statuizioni adottate dal Tribunale e le relative ragioni.

4. – Il primo motivo lamenta erroneità e contraddittorietà della motivazione. Si assume che la Corte territoriale, nel ritenere che il Tribunale non abbia fatto ricorso alla procedura di cui all’art. 281 sexies c.p.c., è incorso in un evidente errore di fatto.

La rilevata insufficiente esposizione dei fatti relativi al giudizio di primo grado non consente alla Corte di Cassazione di compiere le necessarie verifiche.

Sotto diverso profilo, il vizio denunciato non appare riconducibile a nessuna delle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma semmai, costituisce errore revocatorio.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per omesso esame di in motivo di appello. Si assume che, senza l’errore decritto nel primo motivo, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e, invece, ha omesso di pronunciarsi sulla questione.

La censura, peraltro non autosufficiente poichè la ricorrente non riferisce i termini testuali con i quali ha sottoposto la questione all’esame della Corte d’Appello, è manifestamente infondata perchè la sentenza impugnata ha dato risposta alla censura. Per questa ragione, indipendentemente dalla correttezza o meno di tale risposta, non è configurabile il denunciato vizio di omessa pronuncia ex art. 112, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 281 sexies c.p.c..

Il tema trattato è ancora la correttezza della pronuncia ai sensi della norma indicata. Quindi la doglianza è inammissibile poichè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti essa non ha ritenuto corretto il ricorso del Tribunale alla predetta procedura, ma ha negato in radice che il primo giudice l’abbia adottata.

Il quarto motivo ipotizza insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Si assume che il vizio attiene alla ritenuta inidoneità della riconsegna dell’azienda ad escludere il pagamento dei canoni.

Occorre ribadire che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice.

(Cass. n. 8106 del 2006); il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Le argomentazioni a sostegno non dimostrano il vizio di motivazione nei limiti indicati, ma propugnano una diversa decisione di merito.

5.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

6.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione rilevando, in particolare, che l’indicazione dell’art. 281 sexies, contenuta nella sentenza impugnata è frutto di un evidente errore materiale;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile; nulla spese;

spese compensate le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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