Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27026 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27026 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio
sollevato dal Tribunale di Bologna nel procedimento tra
Maria Luisa Casini ed altro contro il Condominio Il Risveglio.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 30 maggio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel corso di un giudizio di impugnazione di delibera
condominiale promosso da Maria Luisa Casini e Giuseppe
Tibaldi contro il Condominio “Il Risveglio” di Via Torregiani, n. 24, a San Lazzaro di Savena, concernente
l’utilizzazione dei posti auto all’interno del garage

Data pubblicazione: 02/12/2013

comune, il Giudice di pace di Bologna ha dichiarato la
propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente con atto di citazione in riassunzione in data 30

data 24 settembre 2012 ha sollevato conflitto, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.
Il relatore formula una proposta di definizione nel senso dell’inammissibilità del conflitto, sulla base delle
seguenti considerazioni.
Anche ai fini della richiesta di regolamento di competenza d’ufficio valgono le regole poste dall’art. 38
cod. proc. civ., sicché il giudice dinanzi al quale la
causa viene riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza deve richiedere il regolamento di competenza
entro i limiti temporali fissati dalla menzionata disposizione e, cioè, non oltre l’udienza di prima comparizione e trattazione o, per lo meno, entro tali limiti
deve riservarsi di richiederlo (Cass., Sez. III, 29 marzo 2003, n. 4863; Cass., Sez. VI-3, 20 luglio 2011, n.
15951).
Nella specie il Tribunale ha invece rilevato d’ufficio
la propria incompetenza, sollevando conflitto, una volta
superata tale preclusione. Infatti, dagli atti di causa
emerge che il processo dinanzi al Tribunale ha avuto una

2

ottobre 2007, il Tribunale di Bologna, con ordinanza in

prima udienza il 13 marzo 2008, una seconda udienza il 4
marzo 2010 ed una terza udienza, dedicata alla precisazione delle conclusioni, il 7 luglio 2011.
Soltanto in esito a quest’ultima udienza il Tribunale,

dopo avere trattenuto la causa in decisione ed assegnato
alle parti i termini per le memorie e le repliche, la
propria incompetenza».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il regolamento di competenza deve
essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di
competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera dà consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

ma ormai tardivamente, ha rilevato, per la prima volta

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