Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27025 del 27/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.27/12/2016),  n. 27025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22846/2014 proposto da:

LAZIALE STRADE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

Dott. P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NICOLO’ TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell’avvocato VERONICA

PETRUCCI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco Prof. M.I.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32,

presso lo studio dell’avvocato EMILIO SALUSTRI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RODOLFO MURRA giusta procura in

calce al controricorso;

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TROIANI, che

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2484/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato VERONICA PETRUCCI;

udito l’Avvocato ANTONIO TROIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per la revoca del decreto e

dichiarazione di estinzione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 aprile 2014, in parziale riforma di quella pronunciata dal Tribunale di Roma, accogliendo la domanda di risarcimento danni proposta da V.R., ha condannato il Comune di Roma al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 344.913,50, nonchè la s.r.l. Laziale Strade a tenere indenne il Comune per l’intera somma come sopra stabilita, estendendo detta condanna anche alle spese.

2. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso la s.r.l. Laziale Strade e davanti a questa Corte si sono costituiti, con separati controricorsi, il Comune di Roma e V.R..

A seguito della rinuncia al ricorso presentata dalla s.r.l. Laziale Strade, cui ha aderito il Comune di Roma, il Presidente della Terza Sezione Civile ha dichiarato estinto il giudizio con decreto del 12 luglio 2016, senza provvedere sulle spese.

A tale provvedimento ha fatto seguito l’istanza di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3, depositata da V.R., il quale sostiene che tale esito pregiudica il suo diritto al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva il Collegio, come già affermato nella sentenza 19 aprile 2010, n. 9226, che l’art. 391 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile nella fattispecie ratione temporis, dispone, innovando la precedente disciplina, che il decreto che dichiara l’estinzione “può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese”, in tal modo affidando alla facoltà discrezionale del Presidente che adotta il decreto la pronuncia sulle spese; per cui l’eventuale esonero dalla condanna alle spese mira a favorire la proposizione delle rinunce, sollevando la Corte dalla trattazione del ricorso.

D’altra parte, la richiesta di fissazione dell’udienza di cui all’art. 391 c.p.c., comma 3, non apre una fase di impugnazione del decreto presidenziale, quanto piuttosto una cognizione piena, da parte del Collegio, sulla questione della liquidazione delle spese.

Nel merito, va detto che la s.r.l. Laziale Strade ha ribadito, anche nella memoria di udienza, l’esistenza di un accordo transattivo del 17 novembre 2008 dal quale risulterebbe che i rapporti tra il controricorrente V. e la società stessa erano stati in quella sede definiti anche con riferimento alle spese di giudizio ed a prescindere da eventuali ulteriori pronunce di merito e di ulteriori gradi di giudizio. Ne consegue che il V. – il quale non ha contestato l’esistenza della transazione suindicata, nè il suo contenuto – ben avrebbe potuto evitare di costituirsi in questa sede, posto che i suoi rapporti con la società Laziale Strade rimanevano comunque fissati nei termini di cui alla menzionata transazione. Il che costituisce un’ulteriore ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Dato l’esito del giudizio, non sussistono le condizioni per disporre, nei confronti della parte ricorrente, l’obbligo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa integralmente le relative spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA