Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27025 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 26/11/2020), n.27025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3265-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDASSARRE

CASTIGLIONE 55, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO BENINCASA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4457/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da V.P. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all’intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale. La CTR perveniva alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione rilevando, per un verso, che il gravame era tardivo in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., e, per altro verso, che l’appello era stato notificato a mezzo di operatore di posta privata.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), per non avere la CTR ritenuto valida la notifica dell’atto di appello effettuata a mezzo di operatore di posta privata.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., per avere l’impugnazione, con la costituzione dell’appellato, raggiunto il suo scopo.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, e dell’art. 327 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto tardivo l’appello, spedito invece l’ultimo giorno utile (il 13 febbraio 2017, sentenza di primo grado depositata il 12 luglio 2016).

I tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono infondati, alla stregua delle seguenti considerazioni.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

– “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

– “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo”.

Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può rilevare ai fini della tempestività del ricorso se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario quando il termine di decadenza dall’impugnazione era ormai inutilmente spirato.

Alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell’appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non inesistente.

Nella specie, assume, pertanto, rilievo dirimente la verifica se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere il gravame inammissibile in quanto tardivo.

Orbene, come dedotto dal controricorrente, dal tracciato di spedizione dell’atto di appello emerge che il gravame proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado, depositata il 12 luglio 2016, è stato consegnato all’appellato il 17 febbraio 2017.

Poichè l’atto di appello è pervenuto al destinatario dopo il decorso del termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., tenuto altresì conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, l’impugnazione si palesa inammissibile per tardività.

Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell’appello, la sentenza impugnata deve essere confermata.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio vanno compensate in considerazione della recente evoluzione della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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