Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27025 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23997/2010 proposto da:

QUAGLIA SRL (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE LIEGI 28, presso lo studio dell’avvocato CASTAGNINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PENNACCHIA Sergio, giusta

procura ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ING. L. LEUCARI e F.LLI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1097/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA

del 21/10/2009, depositata il 06/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.M., in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: la Quaglia S.r.l ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo intimatole dalla Ing. L. Leucari e F.lli S.r.l. con riferimento prestazioni d’opera asseritamente eseguite. Con sentenza depositata in data 6 novembre 2009 la Corte d’Appello di Genova, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Chiavari, ha rigettato l’opposizione.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1453 c.c. e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., comma 3. Si censura l’accoglimento – da parte della Corte territoriale – dell’eccezione di decadenza della garanzia per vizi, formulata dalla controparte e si assume che le opere non erano state ultimate con conseguente inoperatività dell’art. 1667 c.c., comma 2, e applicabilità del successivo art. 1453, con risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte.

La censura si rivela inammissibile perchè, pur formulata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si basa su un presupposto di fatto (la mancata ultimazione delle opere) che contrasta con quanto affermato dalla Corte territoriale (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) e che rende comunque necessario un accertamento di merito (la gravità dell’asserito ma negato dalla Corte territoriale – inadempimento della intimata).

Il secondo motivo adduce violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324 e 329 c.p.c.. Si assume che la Corte territoriale non ha considerato che l’appellante non aveva impugnato il capo della sentenza del Tribunale con il quale era stata pronunciata la risoluzione del contratto inter partes.

La censura è inammissibile in quanto non autosufficiente, non riferendo testualmente le pertinenti parti della sentenza di primo grado e dell’atto di appello e, quindi, non consentendo alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di eseguire le necessarie verifiche.

Sotto diverso profilo, si evince dal testo della sentenza impugnata che l’appellante aveva sostenuto di avere completato i lavori e la mancata denunzia di eventuali vizi, quindi aveva necessariamente censurato l’affermata risoluzione del contratto di appalto.

Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 100 c.p.c.. Secondo l’assunto, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per carenza di interesse il terzo motivo d’appello che ha invece accolto – non essendo stata impugnata dall’appellante l’autonoma ratio decidendi relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento.

La censura è manifestamente infondata poichè presuppone l’accoglimento della precedente.

Il quarto motivo ipotizza violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 277 c.p.c., comma 1. Il tema è la mancata pronuncia sull’appello incidentale.

La censura è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Peraltro risulta dal testo della sentenza impugnata che l’appello incidentale riguardava il risarcimento del danno che l’attuale ricorrente affermava di avere subito, per cui è rimasto assorbito dalla pronuncia di accoglimento dell’avversa domanda.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA