Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27024 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.27/12/2016),  n. 27024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1851/2014 proposto da:

D.P.P., (OMISSIS), M.F. (OMISSIS),

D.P.N. (OMISSIS) (per sè e quali eredi D.P.G. (OMISSIS),

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZINE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO SBROCCA,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA, in persona del Direttore Centrale Legale e Contenzioso Avv.

P.G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ISONZO

42, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA PUOTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO PUOTI giusta procura speciale del Dott.

Notaio R.A. in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 26/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato VINCENZA CASALE per delega;

udito l’Avvocato LUCA DI GREGORIO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.P.G., M.F., D.P.P. e N. convennero in giudizio l’Ente nazionale strade, ANAS s.p.a., davanti al Tribunale di Larino, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale nel quale aveva perso la vita il loro congiunto D.P.D..

Si costituì in giudizio l’ANAS, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò che la responsabilità del tragico incidente era da porre a carico esclusivo dell’ANAS, che non aveva dotato la strada del necessario guard-rail, e condannò la convenuta al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla società soccombente e la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 26 giugno 2013, in parziale riforma di quella di primo grado, ha riconosciuto che l’incidente era da ricondurre a pari responsabilità, nella misura del 50 per cento ciascuno, di entrambe le parti; per cui, ferma restando la liquidazione dei danni stabilita dal Tribunale, ha condannato l’ANAS al pagamento della metà delle somme di cui alla prima sentenza, regolando le spese per entrambi i gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale, nel ricostruire le modalità dell’incidente mortale, che doveva essere confermata la responsabilità dell’ente custode della strada, posto che era pacifico che nel luogo del sinistro non erano presenti le barriere di protezione che avrebbero almeno permesso di ridurre le conseguenze dell’incidente. Doveva, tuttavia, riconoscersi anche il concorso di colpa della vittima, la quale teneva una velocità superiore a quella consentita di 80 km orari e comunque non consona al luogo ed all’ora del sinistro, verificatosi alle quattro del mattino su una strada extraurbana, come tale priva di illuminazione, e in presenza segnalata di una curva pericolosa a sinistra.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Campobasso propongono ricorso M.F., D.P.P. e N., in proprio e quali eredi di D.P.G., con unico atto affidato ad un solo motivo.

Resiste l’ANAS con controricorso affiancato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 c.c..

Rilevano i ricorrenti che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che la condotta del defunto D.D. potesse essere considerata fonte di responsabilità concorrente nella misura del 50 per cento. Richiamati i principi giurisprudenziali in ordine alla responsabilità del custode ed alla prova del caso fortuito, i ricorrenti osservano che nel caso di specie l’assenza del guard-rail avrebbe dovuto condurre la Corte di merito ad attribuire l’intera responsabilità alla società ANAS. L’evento dal quale è derivata la morte della vittima va identificato, infatti, nella fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale e nella caduta dello stesso nella scarpata sottostante, per cui la presenza delle barriere protettive avrebbe certamente scongiurato il sinistro o, almeno, ne avrebbe ridotto la devastante portata.

1.1. Il motivo non è fondato.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).

Nel caso specifico, la Corte d’appello ha ricostruito le modalità dell’incidente ed ha ampiamente motivato sul perchè ha ritenuto di dover attribuire un 50 per cento di responsabilità alla vittima, in considerazione dell’eccesso di velocità e della tenuta di guida non consona alla situazione ed allo stato dei luoghi.

D’altra parte, la costante giurisprudenza di questa Corte ha pure affermato, in relazione all’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 c.c., che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c. (sentenze 18 settembre 2015, n. 18317, e 22 giugno 2016, n. 12895; specificamente, in relazione alla scorretta manovra di guida del conducente, pur in presenza di anomalie sulla sede stradale, v. la sentenza 13 luglio 2011, n. 15375).

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Ritiene il Collegio, tuttavia, di dover compensare integralmente le spese del giudizio di Cassazione in considerazione dell’errore compiuto dalla Corte d’appello – non emendabile in questa sede in quanto non fatto oggetto del presente ricorso – la quale, pur non potendosi considerare soccombenti gli appellati in relazione all’esito globale del giudizio, ha posto a loro carico la metà delle spese del giudizio di secondo grado, compensando solo l’ulteriore metà.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di Cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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