Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27024 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 26/11/2020), n.27024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21220-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), E DEL TERRITORIO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE FALZONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia ha accertato ai fini delle imposte dirette maggiori ricavi per Euro 26.370,00 ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA maggiori ricavi per 101.965,00 lamentando il difetto di motivazione dell’avviso e l’erroneità dell’accertamento induttivo.

Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’agenzia e la CTR della Sicilia ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che nella fattispecie è stato applicato uno studio di settore non perfettamente coincidente con l’effettiva attività svolta dal contribuente in gran parte relativa al commercio all’ingrosso, mentre lo studio riguarda imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio. Ha ritenuto inoltre che lo scostamento fosse nella fattispecie non particolarmente significativo in quanto pari al circa il 5% delle imposte sui redditi e circa il 17% ai fini Iva. Rileva altresì il giudice d’appello che vi è obbligo dell’amministrazione di considerare nella motivazione dell’avviso i chiarimenti forniti dal contribuente, in caso contrario la motivazione risulta stereotipata e avulsa dal caso concreto, determinando così la nullità dell’avviso di accertamento.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Nella fattispecie l’agenzia lamenta che la CTR abbia gravemente errato nell’assumere che scostamenti inferiori a 25/30% non possono essere considerati di per sè idonei a integrare la sussistenza delle gravi incongruenze richieste dalla norma; inoltre lamenta che esso ufficio aveva valorizzato una serie di circostanze che dimostravano illogicità della condotta del contribuente quali ad esempio il costo del personale dipendente di Euro 64.024,00 nonchè l’incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi. La CTR di contro ha valorizzato la circostanza che il contribuente aveva opposto che buona parte del fatturato derivava da vendite all’ingrosso e quindi non poteva applicarsi lo studio di settore relativo alle vendite al dettaglio per una elevata giacenza di materiale in magazzino. Osserva che nel caso di specie l’amministrazione ha legittimamente optato per il ricorso a differenti incongruenze ed elementi indiziari pur in presenza di una documentazione formalmente corretta e che siffatte forme di accertamento purchè adeguatamente motivate sono legittime. Rileva ancora che l’attività produttiva può assumersi condotta con metodo economico laddove sia diretta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati, mediante lo svolgimento con modalità tali da consentire, nel lungo periodo, la copertura dei costi con i ricavi assicurandone l’autosufficienza economica.

Il motivo è infondato.

In punto di diritto si osserva che la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è per legge determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati, ma deriva solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, il quale ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’Ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento e la motivazione dell’atto di accertamento, dunque, non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate (cfr. Cass., n. 9484/2017; Cass. n. 13908/2018).

Nella fattispecie la CTR ha ritenuto, da un lato che lo scostamento pari a circa il 5% per i redditi e di circa il 17% per l’IVA non fosse una grave incongruenza, che lo studio di settore non fosse appropriato e inoltre che la motivazione dell’avviso di accertamento fosse stereotipata ed avulsa dal caso concreto, in quanto si limitava ad affermare che le giustificazioni della parte erano generiche e non supportate da idonea documentazione (“viste le argomentazioni esposte dalla parte della memoria illustrativa allegata alla precedente contraddittorio valutato che le motivazioni appaiono generiche e non supportate da idonea documentazione ritenute a parere dello scrivente insufficienti gli elementi alle eccezioni esposte dalle parti al fine di una diversa rideterminazione della pretesa erariale”). Questo stralcio di motivazione, riportato in sentenza, è in effetti stereotipato e non legato alle circostanze del caso concreto; di contro l’Agenzia pur allegando agli atti l’avviso di accertamento in questione, non lo trascrive in ricorso ovvero indica le parti in cui la motivazione sarebbe – in ipotesi – più specifica.

Quanto al resto, in questa sede non si può sollecitare la revisione del giudizio di fatto reso dal giudice del merito.

Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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