Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27024 del 23/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18447-2018 proposto da:
G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
ROBERTO TAGLIONE, CLAUDIO ALBANESE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA 403, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO RAGNI;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2509/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTAIRIA
RGIONALE di ROMA, depositata il 18/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
G.V. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria – attinente a plurime cartelle di pagamento relative ad eterogenee pretese tributarie per diversi periodi d’imposta – ha respinto l’appello del contribuente. In particolare la CTR ha rilevato che, a fronte della regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte all’atto impugnato, non più confutabili e su cui “nulla è stato contestato da parte del ricorrente nel giudizio di primo grado”, correttamente è stata pronunciata l’inammissibilità del ricorso vertente sulla pretesa tributaria, e non su vizi propri dell’atto impugnato.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, anche in contraddittorio con Agenzia delle entrate riscossione.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si deduce genericamente violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Dal contenuto del ricorso emerge una duplice doglianza: a) violazione dell’art. 2719 c.c., in relazione alla mancata esibizione dell’originale della relata di notificata da parte dell’Ufficio; b) la violazione dell’art. 2938 c.c., non potendo la prescrizione essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che ne ha interesse.
Il ricorso è inammissibile in relazione a entrambe le doglianze.
Quanto alla denunciata violazione dell’art. 2719 c.c., non risulta dalla sentenza impugnata la proposizione nei gradi di merito del motivo sulla richiesta di produzione dell’originale della relata di notifica avanzata nei confronti dell’Ufficio, non essendo riprodotto nel ricorso il relativo motivo con deduzioni fin dal primo grado di giudizio nè presente, altresì, le sue deduzioni. Il ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere il contenuto dell’atto di appello in relazione all’indicato motivo, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto l’onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).
Il motivo è inammissibile anche in relazione alla dedotta violazione dell’art. 2938 c.c., in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fonda sulla accertata regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato e non contestato.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo rispetto a una sola parte, trattandosi di litisconsorzio processuale. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019