Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27024 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23898/2010 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BENIAMINO DE RITIS 18, presso lo studio dell’Avvocato DI

LISA DOMENICO, rappresentato e difeso dall’Avvocato SBROCCA Angelo,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, D.S.M., MILANO

ASSICURAZIONI SPA;

_- intimati –

avverso la sentenza n. 202/2009 del TRIBUNALE di LARINO – SEZIONE

DISTACCATA di TERMOLI del 25/06/2009, depositata il 09/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Giacobbe Giovanni (per delega dell’Avvocato Sbrocca

Angelo) difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

M.A. ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

Con sentenza depositata in data 9 luglio 2009 il Tribunale di Larino -Sezione distaccata di Termoli – ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la domanda.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se le dichiarazioni contenute nel modello Cai sottoscritto da entrambi i conducenti abbiano efficacia di piena prova nei confronti dei medesimi e possano essere liberamente apprezzati nei confronti delle altre parti.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 23, art. 2054 c.c., comma 3 e falsa applicazione dell’art. 2733 c.c., comma 3. Viene censurata l’affermazione del Tribunale secondo cui le dichiarazioni contenute nel modello Cai sottoscritto da entrambi i conducenti non avessero efficacia di piena prova nei confronti del confitente D.S. M. (conducente del veicolo diverso dal proprietario assicurato) e dovessero essere liberamente apprezzate. La censura è manifestamente fondata ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., poichè il Tribunale ha deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Infatti è vero che – come affermato dalla sentenza impugnata – nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poichè la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che nell’ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e – come detto – litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass. Sez. Un. 5 maggio 2006, n. 10311).

Ma nella specie risulta certo che l’automezzo coinvolto nel sinistro fosse di proprietà della Federazione Ciclistica Italiana e che il D.S. ne fosse il conducente e che, quindi, non rivestisse la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio promosso ai sensi della L. n. 990 del 1969. Nei suoi confronti va, dunque, applicata la diversa regola, bene espressa da Cass. Sez. 3^, 7 maggio 2007, n. 10304, secondo cui, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell’incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, “ratione temporis” applicabili, rispettivamente, del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 5, conv. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, e della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, poichè in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 2733 c.c., comma 3, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo l’art. 2733 c.c., comma 2, artt. 2734 e 2735 c.c.. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui alla citata L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l’assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell’art. 2054 c.c., comma 3, tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un’ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento, limitatamente al rapporto processuale tra il M. e il D. S., del secondo motivo.

Esso lamenta vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia e omesso esame di fatto decisivo. Ci si duole del mancato apprezzamento delle dichiarazioni contenute nel modello Cai, avendo il Tribunale omesso di motivare perchè le dichiarazioni in esso contenute dovessero essere completamente disattese, privilegiando le dichiarazioni rese dal teste G..

Anche questa censura risulta fondata. Il Tribunale, premesso correttamente (nei confronti della società proprietaria e dell’assicuratore dell’automezzo) che le dichiarazioni confessorie contenute nel modello di constatazione amichevole debbono essere liberamente apprezzate dal giudice, ha poi omesso di procedere a tale apprezzamento, essendosi limitato ad affermare, peraltro apoditticamente, la maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste G., che seguiva l’auto del M., rispetto a quelle della moglie trasportata, pretermettendo totalmente di valutare le suddette dichiarazioni del D.S..

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato; spese rimesse;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Larino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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