Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27024 del 02/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 27024 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

Cu.Ecr

sul ricorso proposto da:

LIOTTA Giuseppa, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Antonio Masi e Mauro
Morelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma,
via Antonio Bertoloni, n. 41;

ricorrente

contro
SOCIETA’ SI.RA.R. s.r.l. (già SI.RA.R. s.p.a.), in persona del
legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli
Avv. Francesco Riso e Giovanni Gandolfo, con domicilio eletto
nello studio dell’Avv. Laura Opilio in Roma, via A. Depretis,
n. 86;

Data pubblicazione: 02/12/2013

- controricorrente e contro
LIOTTA Rosario Salvatore;
– intimato –

tata il 5 dicembre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Mauro Morelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto che, con atto di citazione notificato il 3 febbraio 2001, Giuseppa Liotta convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, il fratello Rosario Salvatore Liotta, esponendo che, in virtù di atto di compravendita del 25 luglio
1967, essa attrice ed il fratello erano comproprietari di un
lotto di terreno edificabile sito in Catania, contrada CibaliSanta Sofia; che, dal 1966, essa attrice era anche proprietaria di un immobile sito in Catania in via Acguicella Porto;
che quest’ultimo immobile risultava intercluso rispetto alla
strada pubblica da altro immobile, costituito da ampia costruzione a piano terra con antistante piazzale, di cui risultava
intestatario il convenuto in virtù di compravendita del 4 mag-

2

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, deposi-

gio 1950; che essa attrice ed il fratello avevano stabilito
che, indipendentemente dalle intestazioni formali degli immobili di via Acquicella Porto e di viale Fratelli Vivaldi, gli
stessi sarebbero stati di esclusiva pertinenza di essa attri-

pre stato rispettato fin dagli anni ’60, nel senso che essa
attrice si era interessata della gestione ed aveva utilizzato
i cespiti;
che, tanto premesso, Giuseppa Liotta chiese dichiararsi la
già intervenuta usucapione del diritto di proprietà dei beni
in questione (del lotto di terreno edificabile sito in Catania
alla contrada Cibali-Santa Sofia nonché dell’immobile con ingresso da via Acquicella Porto, n. 32), sul rilievo che il
possesso animo domini si era protratto per ben oltre venti anni;
che si costituì il convenuto, il quale, nel non opporsi alle domande e nell’ammettere l’esistenza della convenzione con
la sorella per l’utilizzazione esclusiva di detti immobili,
rilevò, però, che l’immobile di via Acquicella Porto, con decreto del 6 marzo 2001, era stato trasferito alla società
Si.RA.R., resasi aggiudicataria del bene a seguito di asta
pubblica, fissata nell’ambito del procedimento di esecuzione
forzata per espropriazione intentato dal Banco di Roma;
che, autorizzata la chiamata in causa della SI.RA.R., questa si costituì, chiedendo il rigetto della domanda attorea,

3

ce, in quanto abitante in Catania; che detto accordo era sem-

non essendo l’usucapione opponibile al terzo aggiudicatario di
un bene acquistato all’asta pubblica, ed in via riconvenzionale domandando l’accertamento dell’inesistenza di qualsiasi
servitù di passaggio a favore del fondo della Liotta e la con-

che l’adito Tribunale di Catania rigettò la domanda di usucapione, mentre accolse la sola domanda negatoria

servitutis

avanzata in via riconvenzionale dalla società Si.RA.R.;
che, con sentenza resa pubblica in data 25 marzo 2011, la
Corte di Catania ha rigettato l’appello di Giuseppa Liotta;
che la Corte d’appello ha rilevato, con riguardo alla domanda di usucapione riguardante la metà indivisa dell’immobile
di cui la Liotta era comproprietaria con il fratello, che, in
tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale
all’esercizio del possesso ad usucapionem,

e che nella specie

era mancata la dimostrazione che la comproprietaria ne avesse
goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento
altrui;
che, quanto all’altro immobile (di proprietà prima del fratello e poi della Si.RA.R.), la Corte di merito ha evidenziato
che correttamente il Tribunale aveva osservato che le richieste istruttorie attenevano tutte ad attività di manutenzione
ordinaria dei beni, e non erano idonee a dimostrare inequivo-

4

danna al risarcimento dei danni;

cabilmente l’intenzione della Liotta di esercitare un potere
corrispondente a quello del proprietario;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
Giuseppa Liotta ha proposto ricorso, con atto notificato il 9

che l’intimata società SI.RA.R. ha resistito con controricorso, mentre l’altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo si deduce omessa o insufficiente o
contraddittoria motivazione nonché violazione dell’art. 115
cod. proc. civ. in ordine alla valenza probatoria della convenzione intercorsa tra i fratelli Liotta e dell’art. 184 cod.
proc. civ. sulla ammissibilità delle prove dedotte;
che il motivo è infondato, giacché, per un verso, la convenzione tra la Liotta ed il fratello, avente per oggetto il
godimento dei beni in questione, vale a dimostrare il conseguimento della disponibilità dei cespiti in base ad un accordo
con l’effettivo titolare, ma non prova la sussistenza di un
comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso
inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del
proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi
alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare

5

ed il 10 maggio 2012, sulla base di cinque motivi;

sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all’inerzia del titolare;
che, per l’altro verso, occorre ribadire che
l’apprezzamento sulla genericità, sulla pertinenza e sulla

giudice del merito (Case., Sez. II, 10 settembre 2004, n.
18222), e nella specie tale valutazione è stata compiuta dalla
Corte del merito senza incongruenze di ordine logico, avendo
la sentenza impugnata precisato che le attività specificate
nei capitoli di prova non concernevano delle condotte dalle
quali poter desumere l’effettiva sottoposizione degli immobili
in questione all’ingerenza esclusiva della Liotta;
che il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 183, settimo comma, cod. proc. civ., e degli
artt. 1140, 1158, 1164 e 1170 cod. civ. e del principio generale logico-giuridico desumibile dall’art. 1362 cod. civ.,
nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in
ordine alla domanda di accertamento e conseguente declaratoria
di intervenuta usucapione dell’immobile in contrada CibaliSanta Sofia, via Vivaldi;
che il motivo è infondato;
che esso muove dal presupposto che la Corte d’appello si
sia indirizzata, con riferimento al terreno in comunione di
via Vivaldi, verso il riscontro della interversio e non in direzione dell’accertamento della condotta uti

6

dominus,

e che

concludenza dei capitoli di prova testimoniale è devoluto al

questo abbia inciso anche sulla valutazione dell’ammissibilità
delle prove;
che tale presupposto è erroneo, perché la Corte del merito
si è attenuta al principio secondo cui il comproprietario può

propria signoria di fatto sulla rea communis in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall’uso della cosa,
occorrendo, per converso, che il comproprietario usucapiente
ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di
godimento altrui, in modo tale, cioè, da evidenziarne una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti con dominus (Cass., Sez. XI, 28 aprile 2006, n. 9903; Cass., Sez.
Il, 20 settembre 2007, n. 19478); e, facendo correttamente applicazione di tale principio, ha evidenziato, al pari del primo giudice, l’irrilevanza delle circostanze costituenti oggetto della dedotta prova testimoniale, in quanto in nessun modo
afferenti ad una situazione oggettivamente incompatibile con
il possesso altrui;
che il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 1140 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’usucapione dell’immobile di via A. Doria – via Vivaidi;

7

usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la

che il motivo – con cui ci si duole del mancato esame della
documentazione relativa all’ottenuto permesso di costruire, da
parte di Giuseppa Liotta, sul terreno di viale A. Dotia/viale
F.11i Vivaldi – è inammissibile, perché non trascrive nel ri-

sente di valutarne, ex actis, la pertinenza e la decisività;
che con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’usucapione
dell’immobile di via Acquicella Porto;
che anche questo motivo è inammissibile;
che la Corte d’appello ha adeguatamente motivato sul fatto
che la documentazione prodotta è “del tutto inconducente a
provare il possesso dell’immobile oggi di proprietà della società SIRAR, riguardando detta documentazione – in mancanza di
particolari elementi che la riferissero all’immobile di proprietà SIRAR – altro immobile, confinante con quello della società, di proprietà della stessa appellante, come dalla stessa
evidenziato nell’atto di citazione del primo grado”;
che la ricorrente contesta questa conclusione: ma per un
verso ritiene la motivazione “effetto di un errore di fatto
risultante dagli atti o dai documenti della causa”, e quindi
denuncia un’ipotesi di revocazione della sentenza d’appello
che non può certo essere veicolata con il ricorso per cassazione; e per l’altro verso, là dove converte questo vizio in

corso il testo della detta documentazione, e pertanto non con-

censura motivazionale, tende, in realtà, ad una inammissibile
revisione dell’apprezzamento delle risultanze documentali compiuto, logicamente e motivatamente, dal giudice del merito;
che l’ultimo motivo censura violazione e/o falsa applica-

artt. 1140, 1158, 1164 e 1170 cod. civ. e del principio generale logico-giuridico desumibile dall’art. 1362 cod. civ., degli artt. 1571, 1576 e 1609 cod. civ. e dell’art. 3, comma 1,
lettera a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla intervenuta usucapione dello stesso immobile di via Acquicella
Porto, n. 32;
che anche questo motivo è privo di pregio, perché mira a
contestare l’apprezzamento – privo di mende logiche e giuridiche – compiuto dalla Corte distrettuale sulla non ammissione
dei capitoli di prova, tutti vertenti su un’attività di mera
gestione di beni con carattere incolore ed equivoco, e non esprimente un’ingerenza rientrante nel contenuto tipico del diritto di proprietà;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
rimborso delle spese processuali sostenute dalla società con-

9

zione dell’art. 183, settimo coma, cod. proc. civ., degli

troricorrente, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui
euro 2.500 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 ottobre

2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA