Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27023 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.27/12/2016),  n. 27023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12051-2014 proposto da:

BANG & OLUFSEN ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, Dott. H.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTECORVO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

CANNIZZARO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A., F.G., F.L.,

F.A., F.I., FE.FL.GI., elettivamente

domiciliati in ROMA, V. PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO FUMAGALLI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 383/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 7/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato MICHELE PONTECORVO;

udito l’Avvocato LORENZO ROMANELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la manifesta

infondatezza del ricorso, con condanna aggravata alle spese e

statuizione sul C.U.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24 ottobre 2011 Bang & Olufsen Italia S.p.a. (conduttrice) impugnò la sentenza con cui il Tribunale di Milano – adito con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida con atto notificato il 10 agosto 2010 – accogliendo le domande proposte da F.G., D.A., Fe.Fl.Gi., F.I., F.A., e F.L., locatori e alcuni proprietari, altri usufruttuari dell’immobile sito in (OMISSIS), aveva dichiarato la cessazione, alla data del 28 giugno 2010, del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo (negozio di elettrodomestici) relativo al predetto immobile e oggetto di disdetta per finita locazione comunicata alla conduttrice con raccomandata da quest’ultima ricevuta il 22 maggio 2009, ordinando il rilascio del bene e fissando contestualmente la data per l’esecuzione.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 7 febbraio 2014, rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito Bang & Olufsen Italia S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico articolato motivo e illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso, pure illustrato da memoria, F.G., D.A., Fe.Fl.Gi., F.I., F.A. e F.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 28 ex art. 360 c.p.c., n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

1.1. Assume la ricorrente che la Corte di merito avrebbe “negletto” che “la L. n. 392 del 1978, art. 28 con la previsione secondo cui il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, ai fini della individuazione del termine di sua scadenza ha preso a riferimento esclusivamente il termine di decorrenza degli effetti contrattuali, che non può certamente essere considerato esclusivamente quello indicato in contratto, ove lo stesso debba collocarsi per fattori diversi – quali ad es. l’indicazione di una data errata, oppure, come nella specie, il verificarsi di un evento significativo e posteriore alla stipula del contratto – in un momento diverso”.

Rappresenta la ricorrente che anche le parti avevano espressamente previsto che il contratto avesse durata esennale rinnovabile per un ulteriore analogo periodo, il che sarebbe indicativo del fatto che la decorrenza degli effetti contrattuali, anticipati in virtù dell’anticipata consegna dell’immobile, costituiva in quel contratto “l’imprescindibile punto di riferimento ai fini della sua scadenza” “mentre le date fissate alla clausola 4, ed erroneamente valorizzate dalla Corte territoriale, avevano il solo scopo di individuare i termini per il pagamento dei 4 ratei del canone annuale, e non certo la data di decorrenza degli effetti contrattuali della locazione” e sostiene che la Corte territoriale avrebbe obliterato quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 1587 del 2011 che, invece, avrebbe dovuto costituire valida linea guida cui fare riferimento.

Ad avviso della ricorrente, seguendo l’indirizzo giurisprudenziale di cui alla richiamata sentenza, la Corte di merito “non avrebbe non potuto dare atto che gli effetti giuridici del contatto per cui è causa sono decorsi dalla data di stipula del contratto (7.04.1989), in quanto coincidente con l’immissione incondizionata nel godimento del bene, mentre la data ivi indicata (29.6.1998), andava a quel punto intesa come volta a regolare l’obbligo del pagamento del canone e facendo corretta applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 28 la medesima Corte non avrebbe che potuto considerare tardiva la disdetta siccome inviata dagli intimanti il 20.05.2019 e ricevuta il successivo 22.05.2009, a fronte dello spirare del contratto alla data del 16.04.2010.

1.2. Con la censura proposta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 si lamenta la nullità della sentenza impugnata “per omesso esame, anche con riferimento all’eccepita violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale”, costituendo ad avviso della ricorrente “quanto argomentato dalla Corte distrettuale con riferimento al motivo di doglianza svolto dall’odierna ricorrente, ben più assimilabile ad un’affermazione tautologica e costituente gli estremi della motivazione apparente, avendo sorvolato a piè pari sulle argomentazioni addotte dall’appellante, omettendo di confrontarsi con la citata sentenza n. 15897/11”.

2. Non sussiste la lamentata violazione di legge, atteso che, ai fini che qui rilevano, occorre far riferimento alla data dell’inizio della locazione che, come motivatamente argomentato dalla Corte di merito, non può che essere individuata, in base a quanto stabilito in contratto, al 29 giugno 1998 con prima scadenza al 28 giugno 2004 e non certo alla data di stipula del contratto (17 aprile 1998) nè incide sull’individuazione delle predette date di inizio e scadenza del contratto la circostanza dell’anticipata consegna dell’immobile alla parte conduttrice in data 17 aprile 1998, nè risulta in alcun modo pertinente e rilevante il richiamo della ricorrente alla sentenza di questa Corte n. 15897 del 20/07/2011, che si è pronunciata, peraltro in tema di prelazione e riscatto, e con riferimento, quanto alla individuazione della data di decorrenza del contratto di locazione, ad un diverso testo negoziale interpretato da quel giudice del merito, sicchè non risulta da detta sentenza affermato il principio che la parte ricorrente sembra volerne trarre.

Ne consegue che le censure proposte, sotto il profilo appena esaminato, sono infondate.

3. Quanto poi alle doglianze ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, osserva il Collegio che, nella specie, non è nemmeno prospettabile in linea teorica la sussistenza di una doppia conforme con gli effetti di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, come sostengono i controricorrenti (v. p. 7 e 14 del controricorso).

Ed invero il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (“decreto sviluppo”), convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 ha introdotto, con l’art. 54, una duplice modifica alla disciplina del ricorso per cassazione e al catalogo dei motivi dell’impugnazione di legittimità. La prima consiste in una nuova versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in base alla quale una sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La seconda consiste nell’esclusione della possibilità di ricorrere ai sensi dell’art. 360 codice di rito, n. 5 in caso di “sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado” (nell’uso corrente, cd. “doppia conforme”).

Le predette due novelle al codice di rito, pur introdotte dalla medesima fonte normativa, sì differenziano quanto al discrimine temporale per l’efficacia della modifica legislativa e dei limiti alla ricorribilità in cassazione.

L’entrata in vigore della nuova versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è disciplinata dalla citata L. n. 134 del 2012, art. 54, comma 3, che così stabilisce: “la disposizione di cui al comma 1, lett. b) (quella che ha modificato dell’art. 360, comma 1, il n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, e, quindi, alle sentenze pubblicate a decorrere dall’11 settembre 2012.

L’esclusione dell’impugnazione, per il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, della sentenza “doppia conforme” è disciplinata, invece, dall’art. 54 cit., comma 2 a mente del quale la predetta modifica si applica “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Ne consegue che il discrimine temporale è sempre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto n. 134 (11 settembre 2012) ma diverso è l’atto processuale da prendere in considerazione ai fini della verifica del regime impugnatorio applicabile ratione temporis.

Per l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ciò che rileva è la pubblicazione della sentenza impugnata; per l’esclusione della ricorribilità ex art. 360 c.p.c., n. 5 ciò che rileva è, invece, la data del deposito del ricorso, per i giudizi di gravame, introdotti con ricorso, ovvero la data di richiesta della notificazione della citazione in appello, per il gravame introdotto con citazione (Cass., sez. un. 7/04/2014, nn. 8054 e 8053; Cass., sez. un., 22/05/2014, n. 11309; Cass. 22/12/2014, n. 27181, Cass. 10/03/2014, n. 5528; Cass., orci., 20/01/2015, n. 902). Essendo stato il ricorso in appello depositato il 24 ottobre del 2011 (v. sentenza impugnata), non è comunque applicabile, ratione tempotis, l’art. 348-ter c.p.c., u.c., al ricorso in esame.

Essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata in data 7 febbraio 2014, nella specie trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata come già sopra ricordato.

Alla luce del nuovo testo della richiamata norma del codice di rito è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Ritiene il Collegio che, nella sentenza impugnata, la Corte di merito, sia pure sinteticamente, ha espresso motivatamente, il suo convincimento sicchè non si è in presenza di motivazione apparente, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ed evidenzia inoltre che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – nel caso all’esame neppure invocate dalla ricorrente per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, oppure – nel vigore della novellato testo di detta norma – nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, nella specie non sussistente.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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