Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27023 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23716/2010 proposto da:

FONDIARIA – SAI SPA (OMISSIS) (già SAI – Società Assicuratrice

Industriale SPA) per fusione per incorporazione della Compagnia La

Fondiaria Assicurazini SpA nella SAI SPA, nella qualità di Impresa

Designata dal fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio

dell’avvocato PERILLI Maria Antonietta, che la rappresenta e difende,

giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMBRA ASSICURAZIONI SPA IN LCA (OMISSIS) in persona del

commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTEVIDEO 21, presso lo studio dell’avvocato DELLA CORTE FERDINANDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GENTILE Salvatore, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.R., B.V., D.G.A., C.

R., D.G.M., R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 857/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

22/04/2010, depositata il 22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

B.V. e C.R. hanno chiesto il risarcimento del danno per la morte della figlia B.D., verificatasi a seguito di sinistro stradale.

Con sentenza depositata in data 22 giugno 2010 la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato D.G.M., D.G.A. e la Fondiaria – Sai, quale impresa designata F.G.V.S., in solido tra loro e con R.R. e R.G., a corrispondere ai danneggiati la somma di Euro 150.000,00 ciascuno.

Alla Corte di Cassazione sono state devolute le seguenti questioni di diritto: se il limite del massimale costituisca eccezione in senso proprio, per cui non occorre che venga eccepito e provato dalla parte interessata e se la L. n. 990 del 1969, art. 4, possa trovare applicazione retroattiva.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21 (novellati dal D.Lgs. 7 settembre 2005, art. 283). La ricorrente lamenta il rigetto per asserita tardività della eccezione di limitare la condanna al massimale di legge assumendo: a) essa era stata formulata tempestivamente dalla Ambra S.p.A. in l.c.a.; b) il diritto del danneggiato al risarcimento del danno nasce, per volontà della legge, limitato con la conseguenza che il limite del massimale configura e delinea normativamente il diritto del danneggiato e, quindi, è rilevabile d’ufficio dal giudice.

La tesi esposta sub a) non può essere accolta poichè il ricorso non ha riferito testualmente le pertinenti parti degli scritti difensivi e, quindi, pecca di autosufficienza.

Invece la tesi su b) è fondata e, quindi, meritevole di accoglimento.

Infatti la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in difformità della giurisprudenza della Corte di Cassazione e senza offrire elementi che inducano a diverso orientamento.

Anche recentemente (Cass. Sez. 3^ 16/04/2009, n. 9019), ribadendo un insegnamento ormai consolidato, è stato affermato che, in tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata della L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo, ma valendo per l’appunto a configurare e a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d’ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato.

Il predetto limite di massimale spiega i propri effetti anche in caso di mala gestio, poichè è orientamento della Corte (Cass. Sez. 3^, 09/07/2009, n. 16131) che, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore della r.c.a., l’eventuale danno da “mala gestio” o da colpevole ritardo (al cui risarcimento sia tenuta l’impresa cessionaria o designata) va calcolato sulla base del massimale minimo legale di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, e non sul massimale (eventualmente superiore) previsto dalla polizza, anche con riferimento al danno causato dall’assicuratore allorchè era “in bonis”, atteso che detto danno costituisce un’obbligazione accessoria rispetto al debito principale da indennizzo e che è così rispettata la “ratio” della previsione dei massimali minimi di legge, posti a tutela non solo del danneggiato, ma anche del Fondo di garanzia.

Il secondo motivo lamenta omessa, ovvero insufficiente, motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla L. n. 990 del 1960, art. 4, vigente all’epoca del fatto.

Premesso che entrambe le auto coinvolte nel sinistro erano assicurate presso la Ambra Assicurazioni, la ricorrente assume di avere già corrisposto in separato giudizio a R.G., marito di B.D. (deceduta nel sinistro) il massimale relativo all’auto antagonista ( D.G.A. proprietario e D.G.M. conducente) e che, quanto al massimale dell’auto R., l’assicurazione obbligatoria non era operante essendo la trasportata nuora del proprietario e moglie del conducente e vigendo all’epoca del sinistro la L. n. 990 del 1969, art. 4, poichè la L. n. 142 del 1992, art. 28, che ha sostituito detta norma estendendo la tutela del danno alle persone trasportate, non ha effetto retroattivo. E’ corretto affermare (confronta Cass. Sez. 3^ 05/06/2007, n. 13059) che, in materia di assicurazione obbligatoria della r.c.a., la L. n. 142 del 1992, art. 28 (che ha sostituito il testo della L. n. 990 del 1969, art. 4, estendendo la tutela del danno alle persone in attuazione delle direttive n. 84/5/CEE e n. 232/90/CEE) ha effetto innovativo e non può, pertanto, trovare applicazione retroattiva, mentre il citato art. 4, nel previgente testo risultante dalla sentenza n. 188 del 1991 della Corte costituzionale, era insuscettibile di interpretazione estensiva, avendo la suindicata pronuncia costituzionale carattere caducativo e non già additivo.

Tuttavia la sentenza impugnata non si è discostata da questo principio. In primo grado solo i R. erano stati condannati a risarcire il danno patito dal B. e dalla C.; essi, in sede di appello, avevano chiesto che la condanna fosse estesa alla Sai e che questa fosse condannata in solido con i D.G. e i R.; la Corte territoriale, in riforma della sentenza del Tribunale, ha affermato la responsabilità solidale dei D.G. e poi ha rilevato che “nessun rapporto di parentela sussiste tra i D.G. e la deceduta B.D., di modo che nei confronti dei suddetti appellati non trova, in ogni caso, applicazione la L. n. 990 del 1969, art. 4. Ne deriva che, rispetto a D.G., la B. va considerata terza non trasportata, con il conseguente obbligo risarcitorio a carico della Fondiaria S.A.I. s.p.a., in solido con gli stessi D.G.”; successivamente ha ribadito: “in conclusione, D.G.M., D.G. A. e la Fondiaria Sai nella qualità vano condannati, in solido con R.R. e R.G., a corrispondere…”.

Dalla citazione testuale della sentenza impugnata si evince chiaramente che la censura non coglie nel segno, poichè non vi è stata alcuna applicazione retroattiva della norma indicata.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione ed ha ritenuto decisivo il rilievo contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui “nessun rapporto di parentela sussiste tra i D.G. e la deceduta B.D., di modo che nei confronti dei suddetti appellati non trova, in ogni caso, applicazione la L. n. 990 del 1969, art. 4;

che le argomentazioni addotte con la memoria dalla ricorrente non inducono a diversa statuizione;

che il primo motivo di ricorso deve perciò accolto il secondo rigettato essendo manifestamente infondato; spese rimesse;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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