Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27023 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27023 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Balivo Francesco, elett.te dom.to in Roma, alla via Amiterno 3, presso lo studio dell’avv.
Buonavoglia, rapp.to e difeso dall’avv. Augusto Chiosi , giusta procura in atti-Ricorrente
Contro
Comune di Frignano

Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
351/2011/34 depositata il 12/12/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/10/2013 dal
Dott. Marcello lacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Balivo Francesco

contro il Comune di Frignano è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Caserta n. 575/9/2009 che ne aveva respinto il
ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 17191 per ICI 2002

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15242/12

tY025

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 02/12/2013

Il ricorso proposto

si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto

l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del
ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 24/10/2013 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla
relazione.

Con primo motivo ( con cui deduce: ” error in procedendo ed error in iudicando: omessa
pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per assoluta carenza di motivazione) il ricorrente assume

l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso di

accertamento per assoluta carenza di motivazione.
La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza stante la mancata trascrizione dei
motivi di appello in ordine ai quali si lamenta l’omessa pronuncia. In ottemperanza del principio autosufficienza del ricorso per cassazione – che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli dal
corretto svolgersi dell’iter processuale- è necessario che nel ricorso stesso siano riportati, nei
loro esatti termini, e non genericamente, ovvero per riassunto del loro contenuto, i motivi
dell’appello relativamente ai quali si assume l’omessa pronuncia.
Con secondo motivo ( con cui deduce : error in procedendo ed error in iudicando: omessa
motivazione in relazione al contestato valore del terreno e violazione dell’indirizzo consolidato della giurisprudenza sulla corretta interpretazione del d.l. 30/9/2005, n. 203 coord. con
la L. di conv. 2/12/2005 n. 248 art. 11 quaterdecies comma 16, ai fini dell’applicazione del
d.lgs. 30/12/1002, n. 504) il ricorrente lamenta l’ omessa motivazione in relazione al contestato valore del terreno e violazione dell’indirizzo consolidato della giurisprudenza sulla
corretta interpretazione del d.l. 30/9/2005, n. 2003.
La censura di violazione di legge è infondata. Il principio di diritto affermato dalla CTPsecondo la trascrizione del ricorrente-, condiviso dalla CTR, è conforme alla giurisprudenza
di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 15558 del 02/07/2009) secondo cui, in tema di ICI, a
seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
dell’art. 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2,

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15242/12

Ordinanza pag. 2

Motivi della decisione

comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’edificabilità di un’area, ai fini
dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore
venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della
Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.

zione del fatto controverso.
Va infine osservato che la CTR afferma che “al di là di affermazioni di minor valore commerciale, il contribuente nulla prova”.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 24/10/2013

DEPOSITATO IN CAt«3ELLERIA

Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione in quanto priva della specifica indica-

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