Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27022 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23127/2010 proposto da:

C.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA IACOPO DA PONTE 45, presso lo studio dell’avvocato BOTTAI

LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLINI Giovanni, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ BEAL HEAVY INDUSTRIES LTD (già Bellei Saudi Heavy

Industries Ltd);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2658/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

31/03/2010, depositata il 28/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Nicolini Giovanni difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

C.B. ha chiesto la condanna della società convenuta a saldargli le attività professionali di avvocato espletate in suo favore.

Con sentenza depositata in data 28 settembre 2010 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato il C. a restituire alla società quanto ricevuto in eccesso rispetto al dovuto.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura è inammissibile a causa dell’erronea individuazione della norma di riferimento. Infatti è orientamento giurisprudenziale più che consolidato (confronta, ex multis, Cass. n. 26598 del 2009; Cass. n. 25895 del 2009; Cass. n. 12952 del 2007) che l’omessa pronuncia avverso una specifico motivo di appello integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non ai sensi dei nn. 3 e 5 dello stesso articolo.

Inoltre la censura presuppone l’esame degli atti di primo grado e l’interpretazione delle domande formulate dal C., attività riservate al giudice di merito (Sez. Un. 25/02/2011, n. 4617).

Il secondo motivo lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La censura, che in ogni caso implica lettura di documenti e interpretazione della loro efficacia e portata, si rivela inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. TU n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Il terzo motivo adduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c..

Il ricorrente si duole che il giudice a quo abbia escluso che fosse intervenuta tra le parti una transazione ed ha, invece, qualificato il rapporto come riconoscimento di debito.

E’ agevole rilevare, in primo luogo, che il ricorrente non dimostra che la sentenza impugnata abbia deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (art. 360 bis c.p.c., n. 1) e, in secondo luogo che – come del resto ammesso dal medesimo – si tratta di interpretare la volontà delle parti, accertamento ancora una volta di esclusiva pertinenza del giudice di merito.

Il quarto motivo ipotizza nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. c, assumendo, con riferimento alla valutazione del compenso professionale spettante al ricorrente per la procedura riguardante la vicenda Chase Manhattan Bank, che la Corte d’Appello ha totalmente omesso di enunciare gli elementi di giudizio sui quali la sentenza è fondata.

Pur formalmente prospettata sotto il profilo della violazione di una norma, in realtà la censura attiene alla motivazione della sentenza della Corte territoriale, come dimostrano le argomentazioni addotte a sostegno.

Ma l’omessa motivazione si verifica solo allorchè manchi l’indicazione da parte del giudice degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento.

La Corte territoriale ha indicato le ragioni del proprio convincimento, che può non essere condiviso nel contenuto di merito, ma che risulta perfettamente comprensibile e verificabile. Pertanto la censura risulta priva di pregio.

Queste stesse considerazioni valgono a dimostrare l’infondatezza anche del quinto motivo, che denuncia ancora nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4, con riferimento al rilevante ridimensionamento del credito vantato. Peraltro anche questa censura risulta priva di autosufficienza.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria sono prive di pregio; in particolare, l’eccezione di insussistenza della legittimazione processuale dei legali della controparte a causa del decesso nel 2005 (quindi nel corso del giudizio di primo grado) del procuratore generale della società intimata, con conseguente estinzione del mandato alle liti, è inammissibile; infatti (Cass. Sez. 3^, 23 febbraio 2006, n. 4020) l’eventuale nullità della procura al difensore non determina l’inesistenza dell’atto di citazione, con la conseguenza, da un canto, che quest’ultimo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, dall’altro, che l’atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nullo per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente, ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata, tempestiva impugnazione; qualora la nullità non sia stata fatta valere in appello, essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, a causa dell’intervenuta preclusione derivante dal principio di cui all’art. 161 cod. proc. civ., secondo il quale tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione; è irrilevante la circostanza – meramente asserita – tardiva conoscenza dell’evento indicato, poichè (Cass. Sez. 3^, 17 marzo 2009, n. 6439) le questioni relative alla nullità della procura alle liti e al difetto di “ius postulandi” in capo al difensore possono essere rilevate d’ufficio per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nelle fasi di merito; d’altra parte (Cass. 31 marzo 2011, n. 7515), nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero eventuali nullità inficiami direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c.; inoltre (Cass. 5 maggio 2006, n. 10319) l’eccepita nullità della sentenza deve essere riferita esclusivamente alla nullità che inficia direttamente il provvedimento in sè e non già anche quella che sia effetto di altra nullità che riguardi il procedimento; gli ulteriori argomenti trattati nella memoria trovano ostacolo negli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati e non inficiano i rilievi contenuti nella relazione;.

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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