Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27022 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27022 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Venezia, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te domiciliato in Roma,
via B. Tortolini 34, presso lo studio dell’avv-. Nicolò Paoletti dal quale è rapp.to e difeso
giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Bertagno Pieruigi e Bertagno Daniela

Intimati

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
64/25/11

depositata il 9/12/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe
Svolgimento del processo
La controversia attiene all’applicabilità, ai fini ICI , della rendita catastale per il periodo
anteriore alla notifica. La CTR del Veneto alla quale la causa era stata rimessa, a seguito
della pronuncia di questa Corte n. 21313/2010, annullava gli avvisi di accertamento relativi
agli anni 1998-2001, sul rilievo che il Comune non aveva dimostrato in quale momento si

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14912/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 02/12/2013

sarebbe verificata la variazione materiale. Il ricorso proposto si articola in unico motivo..
Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art.
380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
24/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Assume il ricorrente la violazione dell’art. 74 L. 342/2000, nonché la insufficiente motivazione della decisione laddove la CTR ha ritenuto non applicabile la nuova rendita per il
periodo 1998-2001 in assenza di prova da parte del Comune dell’avvenuta modifica, senza
tener conto che l’immobile era stato oggetto di condono edilizio, giusta scheda di variazione
n. 8149/1986, la cui rendita era stata registrata al catasto nel 2002 e successivamente rettificata su istanza di parte e notificata al contribuente nel 2003.
La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta
dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento laddove la CTR non ha tenuto conto che la variazione della
rendita catastale era conseguente a condono edilizio, giusta scheda di variazione n.
8149/1986, la cui rendita era stata registrata al catasto nel 2002 e successivamente rettificata
su istanza di parte e notificata al contribuente nel 2003.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.
Così deciso in Roma, 24/10/2013

DEPOSITATO IN CANCELLENA

Motivi della decisione

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