Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27021 del 27/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.27/12/2016),  n. 27021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7252/2015 proposto da:

SOVE COSTRUZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, in

persona del suo Liquidatore Giudiziale dott. A.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo

studio dell’avvocato CURZIO CICALA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO CONTI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 5,

presso lo studio dell’avvocato RODOLFO ROMEO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA ARGENIDE CAVALCA giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1987/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato PIERANTONIO MORABITO DE LUCA per delega non scritta;

udito l’Avvocato RODOLFO ROMEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. La Sove Costruzioni s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo ha proposto ricorso per cassazione contro S.P. avverso la sentenza del 27 gennaio 2014, con la quale la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Bologna, che l’aveva accolta, ha rigettato l’opposizione da essa ricorrente proposta avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla S..

Il decreto era stato richiesto dalla medesima per il pagamento del canone, riguardo ad un contratto locativo ad uso diverso risalente al giugno del 1996, nel quale la S. figurava come colocarice insieme al fratello.

p.2. Al ricorso, che è articolato con cinque motivi, ha resistito con controricorso la S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’eccezione di difetto di legittimazione passiva, e omessa, insufficiente e/o contradditori motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

L’intestazione del motivo dovrebbe preludere ad una denuncia di violazione della regola dell’interesse ad agire e nel contempo all’illustrazione di un vizio motivazionale relativo alla quaestio facti.

In realtà, nell’illustrazione non si svolge una quaestio iuris inerente all’interesse ad agire, ma si censura la motivazione con cui la Corte territoriale ha disatteso la sentenza di primo grado, la quale aveva reputato fondata l’eccezione della qui ricorrente di inesistenza della legittimazione attiva della S., in quanto nuda comproprietaria dell’immobile.

La motivazione della sentenza impugnata si è articolata adducendo che l’essere la S. soltanto nuda comproprietaria dell’immobile e l’esservi invece una usufruttuaria era del tutto irrilevante, in quanto il contratto locativo era stato sottoscritto dalla S., onde l’esistenza della posizione dell’usufruttuaria era irrilevante, in quanto nei confronti della conduttrice rilevava la sottoscrizione del contratto locativo.

p.1.1. Il motivo pone, dunque, una censura inerente alla legittimazione in senso sostanziale intesa come titolarità della situazione giuridica soggettiva azionata con l’azione monitoria, cioè relativa alla titolarità della posizione creditoria nascente dal contratto locativo in ordine all’obbligazione di pagamento dei canoni.

Sotto tale profilo avrebbe dovuto spiegare in iure come e perchè fosse erroneo l’assunto della Corte territoriale circa l’ininfluenza della posizione dell’usufruttuaria e fosse invece assorbente la posizione di colocatrice nel contratto dello S..

Ora, la censura è articolata in una prima parte con l’evocazione di decisioni giurisprudenziali sulla c.d. legittimazione ad agire in senso processuale e sulla sua distinzione dalla legittimazione intesa come titolarità in ordine di posizione dedotta in giudizio, cui fa succedere l’affermazione che, applicando i relativi principi al caso di specie “la legittimazione ad agire della Sig.ra S.P., quand’anche distinta dalla titolarità effettiva, doveva quindi essere dimostrata dalla stessa, ciò che non è evidentemente avvenuto”.

Tale assunto parrebbe preludere alla prospettazione di una quaestio facti, che, però, come rivela l’intestazione del motivo, è stata dedotta con riferimento al n. 5 anteriore a quello attualmente vigente e applicabile al ricorso.

In effetti, immediatamente dopo si deduce: a) che il contratto locativo era stato stipulato dalla S. unitamente al fratello, che – come emergerebbe da un atto notarile di acquisito dell’immobile da parte dei fratelli – i loro genitori, M.A. ed S.E., si erano riservati il diritto di usufrutto, che si era concentrato poi sulla prima; b) che la stessa S. aveva affermato in una non meglio specificata ed individuata memoria di primo grado che il godimento dei frutti era prerogativa dell’usufruttuaria e che le somme che avrebbe ricevuto sarebbero state ad essa versate; c) che in tal modo la S. aveva riconosciuto il diritto della M. di percepire i frutti e quindi a richiederli e che ciò era confermato dal fatto che il 15 marzo 2009 la medesima e la Sove avevano stipulato un nuovo contratto di locazione; d) che solo ed esclusivamente la M. aveva percepito i canoni dal 1999 al 2007, come emergeva dalle sue dichiarazioni dei redditi.

p.1.2. Ora, tutte tali allegazioni sollecitano la Corte ad una rivalutazione delle risultanze probatorie e come appaiono espressioni del vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Senonchè, come confessa la stessa intestazione del motivo in parte qua, le deduzioni appena indicate, indipendentemente dal rilievo che riguardo alla memoria avversaria e al contratto del 2009 non si rispetta l’art. 366 c.p.c., n. 6 (atteso che la memoria non è nemmeno identificata e non si dice se e dove sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, mentre il contratto si indica come doc. n. 7 di parte Sove, ma non si dice dove e come era stato introdotto nel giudizio di merito e dove sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, non figurando nemmeno nell’elenco documenti in chiusura del ricorso), si connotano come del tutto inidonee a criticare la motivazione della sentenza impugnata, là dove ha dato rilievo al dato emergente dal contratto, cioè alla posizione di collocatrice della S..

La critica al motivo si doveva articolare dimostrando che, in presenza di un immobile oggetto di usufrutto e di stipula di una locazione da parte del nudo proprietario, costui, nel rapporto con il conduttore e, dunque, nell’àmbito del rapporto obbligatorio che è di natura personale, possa sentirsi eccepire il difetto di legittimazione, cioè di titolarità del diritto di riscuotere i canoni, a motivo dell’esistenza dell’usufrutto.

Una simile dimostrazione è impossibile in ragione della stessa natura personale del contratto così stipulato, che rende indifferente per il conduttore la posizione dell’usufruttuario rispetto ai diritti ed agli obblighi nascenti dal contratto, che sono assunti reciprocamente solo fra le parti del contratto locativo. Una volta insorto fra il nudo proprietario ed il terzo il rapporto locativo, ciò che rileva è che le obbligazioni assunte dal primo e prima fra di esse quella di far godere il bene al terzo conduttore abbiano corso e, reciprocamente, costui sia tenuto ad adempiere gli obblighi del contratto, e primo fra tutti quello di corrispondere il corrispettivo, vero il locatore nudo proprietario.

A questo principio ha inteso fare riferimento la corte felsinea e le deduzioni sopra indicate sono del tutto inidonee ad infirmarle.

Infatti, che la S. avesse dichiarato di versare i canoni percepiti all’usufruttuaria – ferma l’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, – è circostanza del tutto inidonea ad escludere che fosse legittimata ad agire per la riscossione dei canoni, giacchè riguarda il rapporto di diritto reale fra essa e l’usufruttuaria e non il contratto fra le odierne parti.

Che risultino inseriti nelle dichiarazioni dei redditi della usufruttuaria i canoni è parimenti irrilevante ai fini della legittimazione, id est della titolarità del diritto di chiederli alla conduttrice, essendo solo il riflesso della regolamentazione del rapporto di diritto reale fra usufruttuaria e nuda proprietaria.

Che poi sia stato stipulato un altro contratto di locazione con la usufruttuaria, in disparte la valutazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non si vede che rilievo possa avere, risalendo esso al 15 marzo 2009, mentre il decreto ingiuntivo, venne emesso nell’aprile del 2009 e, dunque, sulla base del contatto del 1996.

Il motivo è, dunque, privo di fondamento sulla base del principio di diritto secondo cui: “Poichè il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, di modo che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, la legittimazione a stipularlo riguardo ad un immobile oggetto di usufrutto è configurabile anche in capo al nudo proprietario del bene, con la conseguenza che il conduttore convenuto per l’adempimento dei canoni non può contestarne la legittimazione, adducendo l’esistenza della posizione dell’usufruttuario, in quanto essa è estranea al rapporto personale di godimento insorto con la locazione”. In proposito, per riferimenti, si veda Cass. n. 9493 del 2007.

p.2. Con il secondo motivo si denuncia nuovamente un vizio con la stessa intestazione del primo.

In realtà anche qui non v’è deduzione alcuna di violazione dell’art. 100 c.p.c., ma si contesta la sentenza impugnata là dove ha riconosciuto che, nonostante la contitolarità della posizione di locatore con il fratello, pure lui nudo proprietario, la qui resistente potesse agire per il pagamento del canone.

L’illustrazione si risolve nell’assunto che la S. avrebbe potuto pretendere il canone solo per la sua quota e non per quella del fratello.

p.2.1. Tale assunto è privo di fondamento.

Allorquando venga stipulato un contratto locativo e la posizione di locatore sia in contitolarità fra una pluralità di soggetti, i diritti nascenti dal contratto verso il conduttore e, quindi, quello di pretendere il pagamento del canone e di attivarsi all’uopo anche giudizialmente, in difetto di previsione del contratto di un esercizio congiunto, sono da ritenere esercitabili tanto congiuntamente dai colocatori, quanto dal singolo o da alcuni dei colocatori, in quanto i relativi rapporti obbligatori ex latere della parte locatrice rilevano secondo le regole generali della comunione dei diritti, in quanto si ricollegano ed originano dalla comune manifestazione di volontà contrattuale concretatasi nella con titolarità della posizione di parte locatrice e, pertanto, non implicando disposizione della posizione comune, ma solo la sua attività di gestione ordinaria, sono espressione del diritto di ciascuno all’amministrazione della posizione di contitolarità.

La Corte territoriale si è ispirata a questo principio, sostanzialmente presente e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. n. 19929 del 2008; n. 5077 del 2010, citata anche dalla sentenza impugnata).

Il motivo è, pertanto, rigettato.

p.3. Con il terzo motivo si denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè violazione dell’art. 116 c.p.c., per erronea e illogica valutazione del materiale probatorio”.

Il motivo evoca il parametro non più vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e, pur ricondotto a quello nuovo, si pone al di fuori del contenuto che gli ha assegnato Cass. sez. un. n. 1914 del 2016.

Per quanto attiene alla violazione dell’art. 116 c.p.c., si rileva, invece, che l’illustrazione non la evidenzia, posto che “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c., (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime”. (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. sez. un. n. 16598 c.c.).

Il motivo è, dunque, inammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, e infondato quanto alla violazione dell’art. 116 c.p.c..

p.4. Con un quarto motivo si prospetta “omesso esame in ordine all’eccezione di prescrizione sollevata da Sove”.

Il motivo, che dovrebbe essere inteso come deducente un’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., addebita alla corte bolognese di non avere esaminato l’eccezione di prescrizione del diritto alla debenza del canone per tutto ciò che riguardava il periodo anteriore al 2004, operando la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., ma non solo omette di indicare come e dove essa era stata dedotta in primo grado e se era stata decisa, ma, soprattutto omette di indicare, come imponeva l’art. 366 c.p.c., n. 6, se e dove era stata dedotta in appello, il che sarebbe dovuto avvenire o con appello incidentale condizionato se vi era stata decisione o ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Il motivo è, pertanto, inammissibile, in quanto non si dimostra che la corte felsinea, che effettivamente non se ne occupa, se ne doveva occupare.

p.5. Con il quinto motivo si fa valere “omesso esame in ordine all’adempimento di Sove”.

Il motivo lamenta che nulla la Corte territoriale avrebbe detto sull’eccezione di intervenuto pagamento dei canoni, che sarebbe stata documentalmente dimostrata.

Il motivo è inammissibile per le stesse considerazioni svolte a proposito del precedente.

p.6. Il ricorso è conclusivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro diecimilacinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA