Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27021 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12576/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A. & G. ENTERTAINMENT s.r.l., in liquidazione, in persona del

liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI,

27, presso lo studio dell’avv. GIULIA NICOLAIS, rappresentata e

difesa dall’avv. prof. CLAUDIO CECCHELLA per procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1972/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 9/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia relativa ad impugnazione gli avvisi di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per gli anni di imposta 2007 e 2008, l’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione, con due motivi, cui ha replicato la società contribuente con controricorso, la sentenza della CTR campana che aveva rigettato l’appello proposto dalla predetta amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.

A seguito del deposito, da parte della società contribuente, dell’istanza di sospensione del processo D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, con cui manifestava l’intenzione di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia prevista dalla citata legge, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16298 del 2017, ha disposto la sospensione del processo.

Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, D.L. citato, ex art. 11, comma 8, u.p., in quanto la società contribuente ha corredato l’istanza con la prova del versamento dell’importo dovuto (anche quale prima rata) in applicazione del beneficio.

Non risulta documentato il diniego della definizione, che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare alla società contribuente entro il 31 luglio 2018 (D.L. cit., art. 11, comma 10, prima parte,) nè la parte che ne aveva interesse ha presentato istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio, ai sensi del citato art., comma 10, quarta parte.

Pertanto, il processo va dichiarato estinto, restando le relative spese processuali a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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