Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27021 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23034/2010 proposto da:

T.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato POMPONIO Amedeo, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GHIA DANILO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato LAZZARA

Giovanni, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO, del

5/02/2010 depositata il 16/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

T.S. ha chiesto a B.F. la restituzione della somma mutuatagli, mediante sottoscrizione di un contratto di finanziamento, per ristrutturare il suo immobile in cui all’epoca convivevano.

Con sentenza depositata in data 1 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale, ha respinto la domanda.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – L’unico, complesso motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 157, 178, 253, 345 c.p.c., artt. 1362, 1813, 2697, 2729 c.c. e omessa o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia.

3.1 – Il motivo in esame si caratterizza per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, il quale prescrive, a pena d’inammissibilità, che il ricorso contenga i motivi specifici per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. Si ribadisce, al riguardo, che il giudizio di cassazione, a differenza del giudizio di appello, è a critica vincolata, cioè limitata alle ipotesi specificamente previste dal precedente art. 360, per cui (confronta Cass. Sez. 3^, n. 18421 del 2009) esso richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza. Invece il motivo in esame prospetta una serie di questioni diverse tra loro.

3.2 – Vengono prospettate violazioni e false applicazioni di numerose norme processuali e sostanziali, ma non viene dimostrato che la sentenza impugnata abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (art. 360 bis c.p.c., n. 1).

3.3 – Non è autosufficiente perchè poggia sull’esame di risultanze processuali che non vengono riferite testualmente.

3.4 – Il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, sussiste solo quando si verifichi la mancata indicazione da parte del giudice degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (confronta, ex multis, Cass. n. 23296 del 2010).

La Corte territoriale ha indicato le ragioni sottese alla sua decisione, che può non essere condivisa nel suo contenuto di merito, ma che risulta compiutamente comprensibile e verificabile, quindi non suscettibile di sindacato di legittimità.

3.5 – Le argomentazioni addotte a sostegno della censura dimostrano che, anche se essa viene formalmente prospettata anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in realtà la ricorrente stigmatizza le scelte di merito della Corte territoriale.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie; nessuna ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che le argomentazioni addotte dalla T. con la memoria non superano i rilievi contenuti nella relazione e contrastano con orientamenti giurisprudenziali consolidati;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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