Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27020 del 27/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.27/12/2016),  n. 27020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1466/2015 proposto da:

I.M., I.I., T.L., I.A.,

I.G., considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato DOMENICO DE CHIARO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BENEVENTO, FAFA DI F.G. & C. SNC;

– intimati –

nonchè da:

COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco pro tempore, ing.

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DE NISCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETRO PALMA giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

I.A., I.G., I.M.,

I.I., T.L., FAFA DI F.G. & C. SNC;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

18/06/2014, RG 4965/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato SILVIO GOZZI per delega;

udito l’Avvocato PIETRO PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. T.L., I.I., I.M., I.A. e I.G., hanno proposto ricorso per cassazione contro il Comune di Benevento e la FAFA s.n.c. di F.G., contumace in appello.

Il ricorso, per quello che si dice nella pagina tre, immediatamente dopo l’indicazione delle parti, è stato proposto “per la cassazione e l’annullamento della ordinanza” del 18 giugno 2014, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., sia l’appello principale dei ricorrenti, sia quello incidentale del Comune di Benevento, avverso le sentenze, rese in primo grado in una controversia locativa inter partes col n. 2283 del 2012 e con il n. 1138 del 2013 dal Tribunale di Benevento, rispettivamente in via non definitiva ed in via definitiva.

Tuttavia, nelle sue conclusioni, il ricorso chiede che si “cassi con rinvio o senza la sentenza indicata in epigrafe”, senza, peraltro, individuarla ed ancorchè nell’epigrafe non si rinvenga alcuna indicazione in quel senso.

Inoltre, fra le produzioni, si indica, come produzione n. 1 la sentenza di primo grado n. 1138 del 2013, che non è quella riguardo alla quale l’ordinanza della corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità degli appelli.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso il Comune di Benevento, svolgendo ricorso incidentale sia contro le due sentenze di primo grado sia contro l’ordinanza resa in appello.

p.3. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il Collegio rileva che la motivazione può essere svolta in forma semplificata.

Queste le ragioni.

p.2. In primo luogo si configura una ragione di inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione, tanto che si intenda impugnata la sola ordinanza emessa in appello, quanto che si intenda anche o solo impugnata una delle due o si intendano impugnate entrambe le sentenze rese in primo grado.

Si rileva, infatti, che i ricorrenti non hanno allegato se e quando venne comunicata l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..

La cancelleria della Corte ha chiesto a quella della Corte d’Appello di Napoli se detta comunicazione fosse stata effettuata e quando.

La Cancelleria della Corte territoriale ha trasmesso copia delle comunicazioni dell’ordinanza in via telematiche, che risultano avvenute ai difensori delle parti costituite e, quindi, al difensore dei qui ricorrenti, in data 19 giugno 2014.

Ora, l’art. 348-ter c.p.c., comma 3, onerava le parti e, quindi, i ricorrenti di esercitare il diritto di impugnazione nei sessanta giorni da detta comunicazione, mentre il ricorso principale è stato notificato, dal punto di vista dei notificanti, il 7 gennaio 2015 al Comune e l’8 successivo alla parte intimata.

Ne segue che il ricorso principale è manifestamente tardivo e, perciò, inammissibile, giacchè quel termine doveva osservarsi sia per l’impugnazione dell’ordinanza che della o delle sentenze.

p.2.1. In ogni caso, il ricorso presenta altri gradati profili di inammissibilità, rappresentati:

a) dall’assoluta incertezza in ordine al provvedimento o ai provvedimenti impugnati, atteso che, come si è rilevato nel su esteso svolgimento processuale, a pagina tre di esso si dichiara di impugnare l’ordinanza e nelle conclusioni si chiede la cassazione di una non meglio specificata sentenza, di modo che risulta assolutamente incerto il requisito di cui dell’art. 366 c.p.c., n. 2: tale incertezza è stata eccepita correttamente dal resistente ed è singolare che nella memoria i ricorrenti l’abbiano ignorata;

b) dal fatto che, se i due motivi di ricorso – il primo dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ed il secondo nemmeno corrispondente al paradigma dell’art. 360 c.p.c., atteso che è intestato “violazione per facta concludentia” – si intendono rivolti contro l’ordinanza, si deve rilevare che esulano dai limiti entro i quali Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 ha ammesso la ricorribilità in cassazione contro l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.;

c) dalla circostanza che, in ogni caso, i motivi, tanto se riferiti all’ordinanza quanto alla o alle sentenze di primo grado, si presentano non solo, al di là della singolare modalità della loro intestazione, inidonei ad individuare sia la violazione di ipotetiche norme di diritto addebitata ai provvedimenti, sia la stessa motivazione che le avrebbe commessa, atteso che non vi si colgono precisi elementi in tal senso;

d) dal fatto ulteriore che i motivi appaiono del tutto carenti riguardo al requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che omettono completamente di indicare in modo specifico, nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza della Corte (e di cui, ex multis, a Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010), gli atti ed i documenti ai quali fanno riferimento, come non ha mancato di rilevare la parte resistente;

e) dal fatto che, a monte del precedente rilievo, la stessa esposizione del fatto risulta articolata in maniera del tutto incomprensibile, tanto che nemmeno si accenna alla pronuncia di una sentenza non definitiva e di una definitiva.

p.2.2. Il ricorso principale è, dunque, dichiarato inammissibile.

p.3. L’incidentale ha natura di impugnazione incidentale tardiva (sia se si fa riferimento al termine ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., sia se si fa riferimento al termine lungo, che è quello semestrale, essendone avvenuta la notifica il 12 febbraio 2112): conseguentemente, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, dev’essere dichiarato inefficace.

p.4. Ai fini della statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, si rileva che nella specie, alla stregua del criterio della soccombenza, opera il principio di diritto di cui a Cass. n. 4074 del 2014: ne segue che le spese debbono, dunque, essere poste a carico dei ricorrenti e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Giusta la richiesta se ne deve disporre la distrazione a favore del difensore del resistente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Distrae le spese così liquidate a favore dell’Avvocato Pietro Palma. Nulla per le spese nel rapporto fra ricorrenti principali ed intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA