Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27020 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 26/11/2020), n.27020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20092-2019 proposto da:

V.S. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCO SARRACINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA N. 74, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE PORPORA, rappresentato e difeso dagli

avvocati BERARDINA MANGANIELLO, GIOVANNI SANTUCCI DE MAGISTRIS,

AMERIGO BASCETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1068/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.-. La società VS ha impugnato l’avviso di accertamento notificato dal Comune di Avellino per l’IMU degli anni 2010 e 2011, deducendo la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione, la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett b).

Il ricorso del contribuente è stato accolto solo parzialmente in primo grado, riducendo alla metà il valore considerato dal Comune.

Propone appello la società e la CTR della Campania con sentenza del 7 febbraio 2019 ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che nella fattispecie occorre fare riferimento al valore venale degli immobili e che la mancanza di PUA non impedisce di considerare la vocazione edificatoria delle aree come quelle in oggetto; hanno inoltre condiviso l’affermazione che vincoli incidono sul valore venale degli immobili e ritenuto congrua e favorevole al contribuente la riduzione del 50% operata dal giudice di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso il Comune. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la nullità della sentenza per manifesta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 118disp. att. c.p.c. nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. La parte lamenta che la CTR non ha esaminato due dei motivi d’appello, relativi alla nullità della pretesa tributaria per mancata attivazione del contraddittorio preventivo e carenza di motivazione dell’avviso impugnato, trascrivendo i relativi motivi d’appello.

Il motivo è fondato.

La CTR ha in effetti omesso di pronunciarsi sulle questioni rilevate dal contribuente e l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dello stesso codice, in quanto l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza (Cass. s.u. 17931/2013; Cass. 29766/2019).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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