Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27020 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8882/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, al viale

REGINA MARGHERITA, n. 290, presso lo studio dell’avv. MARIA BRUNA

CHITO, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. GIUSEPPE FAUSTO DI PEDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 516/02/2015 della Commissione tributaria

regionale della BASILICATA, depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/06/2019 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno d’imposta 2006, l’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione, con un unico motivo, cui ha replicato il contribuente con controricorso, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 1, 2 e 7, sotto il profilo del c.d. contraddittorio preventivo, la sentenza della CTR che aveva rigettato l’appello proposto dalla predetta amministrazione sentenza di primo grado.

A seguito del deposito, da parte del contribuente, dell’istanza di sospensione del processo D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, con cui manifestava l’intenzione di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia prevista dalla citata legge, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 24064 del 2017, ha disposto la sospensione del processo.

Con memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p., la ricorrente Agenzia delle entrate ha dedotto che il contribuente non aveva provveduto ad avanzare l’istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, ed ha quindi chiesto che il ricorso fosse deciso non essendo nella specie necessaria la presentazione dell’istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio, prevista dal citato art. 11, comma 10, quarta parte.

Al riguardo osserva il Collegio che il citato D.L., art. 11, comma 8, u.p., conv., prevede che il contribuente è tenuto a depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 10 ottobre 2017. In mancanza, il processo non può ritenersi sospeso fino al 31 dicembre 2018, con la conseguenza che non opera la previsione di estinzione del giudizio di cui al citato art. 11, comma 10, “in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”.

Il ricorso va quindi deciso nel merito con accoglimento del mezzo di cassazione proposto dalla difesa erariale che, come detto, ha censurato la statuizione impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 1, 2 e 7, per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario l’espletamento del contraddittorio endoprocedimentale in ipotesi di accertamento c.d. “a tavolino”.

Al riguardo, premesso che l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso agenziale per mancata impugnazione di una diversa ed autonoma ratio decidendi è del tutto infondata non essendo rinvenibile nella decisione impugnata alcuna ratio diversa da quella attinta dal motivo di ricorso in esame, osserva il Collegio che nella fattispecie, in cui è incontestato che l’amministrazione finanziaria abbia espletato un accertamento c.d. “a tavolino” e, quindi, senza procedere ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale, difetta il presupposto applicativo della citata disposizione (cfr. ex multis, Cass. n. 27420 e n. 6219 del 2018, n. 3408 del 2017, n. 3142 del 2014, n. 13588 del 2014 la quale, peraltro, richiama sul punto il tenore testuale della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18184 del 2013, p. 3.1). In senso analogo si è espresso anche il Supremo consesso di questa Corte (v. Cass., Sez. U., n. 24823 del 2015, p. IV-1) che ha però posto la distinzione tra tributi armonizzati e non, chiarendo che “in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (per la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 65, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071). In tali termini si è espressa anche la Corte di Giustizia UE, sez. V, nella sentenza del 3 luglio 2014, in causa C-129/13 e C-130/13, Kamino, affermando che “Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”.

Si è altresì precisato che “In tema di accertamento, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non opera nell’ipotesi di accertamenti cd. a tavolino, salvo che riguardino tributi “armonizzati” come l’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27420 del 29/10/2018, Rv. 651436 – 01).

Orbene, la statuizione impugnata si pone in contrasto con i citati principi giurisprudenziali con la conseguenza che la stessa va cassata con rinvio alla CTR perchè rivaluti la vicenda processuale alla stregua dei suddetti principi e provveda anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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