Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27020 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SELEGRAFICA 80 SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore

unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo

studio dell’Avvocato REBOA ROMOLO, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO

ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso e del ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SELEGRAFICA 80 SRL (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Unico, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo

studio dell’avvocato REBOA ROMOLO, che lo rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4776/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

02/12/2009, depositata il 16/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Esposito Roberto difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che si riporta ai motivi;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: M. M. ha chiesto la condanna della Selegrafica 80 S.r.l. al pagamento di varie somme a titolo di risarcimento danni con riferimento al contratto di locazione intercorso tra le parti.

Con sentenza depositata in data 16 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva accolto la domanda limitatamente al pagamento del corrispettivo convenuto in Euro 38.217,67.

2- Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. 3. L’eccezione sollevata dal resistente di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica è infondata. Essa è stata effettuata ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53; il plico è stato consegnato al portiere dello stabile che comprende lo studio del difensore – al momento del recapito non presente – presso il quale il M. aveva eletto domicilio; al destinatario è stata data notizia a mezzo di lettera raccomandata; nello stesso controricorso il M. (pag. 61) riferisce che la Serigrafica ha adito la Corte di Cassazione con ricorso “notificato” in data 9 agosto 2010; il M. ha notificato alla controparte controricorso con ricorso incidentale; l’evidente errore materiale circa il numero della raccomandata originaria contenuto nella comunicazione inviata al destinatario non inficia la validità della notificazione.

4. – Ricorso principale della Selegrafica.

I primi due motivi, che in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 trattano questioni diverse, denunciano, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (primo motivo) e, in via subordinata, violazione o falsa applicazione degli artt. 1209 e 1216 (secondo motivo).

La prima censura attiene alla ritenuta dalla Corte territoriale invalidità della notificazione dell’atto di offerta di rilascio dell’immobile effettuata dalla ricorrente. Si assume che la sentenza impugnata ha fatto erroneo affidamento sulle formali risultanze anagrafiche prodotte dalla controparte, mentre esisteva la prova che la notificazione era stata effettuata nell’effettivo domicilio del M..

La censura non coglie nel segno. Sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 3 è sufficiente osservare che la ricorrente non dimostra affatto che la questione sia stata decisa in modo difforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (art. 360 bis c.p.c., n. 1).

Sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è agevole rilevare che la Corte territoriale ha motivato, in modo sufficiente e non contraddittorio, le ragioni sottese alla statuizione.

Resta la possibilità che essa sia eventualmente incorsa in un errore di fatto, che però, quand’anche acclarato, non può essere fatto valere con il mezzo adottato. Nè meritano sorte migliore le argomentazioni concernenti l’omessa motivazione in ordine alla sanatoria ex art. 156 c.p.c., u.c., atteso che la questione non è stata ritualmente denunciata.

La seconda censura rimprovera alla Corte d’Appello di avere ritenuto non perfezionata, a causa della ritenuta invalidità della offerta per intimazione, la mora credendi e il successivo pronunciamento ex art. 1216 c.c. di liberazione del debitore dalla obbligazione di rilascio dell’immobile.

La questione è strettamente connessa alla precedente, di cui presuppone l’accoglimento e risulta priva di argomentazioni autonome.

Trattazione congiunta è riservata anche al terzo motivo, che adduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1219 e 1224 c.c., e al quarto motivo, che lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Occorre preliminarmente rilevare che la violazione dell’art. 112 c.p.c. va denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e non del precedente n. 3, come fatto dalla ricorrente. Il tema è l’ulteriore offerta di rilascio dell’immobile effettuata a mezzo lettera raccomandata ex art. 1220, norma di cui, peraltro, non è stata denunciata nè la violazione, nè la falsa applicazione.

La censura è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Infatti la ricorrente si limita ad indicare la collocazione del documento nel proprio fascicolo, ma non riproduce le pertinenti parti del proprio atto di appello necessarie per dimostrare di avere sottoposto ritualmente la questione, che non risulta dalla sentenza impugnata, all’esame della Corte territoriale, a ciò non soccorrendo neppure la parte espositiva del ricorso.

Il quinto e sesto motivo denunciano, congiuntamente, violazione o falsa applicazione degli artt. 1591, 1460, 1220, 2967 c.c., dell’art. 345 c.p.c. (quinto) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (sesto).

Il tema è il riconoscimento del diritto del M. al corrispettivo pattuito quale indennità di occupazione per il periodo dal luglio 1993 al febbraio 1995. La Corte territoriale non si è limitata a rilevare – erroneamente – l’inammissibilità per tardività dell’eccezione di inadempimento, ma ne ha anche affermata l’infondatezza sul rilievo che il mancato pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale esclude l’obbligazione di risarcimento del maggior danno, ma non l’obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto.

Questa statuizione è conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (confronta, tra tutte, la recente Cass. Sez. 3^, n. 7179 del 2010) e la ricorrente non ha offerto elementi idonei per mutare (e neppure per confermare) tale orientamento.

Si osserva, infine, sotto il profilo motivazionale che la Corte territoriale ha dato adeguata ragione del proprio convincimento.

I punti sette – sul tipo di pronuncia della Suprema Corte – e otto – la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata – del ricorso non danno luogo a statuizioni della Corte.

5. – Ricorso incidentale del M..

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1590 e 1591 c.c. Il tema è il termine finale fino a quando sarebbe dovuto al locatore il corrispettivo mensile convenuto e la relativa incidenza sul computo degli interessi. L’addebito mosso alla Corte territoriale è di avere interpretato l’apprensione di fatto dell’immobile, intervenuta per cause estranee alla cooperazione della Selegrafica, quale adempimento dell’obbligo di restituzione.

Le argomentazioni addotte a sostegno della censura non dimostrano che la sentenza impugnata abbia statuito in difformità della giurisprudenza della Corte di cassazione (art. 360 bis c.p.c., n. 1).

La soluzione della questione implica accertamento di fatto (l’effettività o meno del ritorno dell’immobile nella disponibilità del locatore e la perdita della medesima per il conduttore) compiuto dalla Corte territoriale e non sindacabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo tratta la medesima questione sotto il diverso profilo dalla contraddittorietà della motivazione.

Ma il vizio denunciato ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. n. 8106 del 2006), situazione che ricorre nella specie.

Il terzo motivo ipotizza violazione degli artt. 1588, 1590, 1609 e 1362 c.c. in merito all’inadempimento della Selegrafica in ordine ai danni apportati al locale e alla sua riconduzione allo stato originario.

Il ricorrente adduce a sostegno un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 14305 del 2005) cui la sentenza impugnata non si è discostata (confronta 10 a pag. 9). Poi la Corte territoriale è pervenuta alla statuizione contestata recependo le argomentazioni del primo giudice e ritenendo non provato un deterioramento esorbitante dall’uso normale. In tal modo la sentenza impugnata non si è discostata dall’orientamento giurisprudenziale più volte espresso dalla Corte di Cassazione (confronta, per tutte, la recente Cass. Sez. 3^, n. 3373 del 2010) e, per contro, il ricorrente non ha assolto all’onere posto dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Le ulteriori argomentazioni svolte con la censura implicano valutazioni fattuali estranee al giudizio di legittimità.

Il quarto motivo lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La questione agitata è il rigetto della domanda di risarcimento dei danni arrecati all’immobile. Ma anche in questo caso la Corte territoriale ha spiegato le ragioni sottese alla statuizione. Giova ribadire che il vizio denunciato è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Il quinto motivo lamenta contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, indicato ancora nel rigetto della domanda risarcitoria.

Richiamato quanto già enunciato con riferimento al secondo motivo in ordine al vizio denunciato, non è contraddittorio ritenere sfornita di prova una domanda e non ammettere un’attività istruttoria che, semmai, doveva essere espletata in primo grado (non è sufficiente avere meramente reiterato la richiesta in appello) e che il giudice di merito ha ritenuto superflua e non pertinente.

Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. sempre con riferimento al rigetto della domanda risarcitoria.

La censura non dimostra che la Corte territoriale abbia risolto la questione di diritto senza conformarsi alla giurisprudenza della Corte Suprema (art. 360 bis c.p.c., n. 1).

Gli ampi riferimenti alla C.T.U. dimostrano il carattere di merito della censura.

6.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie; il M. ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

7.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con le memorie non sono condivisibili e, quindi, non inducono a diversa statuizione; è opportuno specificare, per quanto riguarda la Selegrafica, che non è sufficiente che la consegna dell’atto sia stata effettuata a mani del figlio convivente, occorrendo anche che essa sia avvenuta nel domicilio effettivo della persona cui la notifica era destinata (circostanza di fatto negata dalla sentenza impugnata) e, per quanto riguarda il M., che la Corte territoriale ha accertato che il M. aveva ottenuto la riconsegna materiale dell’immobile; che, pertanto, entrambi i ricorsi debbono essere rigettati essendo manifestamente infondati; spese compensate; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria, il 15 dicembre 2011

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