Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2702 del 05/02/2020
Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2702
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11233/2018 proposto da:
A.H.A., elettivamente domiciliato in Udine, via Giusto
Muratti n. 64, presso lo studio dell’avv. Martino Benzoni, che lo
rappresenta e difende, giusta procura separata unita al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
25/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
01/10/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da A.H.A., cittadino iracheno, avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’Asilo – Unità Dublino, che aveva disposto il trasferimento del richiedente asilo verso lo stato UE della Finlandia. Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 e dell’art. 29 del Regolamento UE n. 604/13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto, il giudice del merito avrebbe dovuto provvedere nuovamente sulla richiesta di sospensiva del provvedimento amministrativo entro cinque giorni dal deposito di note difensive; inoltre, avrebbe dovuto accertare il decorso del termine semestrale per l’esecuzione del trasferimento di cui alla norma in rubrica e conseguentemente accogliere il ricorso per essere venuto meno l’obbligo dello stato competente a decidere sulla domanda, radicandosi la nuova competenza a provvedere in capo allo Stato italiano; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione dell’art. 135 c.p.c. e dell’art. 27 del Regolamento UE n. 604/13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per carente motivazione della domanda di sospensione del provvedimento amministrativo, con particolare riferimento al principio di non refoulement, e al pericolo nel quale incorrerebbe il ricorrente, qualora trasferito in Finlandia, di venire rimpatriato nel paese d’origine; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione dell’art. 3 comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 25 del 2008 e degli artt. 20,21,22,23 e 27 del Regolamento UE n. 604/13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per difetto d’istruttoria, in quanto, da una parte, ai sensi della normativa indicata in rubrica, il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo e non la facoltà di depositare tutta la documentazione in suo possesso, al fine della collaborazione istruttoria della parte istituzionale nel procedimento, e dall’altra, il Tribunale, verificata tale violazione avrebbe dovuto emanare un ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione della procedura amministrativa, mentre, si sarebbe verificato un difetto d’istruttoria con pregiudizio sulla decisione della domanda; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 quinquies e dell’art. 18, lett. D) del regolamento UE n. 604/13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, il Ministero convenuto non aveva dimostrato che in Finlandia vi fosse un mezzo d’impugnazione efficace, ai sensi dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE, dopo l’eventuale rigetto della domanda di protezione internazionale in primo grado; (v) sotto un quinto profilo, per omesso esame, in ordine a quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento UE n. 604/13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, il Ministero aveva violato l’obbligo d’informazione di cui alla normativa richiamata in rubrica, anche perchè non costituito in giudizio e il Tribunale non avendo ritenuta necessaria l’udienza di comparizione delle parti, e neppure l’acquisizione della documentazione detenuta dal Ministero, aveva omesso l’esame circa il rispetto del sistema delle garanzie partecipative fissato dai regolamenti comunitari per regolare i trasferimenti degli stranieri nel paese nel quale avevano presentato per la prima volta domanda di protezione internazionale.
Il primo motivo è infondato, in quanto, da una parte, il tribunale ha, comunque, provveduto nuovamente sulla domanda di sospensione del provvedimento amministrativo, all’esito della produzione delle note da parte del ricorrente (che non vengono riportate), confermando il primo provvedimento di rigetto (v. p. 2 della sentenza secondo e terzo rigo), mentre, in riferimento al profilo di doglianza sul decorso del termine semestrale per provvedere sulla domanda di trasferimento in altro paese UE, la stessa da una parte è inammissibile, perchè il ricorrente non documenta la data di effettiva presa in carico del richiedente da parte dello Stato finlandese, che è il giorno da cui decorre tale termine, mentre, non esiste un diritto del richiedente asilo, ai sensi del regolamento di Dublino III di scegliersi lo stato membro ospitante (C.G. 6 settembre 2017,cause riunite C 643/15 e C 647/15, citate dal Tribunale).
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, sotto l’apparente rubrica di una violazione di legge, propone censure di merito, in riferimento alla sufficienza della motivazione del provvedimento di rigetto della sospensione (che non viene riportato in ricorso), mentre, il dubbio che l’ordinamento finlandese possa non garantire un’impugnazione efficace, dopo il rigetto della domanda di protezione in primo grado è assolutamente infondato (infatti, il ricorrente non spiega perchè l’ordinamento finlandese non sarebbe adeguato) e ciò è assorbente anche della quarta censura.
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto propone censure di merito sul difetto d’istruttoria, relativo al mancato deposito della documentazione afferente al procedimento amministrativo da parte del Ministero, che è una nullità che può essere eccepita solo all’interno dello stesso grado di giudizio (Cass. n. 21381/18); inoltre, il Tribunale ha evidenziato l’esaustività del decreto del Ministero che si era espresso sulla questione della designazione della Finlandia quale stato competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale, che essendo questione di diritto, non necessitava per la sua soluzione dei documenti della vicenda concreta.
Il quinto motivo è inammissibile, in quanto, il vizio di omesso esame attiene a un fatto storico principale o secondario, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” (Cass. n. 21152/14), quale il dedotto mancato rispetto delle garanzie partecipative dei richiedenti asilo, in tema di trasferimento nel paese nel quale per primo è stata presentata domanda di protezione internazionale, che comunque, non sono garantite a pena di nullità della decisione giurisdizionale.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020