Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2702 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2702 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 9341-2012 proposto da:
BOSCO SALVINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dalle avvocato
CLAUDIO RUGOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

REGIONE SICILIA, in persona del Presidente della
2017
4093

Regione pro tempore, ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA, in persona
dell’ As3e33ore regionale pro tempore,
difesi all’AVVOCATURA

GENERALE DELLO

rappresentati e
STATO presso

cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI

Data pubblicazione: 05/02/2018

PORTOGHESI, 12 ope legis;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 757/2011 della CORTE D’APPELLO

di CATANIA, depositata il 10/10/2011 r.g.n. 535/2010.

R.G. 9341/2012

FATTO E DIRITTO
1. La controversia riguarda l’inquadramento dei vincitori del concorso per dirigente tecnico
(da inquadrare, secondo il bando, nella VIII qualifica funzionale) bandito nel marzo 2000,
prima della riorganizzazione del personale della Regione Sicilia, attuata con L.R. 15 maggio
2000, n. 10 in conformità del D.Lgs. n. 29 del 1993 e la cui assunzione è avvenuta
successivamente all’approvazione di tale legge, che aveva modificato l’inquadramento del
personale e istituito la nuova qualifica dirigenziale, articolata in due fasce e in una terza

concorso, tra i quali l’attuale ricorrente, nella nuova categoria D, relativa al personale non
dirigenziale, i dipendenti pretendevano l’inquadramento nella nuova terza fascia
dirigenziale, alla stregua di quanto previsto dall’art. 6 delle citata L.R..
2. Con sentenza n. 757/2011 la Corte di appello di Catania ha riformato la pronuncia del
locale Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta da Bosco Salvina nei confronti
dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (già Assessorato ai Beni
Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana), aveva dichiarato il diritto della ricorrente
all’inquadramento nella terza fascia dirigenziale con decorrenza giuridica ed economica dal
3.10.2005 e con attribuzione del trattamento economico corrispondente.
3. Per la cassazione di tale sentenza Bosco Salvina ha proposto ricorso, affidato a tre
motivi, cui ha resistito con controricorso l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana della Regione Sicilia.
4. Con le sentenze gemelle pronunciate alle medesima udienza del 5 giugno 2012 e
depositate il 2 ottobre successivo (Cass. S.U. nn. da 16728/12 a 16734/12), le Sezioni Unite
di questa Corte, risolvendo la questione, ritenuta di massima importanza, hanno stabilito
che, in base alla L.R. Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, art. 6, l’articolazione ordinaria della
dirigenza regionale comprende unicamente due fasce e che la terza, avente carattere
transitorio, è riservata esclusivamente a dipendenti già in servizio al momento di entrata in
vigore di quella legge e pertanto non ai vincitori del concorso di cui al bando del marzo
2000, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge
regionale. In tale contesto, l’art. 5, comma 3 della L.R., per il quale fino al 31 dicembre
2003 era fatto divieto alla Regione di indire concorsi per l’assunzione di nuovo personale
“fermi restando i concorsi già banditi”, intendeva derogare, limitatamente ai posti banditi
con questi ultimi, al divieto di nuove assunzioni, ma non intendeva equiparare la posizione
del personale già in servizio a quella di coloro che avrebbero maturato il diritto
all’assunzione all’esito dei concorsi stessi.
4.1. Le Sezioni unite hanno infine precisato che l’emanazione del D.P.R.S. n. 9 del 2001 ha
comportato l’abolizione della qualifica per cui era stato bandito il concorso in esame e
costituisce ius superveniens,

alla stregua del quale l’Amministrazione era tenuta ad

transitoria ad esaurimento. In particolare, mentre la Regione aveva inquadrato i vincitori del

R.G. n. 9341/2012

effettuare l’inquadramento in termini diversi da quelli originariamente previsti dal bando,
così legittimando l’inquadramento dei vincitori del concorso in questione nella categoria D,
avente carattere apicale al pari di quella prevista, nel regime precedente, dal bando.
5. Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, a seguito dell’ordinanza emessa dalla
Sezione VI ex artt. 375 e 380 bis c.p.c. (nel regime anteriore alle modifiche apportate dal
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modificazioni, nella L 25 ottobre 2016, n. 197) sull’assunto del carattere non ostativo della suddetta rimessione.

cassazione, notificato alla controparte. L’atto rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente
e dal suo difensore, è rituale, onde va dichiarata l’estinzione del processo di cassazione, ai
sensi dell’art. 390 c.p.c., con compensazione delle spese del giudizio di legittimità (cfr. Cass.
n. 3794 del 1999).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso nella Adunanza camerale del 19 ottobre 2017

6. In prossimità dell’adunanza camerale è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per

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