Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2702 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. III, 04/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 04/02/2021), n.2702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29154-2019 proposto da:

C.I., rappresentato e difeso dall’avv.to Emilio Robotti

(emilio.robotti.ordineavvgenova.it) con studio in Genova via Cesarea

2/41 ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile della

Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 595/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. C.I., proveniente dal Gambia, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova che aveva confermato la pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale avanzata dinanzi al Tribunale e declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio paese in quanto perseguitato per omosessualità. Assumeva che, pur non essendo gay, egli si era recato ad una festa frequentata da persone di sesso maschile vestite da donna e che per questo era stato arrestato. Ha aggiunto che era riuscito ad evadere e di temere che in caso di rimpatrio sarebbe stato nuovamente incarcerato, subendo trattamenti disumani e degradanti.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 1,2 e 10 Cost., degli artt. 2,3 e 14CEDU e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 7, nonchè la violazione degli artt. 112,113 e 132 c.p.c..

1.1. Assume che la sentenza impugnata aveva disatteso i principi contenuti nelle norme richiamate in tema di credibilità, omettendo di valutare in modo complessivo e non atomistico le sue dichiarazioni; aggiunge che non aveva adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria, compiendo i doverosi accertamenti sul trattamento riservato agli omosessuali in Gambia e sulle condizioni del trattamento penitenziario.

2. Con il secondo motivo deduce, ancora, la violazione degli artt. 2 e 10 Cost., dell’art. 3 della CEDU e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5 e 14, nonchè degli artt. 112,113 e 132 c.p.c..

2.1. Assume che la Corte territoriale non aveva valutato che il suo arresto doveva essere ricondotto alla persecuzione che subivano in patria gli omosessuali, e che l’aveva erroneamente esclusa per il solo fatto che egli aveva dichiarato di non esserlo: ma, con ciò, non aveva considerato che proprio quella era la ragione per cui era stato arrestato, trascorrendo in prigione quindici mesi prima di evadere e, soprattutto, che tutta la vicenda di natura persecutoria, costituiva una grave violazione della sua dignità.

3. Con il terzo motivo, lamenta infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, anche la violazione del D.Lgs. n. 185 del 1998, art. 5 comma 6 e art. 18 e degli artt. 112,113 e 132 c.p.c..: lamenta che non era stata considerata la sua integrazione sul territorio nazionale derivante implicitamente dalla permanenza in loco da più di tre anni.

4. I motivi, devono essere congiuntamente esaminati in quanto sono intrinsecamente connessi ed in parte sovrapponibili.

4.1. Essi sono tutti inammissibili.

4.2. La Corte territoriale, infatti, con motivazione congrua e logica, pur non mettendo in dubbio la vicenda narrata avvenuta nell’aprile del 2012 e riconoscendo che essa, oltretutto, aveva avuto rilievo sulla stampa locale (alcune persone erano state arrestate in una discoteca per aver partecipato ad una festa vestiti da donna: cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), ha escluso che ricorressero i presupposti delle protezioni maggiori invocate in quanto il richiedente aveva espressamente dichiarato di non essere gay, di essersi recato nel locale dove erano avvenuti gli arresti sapendo che era frequentato da omosessuali ma di non essere al corrente che quella sera ci sarebbe stata una festa fra persone con tale orientamento.

4.3. La Corte ha posto in rilievo alcune contraddizioni del suo racconto – in particolare il fatto che la lunga carcerazione narrata non era documentata nè era stata preceduta da un processo e da una condanna, dal fatto che egli non conosceva l’esito dell’accusa diretta contro di lui e che era stata poi inspiegabilmente arrestata la nonna, estranea ai fatti contestati – e valutando tali circostanze ha escluso sia la credibilità del racconto, sia il rischio di persecuzione, tenuto conto che il suo orientamento era eterosessuale e che non c’era alcuna prova della vicenda legata alla detenzione narrata.

4.4. Tale percorso argomentativo contiene una logica valutazione delle emergenze processuali, prospettando l’inverosimiglianza della narrazione con riferimento all’effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente (cfr. Cass. 28435/2017): in relazione a ciò, le prime due censure proposte risultano inammissibili nella parte in cui chiedono una rivalutazione di merito dei fatti, ed infondate nella parte in cui lamentano il mancato dovere di cooperazione istruttoria in quanto la Corte, pur non escludendo il trattamento persecutorio riservato all’omosessualità in Gambia, ha tuttavia negato, in relazione alle fattispecie di cui all’art. 14, lett. a) e b) che la condotta del richiedente, per come da lui stesso narrata, potesse rientrare nell’oggetto della persecuzione; ed, in relazione all’art. 14, lett. c), che sussistesse, nel paese di origine, una situazione di conflitto armato, desumendo tale convinzione da fonti informative attendibili ed espressamente richiamate (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

4. Il terzo motivo risulta ugualmente inammissibile per assoluta genericità: escluso dai giudici d’appello, infatti, che il ricorrente potesse correre rischi per le sue tendenze sessuali, nulla di conducente è stato allegato in ordine agli altri elementi di comparazione, visto che egli si è limitato ad affermare genericamente che l’integrazione doveva essere ravvisata nel fatto stesso che si trovava in Italia da più di tre anni, circostanza invero insufficiente a contrastare la statuizione impugnata sulla specifica fattispecie.

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

7. Non sono dovute spese, atteso che la controversia è trattata in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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