Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27019 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.27/12/2016),  n. 27019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5724/2011 proposto da:

G.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA

S. GIOVANNI 26, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BORTONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO CINQUEGRANA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA EMILIA NORD SPA, (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, Dott. M.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI PUOTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BRUNO CUCCHI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2011 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata

il 25/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE LOMONACO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. G.E. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Equitalia Emilia Nord avverso la sentenza del 1 febbraio 2011, con cui il Tribunale di Mantova, in funzione dei giudice del lavoro, investito da esso ricorrente di un’opposizione ad ipoteca legale, iscritta dall’intimata, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, su un bene immobile di sua proprietà, per il credito di Euro 130.555,47 iscritto a ruolo per vari titoli, fra cui tributi di varia natura, contributi dovuti all’I.N.P.S., tasse automobilistiche ed altro, ha dichiarato “il difetto di giurisdizione o di competenza” per le somme non riconducibili a contributi previdenziali ed alle relative sanzioni di legge, ha dichiarato “inammissibile” l’opposizione per quanto afferiva “ai dedotti vizi formali”, e l’ha rigettata per il resto, con gravame delle spese a carico del ricorrente.

p.1.1. Il Tribunale ha motivato tali statuizioni osservando: a) che l’iscrizione ipotecaria costituiva un provvedimento all’espropriazione forzata “in relazione al quale la tutela giudiziaria esperibile davanti al giudice ordinario si realizzava nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi; b) che l’opponente contestava la validità e legittimità dell’ipoteca per vizi di natura formale e per l’incompetenza territoriale della concessionaria; c) che quindici cartelle esattoriali erano state notificate al G. dal febbraio 2005 al settembre 2009 presso la sua residenza, come si ricavava dai certificati in atti; d) che “difetta(va) di conseguenza la giurisdizione e/o competenza del giudice del lavoro per gli importi non aventi natura previdenziale, essendo il credito vantato per contributi pari ad Euro 1162,32 (somma capitale oggetto delle cartelle n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS))”; e) che l’opposizione, in quanto censurante la ritualità delle notifiche degli atti precedenti all’iscrizione ipotecaria, era inammissibile, in quanto, dovendo qualificarsi come opposizione agli atti, risultava tardiva, giacchè l’iscrizione ipotecaria, quale atto successivo a quelli asseritamente viziati, risultava comunicata all’opponente il 3 luglio 2010, mentre l’opposizione era stata introdotta il 27 ottobre 2010, cioè oltre il termine di venti giorni; f) che l’eccezione di incompetenza territoriale dell’esattrice ai sensi del D.P.R. n. 603 del 1972, art. 46, era infondata, perchè la delega prevista da quella norma e richiesta nella fase esecutiva, che non era ancora iniziata, onde legittimamente il creditore aveva conferito la delega alla riscossione all’opposta.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il Collegio rileva che la motivazione può essere svolta in forma

semplificata.

Queste le ragioni.

p.2. In primo luogo si deve rilevare che, ancorchè il ricorrente non lo espliciti, deve ritenersi che la sua impugnazione afferisca alla sentenza impugnata esclusivamente riguardo alle sue statuizioni: a) di declaratoria della tardività dell’opposizione riguardo alle cartelle concernenti le parti di controversia per cui il Tribunale non ha declinato, rispettivamente, giurisdizione e competenza; b) di rigetto, sempre per quelle parti del motivo di opposizione sulla competenza dell’esattore.

Tanto emerge, perchè nessuno dei quattro motivi di ricorso si riferisce alle statuizioni di declinatoria di giurisdizione e competenza.

p.3. Con il primo motivo si denuncia “violazione della L. 7 agosto 1999, n. 241, art. 3, comma 4”, perchè il Tribunale non si sarebbe avveduto che nell’atto impugnato non erano indicati nè il termine di opposizione nè l’organo cui ricorrere, come emergerebbe dall’esame degli atti.

L’assunto è sostenuto invocando il principio di diritto di cui a Cass. n. 22478 del 2006 ed assumendo che la tardiva proposizione dell’opposizione sarebbe dipesa da tali omesse indicazioni, la cui carenza avrebbe determinato un errore scusabile.

p.3.1. Con il secondo motivo si denuncia “erronea applicazione di principi di diritto”, adducendosi che l’opposizione all’iscrizione ipotecaria fondata sulla mancata notifica della cartella esattoriale non sarebbe nè opposizione all’esecuzione nè opposizione agli atti esecutivi, ma sarebbe rimedio volto a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per la mancata notifica della cartella esattoriale, cioè l’opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5. Poichè nella specie, tra l’altro, il ricorso era stata proposto nei quaranta giorni da detta norma previsto, la sentenza impugnata andrebbe cassata per tale ragione.

p.4. E’ logicamente preliminare l’esame del secondo motivo, giacchè con esso si contesta la qualificazione dell’azione fatta dal Tribunale e segnatamente, quella alla stregua dell’art. 617 c.p.c..

La questione posta con il primo motivo, invece, suppone che quella qualificazione – che è rilevante in ogni caso dell’ammissibilità del ricorso per cassazione come mezzo di impugnazione – sia stata corretta.

Il secondo motivo è fondato.

L’opposizione contro l’ipoteca iscritta dall’esattore ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, è stata, infatti, erroneamente qualificata come opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

In subiecta materia è sopravvenuta Cass. sez un. n. 15354 del 2015, le cui considerazioni e statuizioni, sebbene riferite al c.d. fermo, debbono estendersi anche all’opposizione contro l’iscrizione di ipoteca e comportano che l’azione oppositiva contro di essa non sia riconducibile all’art. 617 c.p.c., ma alla figura generale dell’azione di accertamento negativi sganciata da un termine.

Ciò è stato poco dopo riconosciuto da questa stessa Sezione nella sentenza n. 24324 del 2015 e nella sentenza n. 25745 del 2015, secondo cui: “L’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, si pone come procedura alternativa all’esecuzione forzata, sicchè la contestazione del diritto dell’esattore ad iscrivere l’ipoteca assume le forme di un’azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.”.

Da tanto consegue che la declaratoria di tardività dell’azione del qui ricorrente, per la parte non interessata dalla declinatoria di difetto di giurisdizione e da quella di declinatoria della competenza, è erronea in quanto basata su una qualificazione, quella alla stregua dell’art. 617 c.p.c., che all’azione non doveva e poteva essere data.

Ne segue la cassazione della sentenza con assorbimento del primo motivo, che, in conseguenza, risulta porre una questione irrilevante.

p.5. Il terzo motivo resta a questo punto assorbito, in quanto la questione con esso prospettata e che si assume non decisa potrà e dovrà esserlo dal giudice di rinvio.

p.6. Il quarto motivo è inammissibile, perchè la ratio decidendi che impugna e che è relativa alla questione della delega ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 46, è da reputare resa dal Tribunale in difetto di potestas iudicandi, posto che è stata preceduta dalla declaratoria di tardività dell’opposizione. Enunciata tale preliminare motivazione e, quindi, riconosciuta la tardività dell’opposizione, il Tribunale non poteva decidere la questione de qua, perchè la rilevazione della tardività e, quindi, la definizione in rito dell’opposizione glielo impedivano (si veda Cass. sez. un. n. 3840 del 2007, secondo cui: “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata.”).

p.7. Conclusivamente la sentenza è cassata in accoglimento del secondo motivo quanto alla parte in cui ha dichiarato inammissibile l’opposizione riguardo al credito di cui alle tre cartelle da essa stessa indicate. Il primo ed il terzo motivo sono dichiarati assorbiti. Il quarto è dichiarato inammissibile.

Il giudice di rinvio, che provvederà a decidere la controversia per la parte relativa alle dette cartelle considerando, è designato nel Tribunale di Mantova, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti il primo ed il terzo. Dichiara inammissibile il quarto. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto quanto all’oggetto della statuizione di inammissibilità e rinvia al Tribunale di Mantova in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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