Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27019 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 26/11/2020), n.27019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19882-2019 proposto da:

IMMOBILIARE RI. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA N. 263,

presso lo studio dell’avvocato MATTIA MICHELANGELO, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI TADDEO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio legale

LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO MARIA FERRARI,

MARIA ANNA AMORETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1486/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.- La società ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’IMU dell’anno 2014, notificato dal Comune di Napoli in data 3.7.2017 con il quale il Comune ha preteso per l’anno 2014 una maggior imposta rispetto a quella pagata dal contribuente e applicato una sanzione, posto che la rendita catastale dell’immobile – destinato ad albergo – della società era stata elevata da Euro 61.112,00 (proposta dalla società tramite DOCFA) ad Euro 115.220,00. Deduce la nullità dell’avviso per mancanza di motivazione e la inapplicabilità della sanzione, posto che il provvedimento con il quale è stata attribuita la nuova e maggiore rendita è stato da essa società impugnato e che il rigetto del suo ricorso è divenuto definitivo solo in data 10 gennaio 2017 a seguito del deposito della ordinanza n. 374/2017 della Corte di Cassazione.

Il ricorso dei contribuenti è stato respinto in primo grado. La società ha proposto appello censurando il mancato accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento della sanzione, deducendo che essa società non aveva consumato alcuna evasione per l’anno 2014 poichè la rendita era “incerta” in quanto contestata e quindi essa aveva pagato sulla base della RC di Euro 61.112,00. La CTR ha respinto l’appello ritendendo che il Comune abbia legittimamente emesso l’atto sulla base della rendita vigente nell’anno 2014 e correttamente applicata la sanzione.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Comune. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

che:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, o all’art. 360 c.p.c., 4.

Deduce la inesistenza della motivazione e/o la motivazione solo apparente in quanto i giudici omettono di chiarire in base a quali elementi essi abbiano tratto il proprio convincimento.

Il motivo è inammissibile in quanto genericamente formulato e peraltro intrinsecamente contraddittorio. Il contribuente trascrive la sentenza di primo e secondo grado e da ciò si evince che si tratta di una c.d. doppia conforme e che entrambi i giudici sviluppano lo stesso argomento e cioè che nel 2014 la rendita era quella considerata dal Comune e non quella proposta dal contribuente. Da qui la ritenuta legittimità dell’accertamento e della applicazione delle sanzioni. In particolare, la sentenza di secondo grado è sintetica, ma la motivazione non è omessa perchè le ragioni del convincimento del giudice sono chiare e fanno riferimento alla legittimità di un accertamento condotto sulla base dei dati catastali risultanti nel 2014.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione falsa applicazione del D.Lgs. 504 del 1992, artt. 5,2, e 14.

La società deduce che essa non può considerarsi evasore, e ciò anche ai fini delle sanzioni, perchè la rendita nel 2014 era “incerta” ed essa aveva legittimamente pagato sulla base della minor rendita presente in catasto prima dell’accertamento.

Il motivo è infondato.

Il Comune di Napoli ha emesso l’avviso di accertamento di cui si discute (IMU 2014, recupero maggiore imposta e sanzioni) sulla base di una rendita catastale preventivamente modificata e notificata al contribuente, che l’ha impugnata; l’avviso è stato emesso soltanto dopo che il ricorso per la impugnazione della rendita è stato rigettato, con sentenza divenuta definitiva a seguito di Cass. 374/2017, depositata nel mese di gennaio 2017, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, già soccombente nei gradi di merito.

A seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, art. 5, comma 2, fin dal momento dell’attribuzione da parte dell’UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda (Cass. 4334/2015). Il contribuente al momento in cui ha ricevuto l’avviso di accertamento era perfettamente consapevole del rigetto della sua istanza; inoltre, nelle more del giudizio la rendita non era da considerare incerta, bensì modificata, ed efficace sin dalla sua notificazione (Cass. 13845/2017) anche se impugnata.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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