Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27019 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18697-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GRAEPEL ITALIANA SPA, B.M.T.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5311/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 14 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, rigettava il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 2060/67/16 della CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, che aveva dichiarato estinto a seguito di conciliazione il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento relativo a classamento di immobile promosso da Graepel Italiana S.p.A. e B.M.T.. Premesso che l’Agenzia delle entrate aveva dedotto di non aver mai sottoscritto alcun verbale di conciliazione nè effettuato comunicazioni in tal senso, la CTR rilevava: “La domanda di revocazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione del fatto (art. 398 c.p.c., comma 2). Nella fattispecie non è stato prodotto nè indicato dall’istante alcun elemento probatorio sulla falsità della intervenuta conciliazione”.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 12 giugno 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 64 e 46, per avere erroneamente la CTR dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione in quanto l’Ufficio non avrebbe dato prova della falsità della intervenuta conciliazione.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha trascritto in ricorso l’istanza di conciliazione a firma del difensore dei contribuenti, datata 27 gennaio 2016, nella quale si legge: “si ritiene equo proporre D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 48 bis, e successive modificazioni ed integrazioni, la conciliazione totale della controversia collocando l’immobile di cui trattasi nella categoria A/7 di classe quarta anzichè nella classe seconda come inizialmente proposto”. Dal tenore del documento, che fa riferimento ad una mera proposta, e dalla circostanza che nello stesso manchi qualsivoglia riferimento all’accettazione da parte dell’Ufficio, si evince che si tratta solo di una proposta di conciliazione e non di una conciliazione intervenuta tra le parti a seguito di accordo tra le stesse raggiunto.

La sentenza impugnata, che ha rigettato il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate sull’erroneo presupposto della mancata prova della falsità dell’intervenuta conciliazione, va dunque cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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