Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27018 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 26/11/2020), n.27018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16551-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3374/22/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata

i122/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – C.L. ha impugnato il diniego di condono di tributi già iscritto a ruolo. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Propone appello l’Agenzia e la CTR ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la deduzione della insufficienza dei versamenti operati dal contribuente fosse domanda nuova in appello e in ogni caso che la somma richiesta dal concessionario sia stata regolarmente pagata.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Non si costituisce il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 546 del 1992, art. 57, nonchè l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

L’Agenzia deduce che la questione dell’insufficiente pagamento, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR non è domanda nuova ma una mera difesa. Nella fattispecie il contribuente ha dedotto, in opposizione al provvedimento di diniego di definizione dei ruoli i sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, di avere regolarmente versato le somme richieste e l’Agenzia, in grado di appello, ha dedotto che la tassa in questione (tassa automobilistica) fosse fuori dal perimetro della L. n. 289 del 2002 e in ogni caso i versamenti insufficienti e intempestivi. La CTR ha ritenuto che quest’ultima deduzione fosse domanda nuova inammissibile. La violazione dell’art. 112 c.p.c., e della L. n. 289 del 2002, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., enunciata anche nel primo motivo è sviluppata nel motivo successivo, con il quale si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., e della L. n. 289 del 2002, art. 12. L’Agenzia deduce che l’ufficio appellante non aveva messo in dubbio la completezza dei versamenti delle rate ma ne aveva dedotto la intempestività non avendo il contribuente eseguito versamento alle scadenze previste dalla legge.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.

Per quanto riguarda la differenza tra domanda nuova e mera difesa, si deve rilevare che la CTR non si è attenuta ai consolidati principi interpretativi enunciati da questa Corte.

In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Pertanto esso non limita affatto la possibilità dell’Amministrazione di difendersi in tale giudizio, nè quella d’impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione ovvero che siano sostanzialmente comprese nel “thema decidendum” (Cass. 8316/2012 cfr. anche Cass. 23587/2016).

Per quanto riguarda poi la violazione della correlazione tra il chiesto e il pronunciato, ha errato la CTR a ritenere i versamenti regolari, in base ad una valutazione fondata solo sul quantum, posto che invece l’Agenzia aveva dedotto che essi erano da ritenersi non idonei allo scopo perchè intempestivi, punto sul quale la CTR non ha condotto verifica.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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