Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27018 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18496-2018 proposto da:

COMUNE DI ORROLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 516/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 12 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sardegna dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune di Orroli avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari che aveva accolto il ricorso proposto da Enel Distribuzione S.p.A. contro l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2009. Rilevava la CTR che nell’atto di appello non vi era alcun riferimento alla procura conferita dal Comune di Orroli al difensore, mentre la procura prodotta dalla difesa dell’ente era priva di autenticazione della firma apposta dal Sindaco.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 12/14 giugno 2018, il Comune di Orroli ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Enel Distribuzione S.p.A. non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, per avere la CTR omesso di concedere un termine per la sanatoria della procura alle liti.

Il ricorso è fondato.

Va ribadito che “Nel processo tributario, nell’ipotesi di omessa certificazione dell’autografia della sottoscrizione del contribuente in calce al mandato conferito al difensore, il giudice non può dichiarare l’inammissibilità dell’appello, senza prima attivare il meccanismo di regolarizzazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, applicabile anche al giudizio di gravame” (Cass. n. 4754 del 2018).

Più in generale, va osservato che nel processo tributario, in ragione del principio di integrazione delle norme non incompatibili del codice di rito civile, è applicabile il disposto di cui all’art. 182 c.p.c., comma 2, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle dècadenze processuali. Tale disposizione trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa (Cass. n. 10885 del 2018).

Orbene, la CTR, una volta accertata la mancanza nell’atto di appello di ogni riferimento alla procura e verificata l’inidoneità della delega conferita dal Sindaco la cui sottoscrizione non era stata autenticata, avrebbe dovuto, per conformarsi al richiamato orientamento giurisprudenziale, promuovere la sanatoria della procura, assegnando un termine alla parte per la regolarizzazione, e non dichiarare inammissibile l’appello. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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