Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27017 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 24/06/2016, dep.27/12/2016),  n. 27017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26853/2014 proposto da:

M.P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MARSICA 19 (TEL. 06.44233842), presso lo studio dell’avvocato LUCIA

CAMPOREALE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE STARA,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALSARDA IMMOBILIARE, C.E., A.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 387/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato SALVATORE STARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/6/2014 la Corte d’Appello di Cagliari, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. M.P.C. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Cagliari n. 2437 del 2011, ha rideterminato in diminuzione le spese del giudizio di 1^ grado poste a suo carico, confermando per il resto l’impugnata sentenza del giudice di prime cure, in particolare in punto rigetto della domanda dal medesimo proposta nei confronti della Italsarda Immobiliare s.r.l. ed altri di: a) accertamento del perfezionamento della compravendita dell’immobile sito in (OMISSIS) di proprietà del sig. C.E. di cui alla scrittura privata del (OMISSIS); b) accertamento della nullità del contratto di compravendita dello stesso immobile da quest’ultimo stipulato con il sig. A.D.G..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il M. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il difensore del ricorrente ha presentato note d’udienza ex art. 379 c.p.c., comma 4.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., artt. 118 e 119 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito non abbia pronunziato sulla richiesta revoca della “condanna alle spese adottata con le ordinanze in sede cautelare”.

Con il 2 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112 e 132 c.p.c., artt. 118 e 119 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 3 (subordinato) motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito non abbia pronunziato in ordine alle dedotte circostanze relative alla posteriorità della proposta A. e che “l’accettazione della stessa alla data del 14/01/08 fosse da ritenere falsa”.

Lamenta che “quanto dedotto al secondo motivo rileva, in subordine, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè il complessivo profilo in questione, in quanto dedotto formalmente in giudizio, ha costituito oggetto di trattazione-discussione ed ha in tutta evidenza portata assorbente, decisiva per il giudizio, in quanto attiene al comportamento non in buona fede della Agenzia Italsarda e, poi, del C., temi oggetto dell’interrogatorio, della prova per testi e della querela di falso”.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1337 e 1338 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che “diversamente da quanto singolarmente asserito dalla CTAPP CA, il M. ha lamentato proprio la illegittimità dell’operato contrattuale della Italsarda, che ha ricevuto la proposta del M., in assenza di altre proposte, ma non l’ha tuttavia presentata al C., presentando a questi invece la “successiva” e per di più meno vantaggiosa proposta dell’ A., che risulta accolta in data (OMISSIS), data in cui detta proposta “non esisteva” (come dedotto in causa), posto che a quella data… non vi erano altre proposte”.

Con il 5 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., artt. 118 e 119 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia “mancato di dar conto e spiegare per quali recondite, e, appunto, non esternate ragioni, abbia, nell’insieme, considerato una vicenda riferita nei vari profili dedotti in causa, alla attività ed alla dedotta responsabilità precontrattuale, come non riferita a tale categoria”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Va anzitutto osservato che nell’atto di citazione introduttiva del giudizio di primo grado risulta formulata, in via principale, domanda di condanna dell’Italsarda e del C. al pagamento in solido di ammontare a titolo di “risarcimento del danno, patrimoniale e non, correlato al ritardo nel perfezionamento della vendita”; in via subordinata, domanda di condanna dell’Italsarda e del C. al “risarcimento del danno, patrimoniale e non, correlato alla mancata stipula della vendita”.

Il giudice di 1^ grado, dopo aver argomentato con particolare riferimento alla domanda principale, nell’affermare che non vi è stata nella specie conclusione del contratto tra l’oblato C. e il proponente M. (“Non vi è dubbio, pertanto, che non essendo intervenuta alcuna accettazione da parte del C. della proposta irrevocabile formulata dall’attore, il contratto di compravendita in questione (o preliminare di compravendita, come secondo l’attore lo stesso dovrebbe essere qualificato) non si è mai perfezionato, e, dunque, nessun obbligo è mai sorto in capo al proprietario dell’unità immobiliare. L’unico effetto giuridico scaturente dalla scrittura privata del (OMISSIS), sottoscritta dal solo M., è infatti quello stabilito dall’art. 1329 c.c. e cioè l’obbligo per il proponente di tenere ferma la proposta per il tempo indicato e la conseguente inefficacia di una eventuale revoca prima della scadenza del L suddetto termine), ha rigettato “tutte le domande” proposte dall’attore, “compresa quella per il risarcimento del danno correlato al ritardo nel perfezionamento della vendita”.

Nell’atto di appello si è dal M. ribadita la domanda di risarcimento del danno “correlato al ritardo nel perfezionamento della vendita” (in via principale), nonchè di condanna dell’Italsarda e del C. al “risarcimento del danno, patrimoniale e non, correlato alla mancata stipula della vendita” in via subordinata), giusta conclusioni riportate anche nell’impugnata sentenza.

L’odierno ricorrente censura sul punto la detta pronunzia lamentando non essersi dal giudice dell’appello considerato che “il punto focale della controversia, quanto alla domanda principale e alla consequenziale richiesta di danni, non era dato dalla mera mancata accettazione, sic et simpliciter, della proposta del M., ma dal fatto che è stata stranamente preferita la meno vantaggiosa proposta dell’ A., asseritamente formulata ed approvata in data 14/1/08, benchè alle ore 20 di quel giorno, in chiusura dell’Agenzia, al momento della proposta del M., al medesimo fosse stato assicurato che non vi erano altre proposte, tanto più che il C. a voce ha poi ammesso di aver accettato la proposta A. il 15/1/08, e non il 14/1/08, senza che l’Italsarda gli avesse comunicato la più vantaggiosa proposta del M.. Proposta che, a maggior ragione, sarebbe stata accettata”.

A fronte dell’ulteriore affermazione dalla corte di merito posta a base dell’impugnata sentenza secondo cui, non essendo stata la proposta del M. accettata dal C. (“ricordato come la proposta del M. non sia stata accettata dal C.”), “la prospettazione dell’appellante, esattamente in ragione della mancata accettazione, avrebbe potuto sfociare in una responsabilità precontrattuale da parte della società appellata e nulla più, ipotesi neppure adombrata dalla parte appellante”, l’odierno ricorrente deduce di averla invero sin dal primo grado formulata, e anzi si duole (5 motivo) che la corte di merito abbia potuto ritenere la “vicenda riferita nei vari profili dedotti in causa, alla attività ed alla dedotta responsabilità precontrattuale, come non riferita a tale categoria”.

Al riguardo evoca (pag. 12 del ricorso per cassazione) quanto nell’atto d’appello dedotto in ordine alla condotta dell’agenzia immobiliare a sostegno della censura mossa alla pronunzia di rigetto della “domanda principale e alla consequenziale richiesta di danni”, a tale condotta dell’agenzia immobiliare ascrivendo – vale ribadire – che sia “stata stranamente preferita la meno vantaggiosa proposta dell’ A., asseritamente formulata e approvata in data 14/1/08, benchè alle ore 20 di quel giorno, in chiusura dell’Agenzia, al momento, della proposta del M., al medesimo fosse stato assicurato che non vi erano altre proposte, tanto che il C. a voce ha poi ammesso di avere accettato la proposta A. il 15/1/08, e non il 14/1/08, senza che l’Italsarda gli avesse comunicato della più vantaggiosa proposta del M.. Proposta che a maggior ragione sarebbe stata accettata”.

Orbene, a parte il rilievo che trattasi di censura formulata in violazione del requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (avuto in particolare riferimento alle dedotte circostanze che “al medesimo fosse stato assicurato che non vi erano altre proposte” e che “il C. a voce ha poi ammesso di avere accettato la proposta A. il 15/1/08, e non il 14/1/08, senza che l’Italsarda gli avesse comunicato della più vantaggiosa proposta del M.”), emerge evidente come essa si appalesi in realtà correlata a quanto dedotto a sostegno della “domanda principale e alla consequenziale richiesta di danni” (“Ai fini della decisione della causa doveva accertarsi se tanto fosse rispondente alla realtà, giacchè, in caso di conferma, doveva vagliarsi la legittimità del comportamento tenuto dalla Italsarda… E’ di tutta evidenza, infatti, – per un verso che se realmente il C. aveva già accettato la proposta dell’ A. il 14/1/08, siccome, anche, propposta prima di quella del M., al M. non poteva assicurarsi che non vi erano altre proposte, – e, per altro verso che al M. non poteva essere offerto l’acquisto di un bene già oggetto di proposta d’acquisto, accettata, formulata da altro proponente”).

Manca per converso un chiaro e specifico riferimento di tali circostanze (anche) alla domanda subordinata, riferimento nel caso a fortiori necessario a fronte della statuizione contenuta nella sentenza di primo grado di “integrale rigetto di tutte le domande proposte dall’attore”, che non risulta dall’odierno ricorrente e allora appellante fatta invero oggetto di impugnazione alcuna.

Nè l’odierno ricorrente ha d’altro canto prospettato essere le condotte de quibus ascritte (come detto apoditticamente) all’agenzia immobiliare invero violative di specifiche obbligazioni contrattualmente assunte (dal richiamato contratto del (OMISSIS) emergendo essere state dall’agenzia immobiliare specificamente assunte, con riferimento alle vicende della formulata proposta di acquisto de qua, l’obbligazione di “dare comunicazione dell’avvenuta accettazione entro tre giorni dalla stessa” (art. 4) e l’obbligazione di restituire, in caso di mancato perfezionamento del contratto di compravendita, la somma versata a titolo di deposito cauzionale (art. 5) 1, ovvero contrarie all’obbligo di correttezza o buona fede oggettiva ex art. 1175 e 1375 c.c. (cfr., Cass., 14/7/2009, n. 16382; Cass., 22/3/2001, n. 4126; nonchè, con riferimento a diverse ipotesi, Cass., 20/8/2015, n. 16990; Cass., 30/6/2014, n. 14765; Cass., 15/10/2012, n. 17642; Cass., 5/3/2009, n. 5348; Cass., 15/2/2007, n. 3462).

A tale stregua l’odierno ricorrente non ha invero sviluppato adeguata censura al riguardo, idonea a far insorgere per la corte d’appello l’obbligo di farsi carico anche della domanda subordinata, e correttamente tale giudice non l’ha pertanto esaminata.

Del pari evidente emerge per altro verso l’inammissibilità delle censure mosse dal ricorrente all’impugnata sentenza in ordine all’insussistenza di responsabilità in capo all’oblato C., stante l’intrinseca contraddittorietà in termini dell’assunto dal medesimo posto a base della formulata censura, laddove al medesimo ascrive di aver “accettato una proposta meno vantaggiosa “nascostagli”.

Il ricorrente pretende cioè di configurare una responsabilità dell’oblato per mancata accettazione della sua proposta contrattuale pur dando atto che della stessa il medesimo non era stato posto al corrente dall’agente immobiliare, a tale stregua escludendo invero in radice la stesso presupposto fattuale dell’evocata responsabilità che al medesimo vorrebbe ascrivere, non potendo invero pretendersi dall’oblato l’accettazione di una proposta neanche conosciuta.

Non può d’altro canto sottacersi che una responsabilità precontrattuale in capo all’oblato non è in ogni caso in tesi configurabile nemmeno sotto il profilo della mancata accettazione di una proposta contrattuale poziore nel tempo ed economicamente più vantaggiosa rispetto a quella diversa preferita, non essendovi per il destinatario di plurime proposte contrattuali obbligo alcuno di accettare quella ricevuta temporalmente per prima, ovvero di accettare l’offerta economicamente migliore, essendo il medesimo libero – in difetto come nella specie di obblighi eventualmente insorgenti da una precorsa trattativa – di accettare la proposta ravvisata preferibile in base a considerazioni anche prescindenti da valutazioni di carattere meramente economico.

Quanto infine alla censura concernente la richiesta revoca della “condanna alle spese adottata con le ordinanze in sede cautelare”, va infine osservato che, a prescindere dalla relativa riconducibilità alla disciplina dei provvedimenti cautelari prospettata dal ricorrente, trattasi di provvedimento di carattere provvisorio, in quanto munito di efficacia temporanea nonchè modificabile o revocabile anche nel corso del giudizio, destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito, rimanendo da questa superato (cfr., con riferimento a provvedimenti cautelari, Cass., 5/2/2009, n. 2821; Cass., 14/05/2012, n. 7429; Cass., 14/01/2003, n. 441). E altrettanto deve dirsi per il provvedimento, di segno positivo o negativo, emesso dal giudice di merito sul reclamo (cfr. Cass., 5/2/2009, n. 2821).

A tale stregua, il motivo di ricorso sempre in relazione alla pretesa nullità delle decisioni “cautelari” de quibus è invero inammissibile, in quanto, attesa la relativa perdita di efficacia e superamento in ragione dell’emissione della sentenza con pronunzia di rigetto nel merito di tutte le formulate domande, il ricorrente risulta invero carente d’interesse ad autonomamente impugnarle.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi, assorbita ogni altra e diversa questione, consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

La Corte rigetta il ricorso.

PQM

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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