Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27017 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15653-2018 proposto da:

F.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GANDOLFI 6, presso lo studio dell’avvocato ILARIA COCCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE MASTRANTUONO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POZZUOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9963/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 23 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da F.B. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2011, con il quale il Comune di Pozzuoli aveva contestato alla contribuente l’omesso versamento del tributo in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita all’unità immobiliare oggetto di accertamento.

Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune di Pozzuoli non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per non avere la sentenza impugnata rilevato la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo la contribuente denuncia violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la nullità dell’avviso di accertamento impugnato per mancata notifica della variazione della rendita catastale. Censura, in particolare, la decisione impugnata per avere ritenuto che il Comune di Pozzuoli avesse legittimamente rideterminato la rendita catastale dichiarata dalla contribuente nell’avviso di accertamento impugnato, poichè si trattava di rendita già notificata per le annualità precedenti, sulla base del principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 3160 del 2011, secondo cui la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

Va esaminato prioritariamente, in ragione del criterio della decisione più liquida (cfr. Cass., Sez. U., n. 9936 del 2014), il secondo motivo.

Non è, in fatto, in contestazione tra le parti che l’immobile in questione, in corso di costruzione al momento dell’acquisto della quota di usufrutto da parte della F., sia stato oggetto di lavori di variazione per la destinazione ad albergo, con denuncia per la relativa variazione da parte della contribuente in data 2 marzo 2004. Ne consegue che la rettifica del valore rispetto a quello dichiarato dalla contribuente postula che la variazione della rendita attribuita rispetto a quella provvisoriamente proposta dalla contribuente sia certamente successiva, come messa in atti, al 1 gennaio 2000, con conseguente obbligo di notifica della stessa, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, perchè l’atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dalla stessa citata L., art. 74, comma 3, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. sez. 5, ord. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16031).

La sentenza impugnata, pur richiamando correttamente il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, nel riferirsi all’attribuzione della rendita catastale conosciuta dalla contribuente attraverso la notifica di pregressi atti impositivi ai fini ICI – dovendosi così intendere l’espressione “si è in presenza di una rendita già notificata per le annualità precedenti” – non ha fatto quindi corretta applicazione dei principi affermati in materia da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682).

Detti principi sono stati espressi da questa Corte tra le stesse parti in relazione a controversie afferenti a diverse annualità d’imposta (cfr. Cass. n. 3039 del 2019, Cass. n. 22681 e n. 22789 del 2017) e vanno pertanto in questa sede ulteriormente ribaditi.

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del primo. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA