Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27017 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli

Avv.ti CIMINO Mauro e Giovanni De Luca ed elettivamente domiciliato

presso il loro studio, in Roma, alla Via Pompeo Magno, n. 7;

– ricorrente –

contro

C.P. (C.F.: (OMISSIS)) e P.A. (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtù di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. MATTIOLI Maurizio ed

elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni, n. 281/283,

presso io studio dell’Avv. Simone Pietro Emiliani;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza n. 342 del 2010 della Corte di

appello di Ancona, depositata il 21 maggio 2010 (e notificata il 30

luglio 2010).

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito l’Avv. Maurizio Mattioli per i controricorrenti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 13 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con citazione notificata nel 2002 C.P. e P.A. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo M.F. per sentir regolato il confine, asseritamente incerto, tra un fondo di loro proprietà, in contrada (OMISSIS), e quello limitrofo di proprietà del predetto convenuto.

Nella costituzione del M., il Tribunale adito, all’esito dell’esperita istruzione probatoria nel corso della quale veniva espletata anche una c.t.u., con sentenza n. 402 del 2006, accoglieva la domanda proposta dagli attori e condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite.

Interposto appello da parte del M., nella resistenza di entrambi gli appellati, la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 342 del 2010 (depositata il 21 maggio 2010), rigettava il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

Avverso la menzionata sentenza di appello (notificata il 30 luglio 2010) ha proposto ricorso per cassazione (consegnato per la notifica il 14 ottobre 2010, notificato il 20 ottobre successivo e depositato l’8 novembre 2010) il M.F., articolato in quattro motivi.

Si sono costituiti in questa fase con unico controricorso ambedue gli intimati C.P. e P.A..

Con il primo motivo il M.F. ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 950 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., congiuntamente al travisamento del fatto e all’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Con il secondo motivo il ricorrente il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 950 e 2697 c.c., oltre che dell’art. 191 c.p.c., unitamente al travisamento del fatto e all’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Con il terzo motivo il M. ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 950 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 342 c.p.c., congiuntamente al travisamento del fatto e all’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Con il quarto ed ultimo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 950 c.c., in uno al travisamento del fatto e all’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Ritiene il relatore che i motivi così come complessivamente dedotti dal ricorrente possano qualificarsi manifestamente infondati (con la specificazione che il terzo si profila, ancor prima, come inammissibile), con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Quanto al primo motivo il ricorrente prospetta l’erroneità della sentenza impugnata e la relativa incongruità della motivazione offerta nella parte in cui aveva ritenuto l’ammissibilità della dedotta azione di regolamento di confini malgrado non sussistesse – secondo il suo avviso – alcuna incertezza oggettiva sulla delimitazione delle rispettive proprietà delle parti in causa per l’esistenza “in loco” di un’apposita rete di recinzione.

La doglianza non sembra cogliere nel segno, poichè la Corte territoriale, con motivazione logica ed adeguata, ha evidenziato che la controversia tra proprietari confinanti in cui, senza porre in discussione i titoli di proprietà, si dibatta esclusivamente sull’estensione dei rispettivi fondi in virtù della inerente incertezza soggettiva ed oggettiva, anche con riferimento all’idoneità di una rete di recinzione (peraltro solamente parziale) posta da una delle parti per delimitare il presunto effettivo confine deve ritenersi correttamente inquadrabile nell’ambito dell’azione prevista dall’art. 950 c.c. (cfr., tra le tante, Cass. n. 12891/2006 e Cass. n. 15304) Del resto i C. – P., con l’instaurata azione, avevano proprio dedotto che con la recinzione apposta il M. aveva realizzato uno sconfinamento e che, pertanto, il confine di fatto non poteva ritenersi corrispondente a quello desumibile dai rispettivi titoli di proprietà (e, perciò, certo), con la conseguente persistente configurabilità di un’incertezza soggettiva ed oggettiva del confine effettivo tale da legittimare l'”actio finium regundorum”, non potendo ritenersi che fosse intervenuta una determinazione amichevole di detto confine (cfr.

Cass. n. 8251/2009).

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che, con la sentenza impugnata, sarebbero stati violati l’art. 2697 c.c. e art. 191 c.p.c., avendo ritenuta legittima l’ammissione della c.t.u. in difetto di qualsiasi prova relativa all’incertezza dei confini.

Anche questa doglianza pare manifestamente infondata perchè, proprio sull’esatto presupposto che ricorrere il requisito dell’incertezza soggettiva ed oggettiva in ordine all’individuazione del confine certo sulla scorta della valutazione dei titoli di proprietà dei contendenti, ha rilevato che, correttamente, il giudice di primo grado aveva disposto la c.t.u., non rilevando la sufficienza delle altre risultanze istruttorie ed essendo necessario interpretare i dati emergenti dai titoli petitori di provenienza ed individuare il criterio effettivamente idoneo alla determinazione della linea di confine.

Con il terzo motivo il M. critica la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto generico il suo motivo di gravame concernente l’acritica adesione del giudice di primo grado alle risultanze peritali, non avendo quest’ultimo esaurientemente spiegato le ragioni dell’azione al criterio sussidiario di cui all’art. 950 c.c..

Il motivo appare inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, perchè, a fronte della ritenuta inammissibilità dell’inerente motivo per mancanza di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il ricorrente si limita, altrettanto genericamente nel contenuto del ricorso proposto in questa sede, a rilevare come la tesi della Corte territoriale non potesse essere condivisibile poichè le censure attenevano tutte a contrastare proprio le motivazioni esposte nella sentenza di prima istanza. Il M., tuttavia, omette di evidenziare e di riportare specificamente in questa sede quali erano state le effettive censure formulate avverso la sentenza del Tribunale di Fermo (e considerate, in appello, difettanti del requisito di specificità imposto dall’art. 342 c.p.c.), onde non si ravvisa possibile, proprio per questa mancanza, valutare il contenuto stesso della doglianza. Oltretutto, la Corte marchigiana ha dato congrua motivazione dell’inadeguatezza del gravame in proposito, dell’esauriente spiegazione offerta dal c.t.u.

per il ricorso all’adozione del criterio sussidiario previsto dal citato art. 950 c.c. e della genericità della denuncia dei presunti errori imputabili all’ausiliario del giudice (anche questi, peraltro, nemmeno riportati nel ricorso avanzato nella presente sede di legittimità), senza la prospettazione di una concreta soluzione alternativa, supportata da congrue argomentazioni o dalla motivata richiesta di integrazione degli accertamenti peritali.

Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 18688/2007), il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del c.t.u., potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla relazione dell’ausiliario precise censure; pertanto, il vizio di motivazione è denunciabile in sede di legittimità solo attraverso una indicazione specifica delle censure assunte come non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della relazione di consulenza), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività. Inoltre, questa Corte (v. Cass. n. 12891/2006, cit.) ha precisato che la causa tra proprietari confinanti, in cui, senza mettere in discussione i titoli di proprietà, si controverta esclusivamente sulla estensione dei rispettivi fondi, è riconducibile esattamente all’azione contemplata dall’art. 950 c.c., con l’effetto che l’onere della prova, diversamente da quanto avviene nell’azione di rivendicazione, incombe su entrambe le parti e che il giudice, se esso non è ritenuto compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali (come verificatosi nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di appello di Ancona). Con il quarto ed ultimo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto configuratosi il presupposto della soccombenza malgrado la natura della causa, non tenendo conto, in subordine, che, comunque, ricorreva una ipotesi di soccombenza parziale.

La doglianza appare manifestamente destituita di fondamento perchè – come correttamente rilevato ed adeguatamente motivato dalla Corte territoriale – il principio della soccombenza è chiaramente applicabile anche nell’azione in questione e, a maggior ragione, rilevandosi che, nel caso di specie, era risultato che il M. aveva infondatamente resistito alla domanda (v. Cass. n. 3082/2006) e che, nella complessiva economia del giudizio, il riconoscimento del diritto alla restituzione di una porzione di superficie inferiore (rispetto a quella richiesta) in favore dei C. – P., non aveva sortito alcuna incidenza significativa nella valutazione della soccombenza effettiva e sostanzialmente totale del ricorrente (così difettando la condizioni per pervenire anche ad una declaratoria di compensazione parziale delle spese).

Alla stregua delle esposte argomentazioni sembra, in definitiva, che emergano le condizioni, in relazione al disposto dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, per poter pervenire al possibile rigetto del proposto ricorso per sua manifesta infondatezza”.

Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti (non essendo risultate depositate memorie a tal fine ed avendo il difensore dei controricorrenti, comparso all’adunanza camerale, aderito alla proposta di definizione del ricorso nei sensi di cui alla richiamata relazione);

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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