Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27016 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 24/06/2016, dep.27/12/2016),  n. 27016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11937/2014 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Deputy Head Recupero

Crediti Dott. A.S. e del Responsabile Closing e

Pianificazione Dott. M.F., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

DE ANGELIS, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO CRAVETTO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.L., T.P.G., T.S., TU.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2337/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato LUCIO DE ANGELIS;

udito l’Avvocato GUIDO CRAVETTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto dell’eccezione e per

l’accoglimento del 1 motivo di ricorso assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/12/2013 la Corte d’Appello di Torino, rigettato quello in via principale interposto dalla società B.N.L. s.p.a., in accoglimento del gravame in via incidentale spiegato dai sigg. T.E. ed altri e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Torino 1/4/2011, ha ordinato la cancellazione ex art. 2884 c.c., di iscrizione ipotecaria su beni costituiti in trust, per accertata inesistenza dei relativi presupposti.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito società B.N.L. s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il T..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 2901 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia “erroneamente pretermesso la sufficienza di un credito litigioso, ai fini dell’esperimento (e dell’accoglimento) della revocatoria di atti compiuti in frode alle ragioni dei creditori”.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo, l’art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare (sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito) l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (v. Cass., 22/3/2016, n. 5619. Cfr. altresì Cass., 19/11/2015, n. 23666).

Si è al riguardo ulteriormente sottolineato come resti d’altro canto fermo che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finchè l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (v. Cass., 7/5/2014, n. 9855).

Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso in particolare il principio della sufficienza del credito eventuale, nella veste di credito litigioso, a fondare l’esperimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.

Dopo aver posto in rilievo come il giudice di prime cure si sia limitato “ad affermare la non pregiudizialità della causa di accertamento del credito della banca (all’epoca pendente in primo grado) rispetto all’azione revocatoria oggetto del presente giudizio”, senza peraltro motivare in ordine all'”inesistenza del credito per nullità dei contratti per carenza di forma scritta”; e dopo aver correttamente osservato che “presupposto dell’azione revocatoria non è certo l’esistenza di un titolo esecutivo ma di una ragione di credito, indipendentemente dall’accertamento giudiziale o meno della stessa”, tale giudice ha invero proceduto a vagliare incidenter tantum l’esistenza o meno del credito.

A tale stregua ha allora in sostanza erroneamente e contraddittoriamente ritenuto necessaria l’accertamento in ordine alla fondatezza del credito, implicitamente negando la sufficienza della mera ragione di credito (nel caso, credito litigioso) a fondare l’esperimento della azione revocatoria de qua.

Sufficienza che risulta viceversa confermata dal consolidato principio in base al quale, in caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, non deve farsi luogo a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c., in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronunzia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (v. Cass., Sez. Un., 18/05/2004, n. 9440, e, conformemente, Cass., 17/7/2009, n. 16722; Cass., 14/5/2013, n. 11573).

Il conflitto pratico tra giudicati che tale norma mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata infatti impossibile, in quanto la sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell’accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull’esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito, e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale (v. Cass., 10/3/2006, n. 5246, e, conformemente,Cass., 12/7/2013, n. 17257; Cass., 10/2/2016, n. 2673).

Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi (con i quali la ricorrente si duole che la corte di merito non abbia disposto la sospensione del processo (2 motivo) e abbia erroneamente valutato le emergenze probatorie (3 motivo)), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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