Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27016 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 26/11/2020), n.27016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35357-2019 R.G. proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di

ROMA, depositato il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che chiede

alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Trieste.

 

Fatto

RILEVATOche:

F.E., cittadino afghano, ha impugnato il provvedimento in data 16/10/2018 con il quale il Ministero dell’Interno – Unità di Dublino ha disposto il relativo trasferimento in Bulgaria;

con provvedimento reso in data 25/9/2019, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere sulla ridetta impugnazione, essendo competente la Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Trieste;

a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come, sulla base del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, la competenza territoriale a decidere sull’impugnazione del ricorrente spettasse al giudice del luogo in cui ha sede la struttura o il centro all’interno del quale il ricorrente si trova collocato: giudice, nella specie coincidente con il Tribunale di Trieste, comune all’interno del quale era ubicato l’alloggio del richiedente;

avverso il provvedimento del Tribunale di Roma, F.E. ha proposto regolamento di competenza;

il Ministero dell’Interno, non tempestivamente costituito, ha depositato un atto al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, invocando la dichiarazione di competenza del Tribunale di Trieste.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso proposto, F.E. censura il provvedimento impugnato, per avere il Tribunale di Roma erroneamente omesso di rilevare come il criterio dallo stesso adottato non trovi applicazione ai ricorsi avente a oggetto i provvedimenti emessi dalla c.d. Unità Dublino, agli stessi dovendo necessariamente trovare applicazione il criterio consistente nell’individuazione del territorio in cui ha sede l’autorità amministrativa autrice del provvedimento impugnato, nella specie coincidente con il comune di Roma;

il ricorso è infondato;

osserva il Collegio come, sulla base del principio da ultimo fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (in questa sede condiviso e confermato, al fine di assicurarne continuità), in tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla c.d. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio ‘di prossimità’, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11873 del 18/06/2020, Rv. 658453 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 31127 del 28/11/2019, Rv. 656292 – 01);

sulla base delle argomentazioni che precedono, in relazione al caso oggetto dell’odierno giudizio dev’essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Trieste;

non vi è luogo per l’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, attesa la mancata tempestiva costituzione del Ministero dell’Interno;

dev’essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis,.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Trieste.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA