Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27016 del 06/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 06/10/2021), n.27016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36051-2019 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACAIA, 50,

presso lo studio dell’avvocato SARA SAFFONCINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITO LORENZO VIELI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LIZZANO, in persona del Sindaco in carica pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR pre290 la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO PACIFICI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 187/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. la Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ha rigettato l’appello proposto da L.A. contro la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Lizzano, disattendo le richieste del lavoratore;

2. il ricorrente chiedeva il pagamento della somma asseritamente dovuta a titolo di compenso per prestazioni rese, sulla base di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito di un progetto finalizzato al contrasto dell’evasione di tributi locali;

3. secondo il ricorrente la clausola n. 4 del Disciplinare d’incarico doveva essere interpretata nel senso che il mero accertamento dei tributi locali evasi o elusi fosse condizione di per sé sufficiente per il riconoscimento del compenso ivi previsto in misura pari al 20% delle somme non corrisposte dal contribuente, senza che fosse in tal senso necessario anche l’effettivo recupero della somma da parte del Comune;

4. la Corte territoriale ha viceversa ritenuto che dalla combinata lettura del Disciplinare d’incarico – nel quale si fa riferimento agli introiti accertati – e della Delib. comunale relativa al progetto in questione – nella quale si afferma che da detta attività non discendono oneri a carico dell’ente – si potesse desumere che la corresponsione del compenso fosse subordinata all’effettiva riscossione dei tributi;

5. il ricorso per cassazione proposto dal L. è affidato a quattro motivi ed il Comune di Lizzano ha resistito con controricorso;

6. il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta inammissibilità del ricorso;

7. il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in quanto la Corte territoriale, nell’interpretare il Disciplinare d’incarico, avrebbe errato allorquando ha delimitato il procedimento ermeneutico al mero significato letterale delle parole, senza estendere la valutazione anche al comportamento complessivo tenuto dalle parti nella fase successiva alla pattuizione;

2. il ricorrente fonda tale motivo di censura sul fatto che, in sede di esecuzione del contratto, il compenso in questione sarebbe stato corrisposto indipendentemente dalla effettiva riscossione da parte del Comune delle somme quantificate in sede di accertamento;

3. con il secondo motivo, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L.A. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe violato il criterio ermeneutico fondato sulla c.d. “unità contrattuale”, incentrando l’interpretazione prettamente sul contenuto della sola clausola n. 4 del Disciplinare senza tenere nella dovuta considerazione anche il contenuto di altre clausole contrattuali;

4. infatti, rileva il ricorrente, il riferimento della clausola n. 3 al contrasto all’evasione aveva portata generica e non escludeva che anche l’attività di accertamento facesse parte di essa, mentre semmai di quella clausola avrebbe dovuto valorizzarsi la previsione di un impegno orario minimo, in sé non compatibile con l’alea derivante dalla subordinazione del compenso alla riscossione dei maggiori tributi accertati come dovuti;

5. con il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 1366 c.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la regola sull’interpretazione del contratto secondo buona fede, non valorizzando, alla luce del legittimo affidamento ingenerato nel lavoratore, la circostanza dedotta secondo cui il pagamento del compenso sarebbe avvenuto sempre a prescindere dall’effettivo recupero delle somme;

6. infine, con il quarto motivo, dedotto sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il L. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1369 c.c., in quanto la Corte non avrebbe proceduto all’interpretazione delle clausole negoziali dubbie nel senso più favorevole alla natura ed all’oggetto del contratto che, nella specie, non poteva essere riportato a quelli di carattere aleatorio, come avverrebbe ancorando il compenso all’importo di quanto effettivamente riscosso;

7. i motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro connessione, vanno disattesi;

8. la questione sulla mancata considerazione dei comportamenti tenuti in esecuzione del contratto, ovverosia nel pagamento delle prestazioni sulla base del solo accertamento degli imponibili contributivi, è inammissibilmente prospettata senza indicare dove, come e quando i corrispondenti profili di fatto fossero stati evidenziati nei gradi di merito, così non osservandosi l’onere imposto a chi intenda valorizzare aspetti, tra l’altro coinvolgenti qui profili di fatto, dei quali non vi sia cenno nella sentenza impugnata, di indicare con precisione se ed attraverso quali modalità essi fossero stati proposti al giudice del merito (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);

9. superflui sono poi i rilievi con cui si fa leva sulla clausola n. 3 (ove l’oggetto del contratto è riferito a “tutte le operazioni rivolte alla lotta all’evasione ed all’elusione dei tributi comunali al fine di recuperare l’imponibile fiscale”), per rilevare come si tratti di formulazione generica in quanto, se anche ciò fosse, il passaggio argomentativo in cui la Corte territoriale fa riferimento ad essa è stato evidentemente inserito nell’argomentazione al fine di manifestare la coerenza di tale dizione con l’interpretazione data al contratto;

10. tale coerenza indubbiamente sussiste e pertanto, pur potendo quella clausola essere compatibile anche con altre letture del significato complessivo del testo negoziale, ciò non individua di certo un vizio della sentenza impugnata;

11. i motivi di ricorso non riescono del resto ad intaccare il ragionamento letterale svolto dalla Corte territoriale, ove quest’ultima ha valorizzato il fatto che il compenso dovrebbe riguardare introiti “rivenienti” dall’attività svolta e ciò in modo tutt’altro che implausibile, ove si consideri che la stessa dizione (“introiti”) è priva di qualsiasi equivocità rispetto al necessario trattarsi di entrate e non di meri accertamenti;

12. parimenti inattaccabile è altresì l’ulteriore valutazione della Corte di merito secondo cui la previsione della necessaria “assenza di costi” si spiega solo con l’ipotesi per cui l’intera operazione avrebbe comportato solo una riduzione di entrate (quali cagionate dall’applicazione della percentuale sul riscosso), ma non impegnava esborsi da sovvenzionare in concreto sotto forma di previsione di spesa;

13. lettura che è tra l’altro l’unica a permettere di salvaguardare, in aderenza al criterio di cui all’art. 1367 c.c., la validità del contratto inter partes, ritenuta altrimenti inesistente da questa stessa S.C. in causa riguardante lo stessi tipo di rapporto, per quanto intercorrente tra il Comune di Lizzano ed altro lavoratore (Cass. 15050/2018);

14. a fronte di ciò non hanno rilievo i passaggi con cui il ricorrente evidenzia il rischio di alea che deriverebbe dal riconnettersi dei compensi, pur a fronte di un richiesto impegno non inferiore a trenta ore, all’evento incerto dell’avvenuta riscossione degli importi, in quanto quello contenuto nell’art. 1369 c.c. è criterio interpretativo sussidiario, come tale inidoneo, anche secondo il principio di gerarchia (Cass. 925/2012; Cass. 6852/2010), ad inficiare, sotto il profilo della legittimità, il ragionamento del giudice del merito fondato sul saldarsi del significato attribuito alle parole con il comportamento antecedente della parte pubblica e con altri passaggi negoziali;

15. conclusioni analoghe valgono per il criterio della buona fede di cui all’art. 1366 c.c., anch’esso pacificamente da considerare di portata sussidiaria, ove il significato negoziale obiettivo sia ricostruito aliunde (Cass. 27 aprile 2021, n. 11191; Cass. 15 marzo 2004, n. 5239; Cass. 18 maggio 2001, n. 6819);

16. il ricorso è dunque complessivamente inammissibile e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

 

 

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