Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27015 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 24/06/2016, dep.27/12/2016),  n. 27015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6239/2014 proposto da:

P.F., titolare della omonima impresa individuale,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA, 28, presso lo studio

dell’avvocato LUCA MARANO, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIOVANNI BERTOLETTI, MARIO SECONDO TACCHINARDI, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GEAC DI C.A. E C. SAS, in persona del socio accomandatario

nonchè legale rappresentante Geom. C.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio

dell’avvocato MARGARETH AMITRANO, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANTONIO DE GRAZIA, CRISTINA BIANCHI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 818/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato MARIO TACCHINARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/6/2013 la Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame interposto dal sig. P.F. in relazione alla pronunzia Trib. Cremona n. 700/12, di rigetto, stante la ravvisata “inesistenza del diritto di prelazione… in relazione al contratto di affitto di azienda concluso dalla società con terzi in riferimento all'”(OMISSIS)”, della domanda proposta nei confronti della società Geac di C.A. & C. s.a.s. di pagamento di somma a titolo di “”ulteriore indennità” L. n. 392 del 1978, ex art. 34, comma 2″.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Geac di C.A. & C. s.a.s., che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione ed errata e mancata applicazione” della L. n. 392 del 1978, art. 34, comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che i giudici di merito abbiano ritenuto che la pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione si estendesse anche all’indennità in argomento, oggetto di un diritto insorto successivamente, e non già ai soli diritti sussistenti al momento della sua conclusione.

Con il 2 motivo la ricorrente denunzia “violazione ed errata e mancata applicazione” degli artt. 1362, 1363, 1364 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto che l’indennità di avviamento supplementare di cui dell’art. 34, comma 2 L. loc. fosse “oggetto di rinuncia da parte del sig. P.F., nonostante la assoluta assenza di ogni e qualsiasi indice utilizzabile in favore di tale inveritiera ricostruzione”.

Il ricorso è inammissibile.

Va pregiudizialmente osservato, avuto anzitutto riguardo al logicamente prioritario 2^ motivo, che non risulta dall’odierno ricorrente idoneamente impugnata un’autonoma ratio decidendi dalla corte di merito posta a base dell’impugnata decisione.

Posto in rilievo che “Il signor P. sostiene di poter vantare il diritto a percepire anche la indennità ulteriore prevista dell’art. 34, comma 2, facendo derivare tale diritto dalla qualificazione giuridica dell’originario contratto come contenuta nella transazione (che, in sostanza, vuole far valere su questo punto, ma non sul punto contenete la definitiva rinuncia)”, la corte di merito afferma testualmente: “Tale pretesa non è peraltro fondata, in quanto la qualificazione che le parti hanno voluto dare al rapporto al fine di giustificare la transazione (in quei termini) vincola le parti nell’ambito della transazione stessa… ma non vincola certo il giudice nel valutare, autonomamente, la effettiva natura giuridica del contratto sottoposto al suo esame”.

Premesso che “Pertanto spetta al giudice in questa sede accertare se davvero si trattava di locazione alberghiera e non, invece (e come qui sostenuto dalla appellata) di affitto di azienda, per le conseguenze che ne derivano in ordine alla sussistenza stessa, in astratto, del diritto vantato dall’attore”; e che “le disposizioni della L. n. 392 del 1978, dirette a prevedere una serie di vantaggi per le locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, non sono applicabili nel caso di affitto di azienda, e ciò vale in particolare per le norme in tema di indennità”, il giudice dell’appello osserva ulteriormente: “Se quindi, come sostenuto dall’appellante, la pretesa relativa alla indennità “ulteriore” dovesse essere ritenuta esclusa dalla transazione, in quanto allora non prevista e oggetto di una questione non ancora attuale, la fonte della pretesa, e quindi, la natura giuridica del contratto, sulla base degli atti, non può che essere definita come affitto di azienda: in tal senso è univoco il documento contrattuale, non solo nella intestazione ma nell’intero testo, nel quale si fa sempre riferimento alla complessiva “azienda commerciale albergo Casello”, che viene concessa “in gestione” a P., ma che risulta anche dall’allegato inventario e dallo stesso verbale di “riconsegna di azienda alberghiera”.

La corte di merito quindi conclude: “Ne deriva che, anche sotto tale profilo, e prescindendo dalla transazione, il signor P. non può comunque rivendicare la indennità di cui dell’art. 34, comma 2, in quanto fra le parti era in corso un contratto di affitto di azienda, e non di locazione; e, inoltre è pure pacifico che anche il successivo contratto stipulato con un terzo da Geac non era un contratto di locazione alberghiera, ma un nuovo contratto di affitto di azienda”.

Al di là dell’effettiva correttezza di siffatta statuizione, risulta a tale stregua dal ricorrente non osservato il consolidato principio secondo cui, allorquando la sentenza di merito impugnata come nella specie si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità anche del gravame proposto avverso le altre, non potendo le singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, quand’anche fondate, comunque condurre all’annullamento della decisione stessa (v. Cass., 11/1/2007, n. 389), in quanto l’eventuale relativo accoglimento non incide sulla ratio decidendi non censurata, su cui la sentenza impugnata resta pur sempre fondata (v. Cass., 23/4/2002, n. 5902).

E’ dunque sufficiente che, come nel caso, anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di censura (ovvero sia stata respinta) perchè il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602).

Un tanto non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 22/9/2011, n. 19254: Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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