Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27015 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dagli Avv.ti VIEZZI Paolo e Pina Rifiorati in virtù di procura

speciale a margine del ricorso e domiciliato “ex lege” in Roma presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI UDINE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente

pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in

calce al controricorso, dall’Avv. BELLI Bruno ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Roma, al corso Trieste, n. 87;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 508 del 2010 del Tribunale di

Udine, depositata il 29 marzo 2010 (e non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrata;

sentito l’Avv. Giuseppe Rapisarda, per delega, nell’interesse della

controricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 7 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con ricorso notificato il 1 ottobre 2010 e depositato il 18 ottobre successivo, il sig. S.M. proponeva direttamente ricorso per cassazione (articolato in quattro motivi) avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 508/2010, depositata il 29 marzo 2010, con la quale era stata respinta la sua opposizione formulata ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, nei confronti dell’ordinanza-ingiunzione n. 1584/2009 emessa dalla Provincia di Udine in ordine alla violazione dell’art. 7, comma 3, del Ad.p.g.r.

N. 440/Pres. Dd. 20.11.01, come sanzionate della L.R. n. 39 del 1978, ex art. 6, comma 1, lett. b), ed ad altre connesse.

L’intimata Provincia di Udine si è costituita in questa fase con controricorso.

Ritiene il relatore che, nella specie, sembrano emergere i presupposti per ritenere inammissibile il proposto ricorso, siccome la sentenza impugnabile non era direttamente ricorribile per cassazione ma appellabile.

Si osserva al riguardo che la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. – prima della sua abrogazione per effetto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), (recante “Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2″) ed applicabile alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 – dichiarava inappellabili le sentenze emesse in sede di opposizione ad ordinanza- ingiunzione: il carattere di specialità che connotava fortemente l’intero procedimento giustificava – nell’impostazione originaria della stessa legge depenalizzatrice – che tali sentenze non potevano essere appellate, ma solo impugnate direttamente dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto si considerava che, rispetto al procedimento in questione, il codice di rito si poneva come lex generalis, ad eccezione del caso in cui l’oggetto della sanzione amministrativa impugnata fosse riconducibile a prestazioni previdenziali od assistenziali, nella quale ipotesi, prima dell’esercizio del diritto di ricorrere in cassazione, era ritenuta esperibile l’altra impugnazione ordinaria dell’appello. La giurisprudenza, in proposito, aveva, infatti, statuito che, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689 del 1981, il principio generale del previgente art. 23, u.c. della legge stessa – che stabiliva l’inappellabilità e la ricorribilità per cassazione delle sentenze di primo grado rese sull’opposizione all’ordinanza- ingiunzione – non trovava applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, attinenti ad omesso versamento di contributi assicurativi, per le quali il successivo art. 35, comma 4, prescriveva (e continua, tuttora, a prevedere) che il giudizio introdotto dall’opposizione suddetta si sarebbe dovuto svolgere nelle forme di cui all’art. 442 c.p.c., e segg., con la conseguenza che la sentenza di primo grado era (salvo il limite di valore di Euro 25,82) suscettibile di appello secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 433 c.p.c. e non direttamente di ricorso per cassazione.

A seguito dell’evidenziata soppressione della citata L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. (e, perciò, della previsione del regime speciale di impugnabilità delle sentenze emesse nella materia delle sanzioni amministrative, ad eccezione di quelle ricadenti nell’ambito di applicabilità del disposto di cui all’art. 35 della stessa legge), il legislatore, dunque, ha inteso estendere alle sentenze – senza individuare alcun’altra peculiare disciplina (nemmeno con la successiva L. 18 giugno 2009, n. 69) – il regime impugnatorio ordinariamente applicabile, ai sensi della norma generale di cui all’art. 339 c.p.c., comma 1, alle sentenze di primo grado e, perciò, stabilire che le stesse – sia se emesse dal giudice di pace che dal tribunale in composizione monocratica (in dipendenza delle rispettive competenze fissate nella citata L. n. 689 del 1981, art. 22 bis) – rimangono assoggettabili fisiologicamente all’appello, il quale dovrà essere proposto dinanzi allo stesso tribunale in composizione monocratica (non ricadendosi in una delle ipotesi di rimessione alla decisione collegiale previste dall’art. 50 bis c.p.c.) nel caso in cui venga impugnata una sentenza del giudice di pace e davanti alla Corte di appello per l’eventualità in cui ad essere impugnata sia una sentenza di primo grado emanata dal tribunale.

Nel nuovo quadro normativo, quindi, la regolamentazione delle impugnazioni delle sentenze in materia di sanzioni amministrative è stata sottratta al pregresso regime speciale e ricondotta nel solco della disciplina impugnatoria comune (ovvero ordinaria), con la conseguente possibilità di sottoporre dette sentenze ad un doppio gravame di controllo, il primo di merito (con l’appello) e il secondo di legittimità (mediante il ricorso per cassazione).

Conseguentemente, essendo stata, nella specie, direttamente impugnata in cassazione una sentenza di primo grado del competente Tribunale nella suddetta materia (anzichè appellarla), il ricorso proposto andrebbe dichiarato inammissibile, in tal senso, quindi, ravvisandosi l’emergenza delle condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.”.

Considerato che il difensore del ricorrente, nel condividere il contenuto della suddetta relazione, ha fatto pervenire in cancelleria atto, del 3 novembre 2011, di rinuncia al ricorso, notificato alla controricorrente il 14 novembre 2011;

ritenuto, pertanto, che, in virtù della sopravvenuta rinuncia al ricorso, segue la declaratoria di estinzione del processo, la quale va ritenuta prevalente sulla causa di inammissibilità dell’impugnazione evidenziata dal relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass., S.U., ord. n. 19514 del 2008 e ord. n. 27538 del 2008), con la conseguente condanna del ricorrente rinunciante al pagamento delle spese del presente procedimento (che si liquidano come in dispositivo), non sussistendo alcuna delle condizioni prescritte dall’art. 391 bis c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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