Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27015 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27015 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 4368-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, Società con unico azionista soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di ENEL SPA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA,
in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio
dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende

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5.5

Data pubblicazione: 02/12/2013

unitamente all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine
del ricorso;

– ricorrenti contro

MARCELLO PROVENZALE 12, presso lo studio dell’avvocato
BARILE ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
SAUCHELLA GIUSEPPE, giusta procura a margine del
controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 259/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO
del 22.10.2010, depositata il 21/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 04368 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-2-

GIORGIONE ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

32) — R.G. n. 4368/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Il Giudice di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza di
primo grado che aveva accolto la domanda dell’utente odierno intimato,
intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguito da una serie di

corrente con detta s.p.a. che avevano determinato il pagamento di bollette
relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.
Gli inadempimenti dell’Enel erano stati individuati in relazione al fatto
che con il Deliberato 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4, l’Autorità
per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel,
di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta” e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in ogni caso, l’Enel non
aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi,
così violando gli oneri di informazione incombenti su di essa come
professionista.
2. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
con sette motivi. La parte intimata resiste con controricorso. Questi i motivi
di ricorso:
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa
applicazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2”, assumendosi che
la Delib. n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non
aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza, perché la L. n. 481
del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lett. h) di essa attribuirebbe questo
effetto solo alle delibere in tema di produzione ed erogazione di servizi,
mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia estranea a
tali concetti.
2.2. Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad
un fatto decisivo e controverso” lamentandosi un’omessa motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto comma 4 dell’art. 6 potesse
essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12, lett. h).
3

inadempimenti del contratto di somministrazione dell’energia elettrica

2.3. Il terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2
comma 12, lettera h) della legge 481/1995 in relazione all’art. 1196 c.c.”. il
ricorrente contesta che la delibera dell’A.E.E.G. avesse potuto modificare il
contatto di somministrazione con riferimento all’incidenza su di esso
dell’art. 1196 c.c., che pone a carico del debitore le spese del pagamento.
2.4. 11 quarto motivo deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339
c.c.”, sotto il profilo che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito

invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece, trovare
applicazione, perché rende possibile l’inserzione automatica di clausole del
contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece,
l’inserimento in assenza di una specifica pattuizione contrattuale.
2.5. 11 quinto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e
controversi”, rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, 4, a
porre un ipotetico precetto integrativo, sotto il profilo che non risultava
determinato in che cosa dovesse consistere la modalità gratuita di
pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei
capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben
maggiori di quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.
2.6. Il sesto motivo deduce “violazione e falsa applicazione della legge 14
novembre 1995 n. 481, in relazione all’art. 12.1 della delibera dell’AEEG
n. 55/00 e degli articoli 1175, 1375, 1339 e 1374 c.c. — contraddittoria ed
insufficiente motivazione”.
2.7. Il settimo motivo deduce “difetto di interesse ad agire. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione degli
artt. 40 e 41 c.p. – art. 1223 c.c. e del principio della causalità adeguata.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. – Abuso del
diritto”.
3. Detti motivi, da trattarsi congiuntamente data l’intima connessione,
avendo tutti ad oggetto l’assetto contrattuale in contestazione tra le parti,
meritano di essere accolti.
Il Collegio ritiene di condividere, infatti, quanto già statuito in
fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 (e
molte successive conformi) e che, quindi, l’art. 6, corna 4, della
deliberazione non abbia determinato in alcun modo né l’inserimento della
4

comunque efficacia integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato,

relativa previsione nel contratto di utenza, né l’integrazione di esso
(principio poi riaffermato numerose volte).
A tal fine va ribadito che “il potere normativo secondario dell’Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può
concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso
l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 del citato art.
2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto

norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano
meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la
deroga venga comunque posta in essere dall’Autorità a tutela dell’interesse
dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una
previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta
non la consenta — la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la
deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore”.
Quanto alle condizioni in presenza delle quali la normazione o l’atto di
esercizio di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi
dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti indicati, può integrare, attraverso
la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i contratti di
utenza individuale, va osservato che ciò può avvenire solo allorchè ricorra
l’imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna
possibilità di scelta sui tempi e sui modi. Ora, la previsione della
Deliberazione n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, imponendo all’esercente
“di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta” si connotava certamente come prescrizione del tutto inidonea ad
integrare una clausola di contenuto determinato, come già affermato nei
precedenti di questa Corte. In realtà, una prescrizione come quella in
discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di
obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i
poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione
dell’A.E.G.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o integrazione
del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua
5

dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di

adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia ai sensi
dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..
4. La fondatezza dei decisivi profili di censura indicati assorbe ogni
decisione in ordine ad ogni altra questione prospettata nei motivi sopra
riportati. Conclusivamente il ricorso va accolto.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel

5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve
provvedere, possono essere integralmente compensate, giacché è notorio
che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della
norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti. Le spese del
giudizio di cassazione seguono, invece, la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte intimata al
pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 600,00= di cui Euro 400,00= per compensi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

merito, con rigetto dell’originaria domanda.

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