Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27014 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 27/12/2016, (ud. 24/06/2016, dep.27/12/2016),  n. 27014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4336/2014 proposto da:

L.S., L.M., L.A., I.I.,

eredi del dott. L.G., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE

ANGELIS, rappresentate e difese dagli avvocati VINCENZO OPERAMOLLA,

UGO OPERAMOLLA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA BARI GESTIONI LIQUIDATORIE EX

UUSSLL, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA EX UNITA’ SANITARIA

LOCALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1537/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28/12/2012 la Corte d’Appello di Bari ha respinto il gravame interposto dai sigg. I.I. ed altri, quali eredi del defunto sig. L.G., in relazione alla pronunzia Trib. Trani 13/12/2000, di rigetto della domanda da quest’ultimo originariamente proposta nei confronti della AUSL (OMISSIS) -in persona del Direttore generale nella qualità di Commissario liquidatore della USL (OMISSIS) – di pagamento di somma “a titolo di interessi, o in subordine di risarcimento danni, o in ulteriore subordine di indebito arricchimento, per il ritardato pagamento, rispetto al termine previsto dall’accordo collettivo nazionale, delle “prestazioni erogate in favore di assistiti nel periodo da marzo a settembre 92” dalla sua Farmacia in (OMISSIS).

A fronte del difetto di legittimazione passiva della vocata AUSL (OMISSIS) – Gestione liquidatoria della USL (OMISSIS) – ravvisato dal giudice di prime cure, il rigetto della domanda è stato dalla corte di merito diversamente motivato in ragione della ritenuta infondatezza nel merito della domanda di pagamento degli “interessi maturati sulle somme tardivamente pagate dal dì della scadenza convenzionale al dì dell’effettivo pagamento”, stante la ravvisata mancanza nella specie della necessaria costituzione in mora.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. I.I. ed altri, nella qualità, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia rigettato la domanda nel merito senza pronunziare in ordine alla sollevata eccezione di giudicato relativamente al capo della sentenza di primo grado concernente l’accertamento della sussistenza del credito del L. da parte del giudice di prime cure.

Lamentano che a fronte della pronunzia di tale giudice di reiezione della domanda, in quanto “rivolta nei confronti di soggetto che, all’epoca della notificazione dell’atto introduttivo, non era tenuto al pagamento”, la AUSL (OMISSIS) – Gestione liquidatoria della USL (OMISSIS) – ha impugnato tale decisione esclusivamente sotto il profilo del lamentato difetto della sua legittimazione passiva, avendo “solo negato di essere tenuto al pagamento del debito, la cui esistenza non è mai stata contestata”, e non anche proposto appello incidentale in merito al credito oggetto dell’originaria domanda attorea.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come lamentato dagli odierni ricorrenti, attesa la domanda originariamente proposta dal L. di pagamento degli “interessi maturati sulle somme tardivamente pagate dal dì della scadenza convenzionale al dì dell’effettivo pagamento”, a fronte dell’affermazione contenuta nella sentenza di 10 grado in base alla quale “la previsione ex lege della data entro la quale uno dei contraenti è tenuto ad adempiere alla propria prestazione ed il carattere pecuniario della relativa obbligazione valgono a costituire automaticamente in mora il convenuto, in ossequio al famoso brocardo dies interpellat pro homine, sicchè l’obbligo di corresponsione degli interessi compensativi sfugge al meccanismo previsto dall’art. 1219 c.c., relativo alla costituzione in mora”; e avuto altresì riguardo all’operato accertamento secondo cui “nel merito il L. ha provato documentalmente la circostanza di aver spedito alla ex USL (OMISSIS) le ricette con il prospetto contabile riepilogativo relativamente al periodo marzo 1992-settembre 1992 e che la convenuta effettuò i pagamenti con ritardo, tra il luglio 1992 ed il febbraio 1993”, nonchè al tratto corollario dell’essere “il ritardo nell’adempimento… immediatamente e direttamente imputabile all’AUSL, atteso che la convenuta non è riuscita a dimostrare che l’inadempimento stesso è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile ex art. 1228 c.c.”, la convenuta in appello Gestione Liquidatoria della USL (OMISSIS) si è invero limitata a negare di essere tenuta al pagamento del debito, anzichè contestarne la relativa esistenza mediante la proposizione di appello incidentale in proposito (cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7700).

L’eccezione di giudicato al riguardo dagli odierni ricorrenti sollevata nella richiamata comparsa conclusionale in grado d’appello (pagg. 3 e 4, in atti) risulta non essere stata in effetti dalla corte di merito esaminata nell’impugnata sentenza.

Trattandosi di capo autonomo della pronunzia di primo grado, e cioè di statuizione completamente autonoma in quanto concernente questione indipendente da quelle investite dai motivi di gravame giacchè fondata su autonomi presupposti di fatto e di diritto e pertanto idonea a conservare la propria efficacia precettiva anche in caso di venuta meno delle altre (cfr. Cass., 7/1/2008, n. 33; Cass., 17/4/2007, n. 9141; Cass., 29/4/2006, n. 10043; Cass., 18/10/2005, n. 20143; Cass., 13/2/2001, n. 2062. E già Cass., 11/3/1988, n. 2399; nonchè, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312), la doglianza va pertanto accolta, dell’impugnata sentenza – assorbito il 2 motivo (con il quale i ricorrenti lamentano che la corte di merito “ha deciso il merito della causa travalicando i limiti dell’impugnazione con unico motivo circoscritto alla legittimazione passiva della A.U.S.L. (OMISSIS), gestione liquidatoria ex U.S.L. (OMISSIS)”)- imponendosi conseguentemente la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il 1^ motivo, assorbito il 2^. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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