Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27014 del 23/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 23/10/2019), n.27014
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4672-2019 proposto da:
B.T., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 49/7/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 04/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che il ricorso proposto da B.T., notificato il 24 novembre 2018, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile di questa Corte.
Diritto
CONSIDERATO
che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019