Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27014 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e

difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. CAGGIULA Alfredo ed elettivamente domiciliato in Roma, alla

Via Mantegazza, n. 24 (presso il Dr. Marco Gardin);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GALLIPOLI (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv. COLLORIDI Francesco ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico, n. 109, presso lo

studio dell’Avv. Giovanna Sebastio;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 19 del 2010 della Corte di

appello di Lecce, depositata il 18 gennaio 2010 (e non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrate;

letta la memoria difensiva depositata nell’interesse della

ricorrente;

sentito l’Avv. Giovanna Sebastio, per delega, nell’interesse del

controricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato Dr. Lucio Mazziotti di Celso ha depositato, in data 11 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “1) C. C. conveniva in giudizio il Comune di Gallipoli chiedendo che fosse accertato l’acquisto per usucapione in capo al padre C. G. di un fondo sito in (OMISSIS) concesso in affitto a C.A.. L’attrice deduceva che, alla morte di quest’ultimo, C.G. si era immesso nel possesso del fondo. Il Comune convenuto resisteva alla domanda sostenendo che alla morte di C.A. nel contratto di affitto del fondo era subentrato il figlio G.. 2) Il tribunale di Lecce rigettava la domanda con sentenza 5/5/2001 avverso la quale C.C. proponeva gravame che la corte di appello di Lecce rigettava con sentenza 18/1/2010 osservando: che, con le lettere inviate all’ECA di Gallipoli, C.G. aveva ribadito la qualifica di coltivatore diretto e il diritto a detenere il fondo in questione quale affittuario in prosecuzione del rapporto contrattuale tra il padre e l’ECA; che mancavano elementi per affermare la prosecuzione di detto rapporto con un soggetto non avente i requisiti richiesti dalla legge; che dalle prove raccolte era ravvisabile il riconoscimento da parte di C.G. dell’esistenza del diritto di proprietà altrui sul bene; che tutti i poteri sul bene erano stati esercitati da C.G. quale detentore “nomine alieno”; che il tribunale aveva fatto corretta applicazione dell’art. 1141 c.c.; che non vi era stata prova dell’interversione del possesso; che la prova testimoniale al riguardo chiesta dalla appellante era o generica o inidonea a dimostrare l’interversione del possesso. 3) La cassazione della sentenza della corte di appello di Lecce è stata chiesta da C.C. con ricorso affidato a tre motivi. Il Comune di Gallipoli ha resistito con controricorso. 4) Con i tre motivi di ricorso la C. denuncia: a) vizi di motivazione, mancata applicazione dei principi in tema di contratti della P.A., deducendo che al decesso dell’affittuario C. A. non era seguita la stipula per iscritto di un contratto agrario tra la P.A. e C.G. (primo motivo); b) violazione degli artt. 2733, 2734 e 2735 c.c. e vizi di motivazione, sostenendo che la corte di appello ha errato nell’attribuire valore confessorio al contenuto dei documenti sottoscritti da C. G. (secondo motivo); c) vizi di motivazione e violazione degli art. 2722 e 2724 c.c., nonchè delle regole processuali in tema di onere della prova, deducendo che la corte di appello non poteva inibire ad essa C. di dimostrare l’interversione del possesso attraverso la prova per testi che è sempre ammissibile quando, come nella specie, vi è un principio di prova scritta (terzo motivo). 5) Il relatore ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per la manifesta infondatezza dei riportati motivi in relazione ai quali va rispettivamente rilevato: a) la mancanza di un contratto scritto di affitto non ha incidenza diretta ed immediata sull’affermata esclusione dell’animus possidendi avendo la corte di appello accertato in fatto che C.G. più volte aveva riconosciuto di detenere il bene in questione “nomine alieno; b) la ricorrente in sostanza mira inammissibilmente a contestare l’attività svolta dalla corte di appello (ed alla stessa istituzionalmente affidata) in ordine all’interpretazione ed alla valutazione delle prove documentali acquisite; c) la prova testimoniale chiesta dalla C. correttamente non è stata ammessa dalla corte di appello sia perchè generica e vertente su circostanze di fatto generiche e non rilevanti, sia perchè superata da quanto già accertato in base alle prove documentali acquisite. 6) Considerato quindi che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio”.

Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, non cogliendo nel segno le ulteriori argomentazioni dedotte nella memoria difensiva del ricorrente, stante, per un verso, l’irrilevanza dell’errore meramente materiale contenuto nella motivazione della sentenza impugnata con riferimento all’anno (1991 anzichè 1971) della comunicazione del decesso del genitore del dante causa della ricorrente, per come chiaramente desumibile dallo svolgimento complessivo della stessa motivazione, e considerata, per l’altro verso, la condivisibilità (da intendersi, perciò, riconfermata in questa sede) delle affermazioni compiute dalla Corte di appello con riferimento al rigetto della dedotta prova testimoniale sia perchè generica (e, comunque, superata dai riscontri documentali acquisiti) sia perchè inidonea (e, quindi, irrilevante) a dimostrare la supposta interversione del possesso, invece rimasta già esclusa in virtù delle altre risultanze istruttorie adeguatamente valorizzate;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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