Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27013 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 26/11/2020), n.27013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28511-2019 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato FABIO COLLAVINI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

MESSICO 3, presso lo studio dell’avvocato MATTEO GHISALBERTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3819/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 19/2/2019, il Tribunale di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da F.F. per la condanna della Transportes Aereos Portugueses (TAP Air Portugal) al pagamento, in favore dell’attrice, della compensazione pecuniaria e del risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo di una tratta aerea, usufruita dalla F., e della conseguente perdita della coincidenza con altro volo gestito dalla medesima compagnia convenuta;

a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come del tutto correttamente il primo giudice avesse accertato che la perdita della coincidenza dedotta in giudizio fosse in concreto dipesa dalla responsabilità dell’attrice, essendosi quest’ultima colpevolmente sottratta al diligente e sollecito raggiungimento del luogo di imbarco del secondo volo, pur avendone tutto il tempo necessario, e nonostante il ritardo accumulato nel primo viaggio;

avverso la sentenza d’appello, F.F. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

la Transportes Aereos Portugueses (TAP Air Portugal) resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., F.F. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente affermato la possibilità, per la compagnia aerea avversaria, di comprovare la possibilità, per la viaggiatrice, di raggiungere con tempestività il luogo di imbarco per il secondo volo, sulla base di presunzioni o di generici argomenti di prova, dovendo ritenersi che, di tali fatti specifici, una compagnia aerea sia tenuta a fornire la prova mediante la produzione di documenti ufficiali, idonei a comprovare con certezza gli orari di partenza e di arrivo dei singoli voli: necessità resa vieppiù evidente, nel giudizio in esame, dalla circostanza che i giudici d’appello abbiano desunto l’orario dell’effettiva apertura dei portelloni del primo volo sulla base di un’erronea interpretazione della documentazione acquisita in giudizio;

il motivo è, nel suo complesso, manifestamente infondato;

dev’essere preliminarmente rilevato come, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 1, il giudice sia tenuto a valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti;

nel caso di specie, in assenza di alcuna norma di legge impositiva di una prova legale per la dimostrazione delle circostanze dedotte dall’odierna ricorrente – nè, peraltro, avendo, quest’ultima, invocato alcuna specifica norma, avente forza di legge, a sostegno delle proprie asserzioni riferite a pretesi vincoli probatori imposti al giudice di merito (a tale finalità neppure assolvendo l’improprio richiamo ai passaggi argomentativi contenuti nella richiamata decisione di questa Corte, Sez. 3, Ordinanza n. 1584 del 23/01/2018) -, deve ritenersi che il giudice a quo abbia del tutto correttamente confermato (in coerenza a quanto sostenuto dal primo giudice) la possibilità, per la compagnia aerea, di comprovare, attraverso gli strumenti rappresentativi espressamente richiamati in motivazione, le circostanze ritenute dirimenti ai fini della risoluzione dell’odierna controversia;

del tutto correttamente, pertanto, la domanda dell’odierna attrice è stata disattesa, da entrambi i giudici di merito, sulla base della complessiva valutazione degli elementi presuntivi congruamente richiamati a fondamento della decisione impugnata in questa sede;

sotto altro profilo, con riferimento ai pretesi errori in cui sarebbe incorso il giudice a quo nell’interpretazione dei fatti probatori utilizzati per la determinazione dell’orario dell’effettiva apertura dei portelloni del primo volo, è appena il caso di rilevare come, con detto rilievo (pur quando la stessa ricorrente ne abbia genericamente escluso la natura di censura formale al provvedimento impugnato: cfr. pag. 8 del ricorso), la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – alleghi un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione di norme di legge sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dal tribunale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato varrebbe a qualificarsi come inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA